Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33245 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33245 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 18/12/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 34923/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del l.r. ‘pro tempore’ COGNOME NOME, domiciliata ‘ex lege’ in Roma, INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME del foro di Vicenza
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA), che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. dell’EMILIA ROMAGNA -BOLOGNA n. 766/2019 depositata il 10/04/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE era attinta da avviso di accertamento con cui la DP di Modena dell’Agenza delle entrate determinava, ai sensi dell’art. 41 DPR n. 600 del 1973, un reddito di impresa ai fini Ires di € 22.985,47 e un valore della produzione ai fini Irap di € 72.182,00, recuperando a tassazione, ai sensi dell’art. 54, comma 4, DPR n. 633 del 1972, un credito Iva di € 405.354,00 inesistente, in quanto riveniente dalla cessione, in suo favore, dell’azienda di RAGIONE_SOCIALE, rivelatasi, secondo la tesi agenziale, fittizia.
La CTP d Modena, adita impugnatoriamente dalla contribuente, giusta sentenza n. 175/2018, rigettava il ricorso.
La contribuente proponeva appello, che la CTR dell’EmiliaRomagna, con la sentenza in epigrafe, rigettava.
Propone ricorso per cassazione la contribuente con tre motivi; resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. La contribuente deposita memoria.
Considerato che:
Primo motivo: ‘V iolazione art. 360, co. 1, n. 3: violazione/falsa applicazione artt. 7, co. 1, l. 212/00, 56, co. 5 dpr 633/72, 42, co. 2 e 3 e 61 dpr 600/73, e 3, co. 3 l. 241/90, 24 Cost.’. Secondo la ricorrente, ‘l’obbligo di allegazione di un atto al provvedimento che lo cita va interpretato in termini di sostanza e non di mera forma, ispirandosi a garanzie di difesa. Non è pertanto sufficiente a superarlo la menzione formale di elementi che si assumano documentati ovvero scaturenti dall’atto non allegato, in assenza di documentazione a loro sostegno e dunque con illegittimo impedimento di prova contraria’.
Secondo motivo; ‘Violazione art. 360, co. 1, n. 3: violazione/falsa applicazione artt. 7, co. 1, l. 212/00, 56, co. 5 dpr 633/72, 42, co. 2 e 3, 61 dpr 600/73, e 3, co. 3 l. 241/90, 24
Cost.’. Secondo la ricorrente, ‘la legittimità di un atto sotto il profilo motivazionale deve essere valutata sia quanto a mancanza/lacunosità che quanto a contraddittorietà, non essendo il secondo aspetto assorbito dal primo’.
Terzo motivo: ‘Violazione art. 360, co. 1, n. 5: omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti – Contraddittorietà motivazione (artt. 7 l. 212/00, 16, co. 2, d.lgs. 472/97, 56 dpr 633/72, 42 e 61 dpr 600/73, e 3 l. 241/90)’. Secondo la contribuente, ‘è nullo l’avviso di accertamento fondato su due distinti ed inconciliabili motivi d’imposizione essendo illegittimo l’intento dell’Amministrazione di formulare una motivazione contraddittoria con funzione ‘di riserva”.
A fronte di tali motivi, la contribuente, con la memoria, invoca, ai sensi dell’art. 21 -bis D.Lgs. n. 74 del 2000, il giudicato penale dibattimentale assolutorio del legale rappresentante COGNOME NOME per i reati di
‘dichiarazione fraudolenta mediante artifici’ perché, ‘in qualità di rappresentante della ditta RAGIONE_SOCIALE, al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto, simulando la qualità di cessionario di ramo di azienda della ditta RAGIONE_SOCIALE -operazione posta in essere fittiziamente ed al solo fine di consentire alla società cessionaria l’acquisizione l’utilizzo dell’inesistente credito indicava nella dichiarazione IVA un credito inesistente pari € 405.354,00′;
‘indebita compensazione’ perché, ‘nella qualità di cui al capo a), utilizzava parte del fittizio credito sopra indicato per effettuare, attraverso la presentazione di n. 32 modelli F24, indebite compensazioni per tributi dovuti, del complessivo ammontare di € 88.199,63’.
In riferimento all’ambito, anche temporale, di applicabilità dell’art. 21 -bis D.Lgs. n. 74 del 2000, si agitano gravi questioni di
diritto, allo stato incompatibili, a giudizio del Collegio, con la trattazione secondo il rito camerale.
Tanto, tenuto viepiù conto dei non perfettamente collimanti indirizzi interpretativi sin qui emersi, impone rinvio della causa a nuovo ruolo.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo.
Roma, lì 9 ottobre 2024.