Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21081 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21081 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 24/07/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
Sul ricorso n. 27500-2021, proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE , cf 06363391001, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato –
Ricorrente resistente incidentale
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE (cf. NUMERO_DOCUMENTO), in persona dl legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Roma, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME
Controricorrente e ricorrente incidentale
Avverso la sentenza n. 5724/12/2021 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, depositata il 15.06.2021;
udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanz a camerale del 26 marzo 2025 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
Accertamento –
Oper. ogg. inesistenti
– Inerenza dei costi
FATTI DI CAUSA
All’esito di una verifica condotta da militari della GdF e della consegna del processo verbale di constatazione, l ‘Agenzia delle entrate notificò a RAGIONE_SOCIALE l’avviso d’accertamento relativo all’anno 2011, con cui rideterminò gli imponibili ai fini Ires, Irap ed Iva, recuperando maggiori imposte e comminando sanzioni. Ai fini di un esaustivo inquadramento della vicenda, torna utile evidenziare che la verifica condotta nei confronti della società ha riguardato gli anni dal 2009 al 2014.
Con l’atto impositivo l’ufficio contestò (i) l’indeducibilità di pa rte dei costi sostenuti a titolo di compensi ai componenti del consiglio di amministrazione, ritenuti sproporzionati rispetto ai ricavi sociali e dunque non inerenti, (ii) l’indebita deduzione di costi per l’acquisto di carburanti, con schede carburanti prive dei requisiti essenziali, (iii) la contabilizzazione di fatture per operazioni ritenute inesistenti emesse dalla ditta individuale COGNOME NOME.
La società propose ricorso avverso l’atto impositivo dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Palermo, che con sentenza n. 3378/10/2016 accolse parzialmente le ragioni della contribuente, annullando l’atto in riferimento ai costi per compensi agl i amministratori e ai costi per le operazioni ritenute oggettivamente inesistenti.
La pronuncia fu impugnata da entrambe le parti, ciascuna per quanto soccombente, dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Sicilia. Questa, con sentenza n. 5724/12/2021, rigettò l’appello erariale e accolse quello della società, annullando integralmente l’avviso d’accertamento.
Il giudice regionale ha ritenuto che i compensi erogati agli amministratori fossero giustificati dall’espletamento, da parte di tali soggetti, di attività complementari rispetto a quelli collegati al consiglio di amministrazione (che nella descrizione del fatto afferivano a compiti operativi); ha parimenti ritenuto indimostrata l’in esistenza oggettiva delle operazioni fatturate da terzi; ha infine accolto l’appello incidentale della società con riguardo ai costi per carburante, ritenendo irrilevante che nelle schede mancasse l’indicazione del chilometraggio.
L’Agenzia delle entrate ha chiesto la cassazione della sentenza, affidandosi a tre motivi, cui ha resistito la società con controricorso,
ulteriormente illustrato da memoria, a sua volta spiegando ricorso incidentale affidato ad un motivo.
All’esito dell’adunanza camerale del 2 6 marzo 2025 la causa è stata riservata e decisa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia la «violazione e falsa applicazione degli artt. 39 DPR 600/73, 109 TUIR, 19 DPR 633/72 e 2697 c.c. », in relazione all’art. 360, primo co mma, n. 3, cod. proc. civ. La sentenza sarebbe erronea nella parte in cui ha annullato l’avviso d’accertamento con riferimento alla ripresa dei costi per compensi corrisposti agli amministratori. La critica, in particolare, si sofferma sulla sproporzione tra i compensi riconosciuti agli amministratori e gli utili sociali. Pone in evidenza come tale sproporzione sia tanto più evidente, quando si raffrontino i compensi della società, consorziata del RAGIONE_SOCIALE, ed i compensi versati agli amministratori di quest’ultima, il cui fatturato era ben superiore e la cui struttura più complessa.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la «violazione e falsa applicazione degli artt. 109 TUIR , 19 e 54 DPR 633/72, nonché 2697 e 2729 c.c. e 115 c.p.c.», in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. La sentenza sarebbe erronea anche per la parte in cui ha annullato la ripresa dell’ufficio relativa all’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti .
L’ufficio aveva ritenuto che le fatture emesse dalla impresa del COGNOME NOME, fornitore di servizi alla società, afferivano ad operazioni oggettivamente inesistenti, per l’assenza dei requisiti minimi organizzativi e per la totale evasione d’imposta del fornitore, la cui ditta era stata pertanto considerata una mera cartiera.
Con il terzo motivo l’Agenzia delle entrate si duole della «violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 4 DPR 444/97», in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. Il giudice d’appello, nell’accogliere l’impugnazione incidentale della società in merito ai costi recuperati per acquisto di carburante per autotrazione, non avrebbe tenuto conto della disciplina vigente in tema di compilazione delle schede carburante.
RGN 27500/2021 Consigliere rel. NOME Con ricorso incidentale la società ha lamentato la violazione dell’art. 2909 c.c. , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.c. La Commissione tributaria regionale della Sicilia, con sentenza n. 6820/12/2019, depositata
il 26 novembre 2019, aveva annullato l’avviso d’accertamento relativo all’anno d’imposta 2009 , sulle medesime condotte qui oggetto di controversia. La sentenza, non impugnata, era passata in giudicato e pertanto se ne invocavano gli effetti nel presente giudizio.
Tuttavia, è preliminare evidenziare che nella memoria illustrativa la difesa della società ha invocato gli effetti dell’art. 21 bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. m), d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87. Sostiene che al caso di specie vada applicata la noma invocata, secondo cui « La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi».
A tal fine ha allegato la sentenza penale, pronunciata dal Tribunale di Palermo, n. 6933/2022, dichiarata irrevocabile il 25 marzo 2023, con la quale il COGNOME NOME e la COGNOME NOME, rappresentante legale della RAGIONE_SOCIALE sono stati assolti dai reati loro ascritti e relativi alla emissione di fatture per operazioni inesistenti, in relazione agli anni 2009, 2010 e 2011.
La contribuente lamenta l’omessa considerazione dell’accertamento di fatti rilevanti per il giudizio che ritiene essere stato compiuto in sede penale.
Risulta opportuno evidenziare che, nell’ambito del giudizio RGN 27278 del 2017, con ordinanza 4.3.2025, n. 5714, è stata rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte la decisione circa la rilevanza del giudicato penale nel giudizio tributario, anche in conseguenza dello ius superveniens ed in presenza di una sentenza penale definitiva di assoluzione dell’imputato, con formula perché il fatto non sussiste o l’imputato non ha commesso il reato, anche quando adottata ai sensi d ell’art. 530, secondo comma, cod. proc. pen.
Appare quindi opportuno sospendere la definizione di questo giudizio in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite, segnalando pure che questo processo è stato fissato in data antecedente la pubblicazione dell’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite.
P.Q.M.
La Corte sospende la definizione del giudizio, in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite sugli effetti del giudicato penale nel giudizio tributario,
richiesta con ordinanza 4.3.2025, n. 5714, ed in conseguenza rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il giorno 26 marzo 2025