Giudicato Penale nel Tributario: La Cassazione Prende Tempo
L’efficacia di una sentenza di assoluzione penale all’interno di un processo tributario rappresenta una delle questioni più complesse e dibattute del nostro ordinamento. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha messo in luce questa criticità, decidendo di non pronunciarsi sul merito di un ricorso e di attendere una decisione delle Sezioni Unite. L’ordinanza analizza il caso di una società sportiva dilettantistica che si è vista negare i benefici fiscali dall’Agenzia delle Entrate, nonostante una precedente assoluzione in sede penale per gli stessi fatti. La questione centrale è se il giudicato penale di assoluzione ‘perché il fatto non sussiste’ possa vincolare il giudice tributario.
I Fatti di Causa e l’Iter Processuale
Una società sportiva dilettantistica (S.S.D.) impugnava alcuni avvisi di accertamento con cui l’Amministrazione Finanziaria recuperava a tassazione maggiori imposte ai fini IRES, IRAP e IVA. L’Ufficio contestava alla società la mancanza dei requisiti per beneficiare del regime agevolato previsto per le associazioni sportive, riqualificandola di fatto come un’entità commerciale. Inizialmente, la Commissione Tributaria Provinciale (CTP) accoglieva le ragioni della contribuente, annullando gli atti impositivi. Tuttavia, in seguito all’appello dell’Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale (CTR) ribaltava la decisione, confermando la legittimità degli accertamenti.
L’impatto del Giudicato Penale nel Processo Tributario
La società proponeva quindi ricorso in Cassazione, sollevando una questione di fondamentale importanza. In pendenza del giudizio tributario, era intervenuta una sentenza penale, passata in giudicato, che aveva assolto il legale rappresentante della società dagli stessi addebiti con la formula ‘perché il fatto non sussiste’, ai sensi dell’art. 530, comma 2, del codice di procedura penale. La difesa della società sosteneva che tale giudicato penale dovesse avere un’efficacia vincolante anche nel processo tributario, portando di conseguenza all’annullamento degli accertamenti fiscali. Questa tesi si fonda sul principio, oggi codificato nell’art. 21 bis del D.Lgs. 74/2000, che mira a creare una coerenza tra i diversi giudizi che si basano sui medesimi fatti materiali.
La Decisione della Cassazione: Rinvio a Nuovo Ruolo
La Quinta Sezione Civile (Tributaria) della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha ritenuto di non poter decidere immediatamente la controversia. I giudici hanno infatti rilevato che la questione della rilevanza del giudicato penale nel processo tributario è stata recentemente oggetto di un’altra ordinanza interlocutoria (la n. 5714 del 2025). Con quel provvedimento, la stessa Sezione aveva disposto la remissione degli atti alla Prima Presidente della Corte per valutare l’assegnazione del caso alle Sezioni Unite, data la sua particolare importanza e la necessità di un pronunciamento chiarificatore.
L’attesa di un Principio di Diritto Vincolante
La decisione di attendere il pronunciamento delle Sezioni Unite è dettata da un’esigenza di certezza del diritto. Un intervento del massimo consesso della Cassazione è fondamentale per stabilire in modo univoco e vincolante i limiti e le condizioni dell’efficacia di un’assoluzione penale nel giudizio fiscale. Fino a quel momento, l’esito di casi simili rimane incerto. Di conseguenza, la Corte ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, congelando di fatto il processo in attesa della decisione nomofilattica delle Sezioni Unite.
Le motivazioni
La motivazione dell’ordinanza è prettamente processuale. La Corte non entra nel merito della fondatezza del ricorso, ma si concentra sulla rilevanza della questione giuridica sottoposta. I giudici riconoscono che definire l’ambito di applicazione del giudicato penale nel contenzioso tributario è una ‘questione di massima di particolare importanza’. Poiché tale questione è già stata formalmente deferita alla Prima Presidente per un potenziale esame da parte delle Sezioni Unite tramite un precedente provvedimento, la Corte ritiene opportuno e necessario sospendere il giudizio pendente. Questa scelta mira a evitare possibili contrasti giurisprudenziali e a garantire un’applicazione uniforme della legge su tutto il territorio nazionale, attendendo che l’organo supremo della giurisdizione civile stabilisca un principio di diritto definitivo.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza non risolve la controversia, ma la posticipa. Per la società ricorrente e per tutti i contribuenti in situazioni analoghe, ciò significa un prolungamento dell’incertezza. La decisione finale dipenderà interamente dal principio che le Sezioni Unite stabiliranno. Se le Sezioni Unite affermeranno un’efficacia vincolante dell’assoluzione penale con formula piena, il ricorso della società avrà elevate probabilità di essere accolto. In caso contrario, il giudizio tributario proseguirà in modo autonomo e la società dovrà difendersi nel merito delle contestazioni fiscali, senza poter beneficiare dell’esito favorevole del processo penale.
Una società assolta in sede penale può vedersi contestare le stesse violazioni in un processo tributario?
La questione è attualmente incerta. L’ordinanza in esame evidenzia che la Corte di Cassazione ha ritenuto il tema di tale importanza da dover attendere una decisione chiarificatrice da parte delle Sezioni Unite prima di pronunciarsi. L’esito dipende dall’interpretazione che verrà data all’efficacia del giudicato penale.
Perché la Corte di Cassazione non ha deciso subito il caso?
La Corte ha sospeso la decisione perché la stessa questione giuridica sull’efficacia del giudicato penale è già stata oggetto di un’altra ordinanza che ha richiesto l’intervento delle Sezioni Unite. Per garantire coerenza e certezza del diritto, la Corte ha preferito attendere questo pronunciamento di principio prima di decidere il caso specifico.
Cosa significa che la controversia è stata ‘rinviata a nuovo ruolo’?
Significa che il processo è stato temporaneamente sospeso. Verrà reinserito nel calendario delle udienze e discusso solo dopo che le Sezioni Unite si saranno pronunciate sulla questione di massima, fornendo così il principio di diritto necessario per risolvere il caso.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8734 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8734 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/04/2025
Oggetto: ASD requisiti regime agevolato
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 774/2024 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, come da procura speciale in atti dall’avv. NOME COGNOME (PEC: ) e dall’avv. NOME COGNOME (PEC: )
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: )
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia n. 3597/12/2022 depositata in data 21/09/2022;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 28/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME e riconvocato il Collegio in data 21/03/2025;
Rilevato che:
la ricorrente riceveva e impugnava gli avvisi di accertamento con il quale l’Ufficio in un atto riprendeva le maggiori imposte ai fini IRES, IRAP e IVA sulla base del disconoscimento della società sportiva dilettantistica; nell’altro atto accertava, l’infedele dichiarazione e la mancata effettuazione di ritenute;
la CTP accoglieva i ricorsi riuniti e annullava gli atti impugnati, compensando le spese di giudizio; appellava l’Agenzia delle Entrate;
-con la sentenza qui impugnata la CTR accoglieva l’impugnazione;
ricorre a questa Corte la RAGIONE_SOCIALE con due motivi di ricorso illustrati da memoria;
-l’Amministrazione Finanziaria resiste con controricorso;
Considerato che:
-va in primo luogo presa in esame l’istanza formulata in memoria dalla contribuente con la quale si invoca l’applicazione del giudicato ex art. 21 bis d.lgs. n. 74 del 2000 (ora trasposto anche nell’art. 119 del Testo unico della giustizia tributaria, d. Lgs. 14 novembre 2024, n. 175, peraltro vigente dal 1° gennaio 2026) alla luce della pronuncia resa nel giudizio penale con la quale l’imputato in quel giudizio, vertente sugli stessi fatti materiali oggetto della presente controversia, è stato assolto -come si legge nel dispositivo che pure rimanda quanto alla disposizione processuale applicata all’art. 530 c. 2 c.p.c. -in quanto ‘il fatto non sussiste’;
la questione della rilevanza di tale giudicato ha recentemente formato oggetto dell’ordinanza interlocutoria 4 marzo 2025, n. 5714 di questa Corte, sez. tributaria, con la quale si è disposta ex art. 374, secondo comma, c.p.c., la remissione degli atti alla Prima Presidente per le sue determinazioni in ordine alla eventuale assegnazione del ricorso alle sezioni unite per questione di massima di particolare importanza;
-pertanto, in attesa di quel pronunciamento sul punto, la controversia va rinviata a nuovo ruolo;
p.q.m.
rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2025.