Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19006 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19006 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/07/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 17504/2023 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME con domicilio digitale presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia n. 453/2023, depositata il 20 febbraio 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 aprile 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
-All’esito della verifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanza di Andria, l’ Agenzia delle entrate in data 16 dicembre 2016 notificava a Montereale Gaetano l’avviso di accertamento n. TVS010901963/2016 mediante il quale recuperava a tassazione, ai sensi degli articoli 39, comma 2, e 41 d.P.R. n. 600 del 1973, una maggiore imposta ai fini IRPEF complessivamente pari ad euro 15.210,00; maggiori addizionali comunali e regionali pari rispettivamente ad euro 762,00 ed euro 300,00; un maggior contributo previdenziale dovuto dagli artigiani pari ad euro 11.140,00; ai sensi dell’articolo 55 del d.P.R. n. 633 del 1972 una maggiore imposta IVA complessivamente pari ad euro 98.623,00; una maggiore imposta IRAP pari ad euro 2.410,00 determinata induttivamente ai sensi dell’articolo 39 comma 2 d.P.R. n. 600 del 1973.
Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bari.
Con sentenza n. 866/2018 del 30 marzo 2018 la Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso.
-Avverso tale sentenza proponeva appello il contribuente.
Con sentenza n. 453/2023, depositata in data 20 febbraio 2023, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia ha rigettato l’appello del contribuente.
-Il contribuente ha proposto ricorso alla Corte di cassazione affidato a due motivi.
Resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso.
-Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
Parte ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 651 comma 1 c.p.p., in relazione agli artt. 2909 cod. civ. e 324 c.p.c., nonché dell’art. 113 c.p.c. , in relazione all’art. 1 comma 2, D.lgs. 546/1992 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.), per aver la Corte di giustizia tributaria di secondo grado violato il giudicato esterno e, contemporaneamente, omesso di pronunciarsi sulla rilevanza della sentenza del Tribunale di Trani emessa nell’ambito del procedimento penale n. 3140/2017.
La Corte di cassazione, riscontrando un contrasto interpretativo, ha rimesso alle Sezioni Unite il compito di chiarire l’ambito di applicazione dell’art. 21 -bis del d.lgs. 74/2000, con particolare riferimento agli effetti del giudicato penale di assoluzione nel processo tributario.
Stante la rilevanza della questione rimessa alle Sezioni Unite, a fronte degli opposti orientamenti giurisprudenziali registrati, è opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 aprile 2025.