Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17878 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17878 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/07/2025
Oggetto:
rinvio a nuovo ruolo.
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 16406/2019 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore assistita, giusta procura speciale in atti dal prof. avv. NOME COGNOME (PEC: EMAIL, dal prof. avv. NOME COGNOME (PECEMAIL e dall’avv. NOME COGNOME (PEC: EMAIL)
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura
Generale dello Stato con domicilio in Roma, INDIRIZZO (PEC: EMAIL;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n. 369/02/2019 depositata in data 13/02/2019 e non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 10/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del diciottesimo motivo di ricorso e il rigetto dell’impugnazione nel resto;
Uditi per la società ricorrente l’avv. prof. NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso e per l’Agenzia delle Dogane l’avvocato dello Stato NOME COGNOME che ne ha chiesto il rigetto;
Rilevato che:
-parte ricorrente ha depositato memoria e prodotto, tra varie sentenze penali, anche la sentenza resa dal Tribunale di Bari in composizione monocratica, n. 2691/2016 con attestazione di irrevocabilità della stessa, a sostegno e illustrazione in particolare del diciottesimo motivo di ricorso;
-tale pronuncia risulta in primo luogo resa nei confronti di legale rappresentante all’epoca dei fatti oggetto anche del presente giudizio della RAGIONE_SOCIALE unipersonale oggi ricorrente; in secondo luogo, i fatti oggetto di quel giudizio appaiono almeno in parte costituire condotta rilevante anche nel presente giudizio, in quanto riguardano l’acquisizione (esclusa dal giudice penale nella pronuncia di cui si è detto)
da parte di RAGIONE_SOCIALE di alcol etilico a 90 gradi sottratto ad accisa;
-ne deriva allora che viene in rilievo la questione della rilevanza e della applicabilità del giudicato penale al processo tributario, in forza della introduzione nel sistema dell’art. 21 bis del d. Lgs. n. 74 del 2000; tale questione risulta ad ora pendente di fronte alle Sezioni Unite di questa Corte in seguito alla ordinanza interlocutoria resa da Cass., sez. trib., 4 marzo 2025, n.5714;
-pertanto, in attesa di tale pronuncia massimamente nomofilattica, la controversia va rinviata a nuovo ruolo;
p.q.m.
rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2025.