Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18136 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18136 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/07/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 11713/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE, COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA n. 5096/2020 depositata il 28/10/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2025
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
In data 13 agosto 2018, l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Napoli notificava alla società RAGIONE_SOCIALE l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO relativo all’anno d’imposta 2014 e con il quale venivano accertate maggiori imposte Ires pari ad € 160.919,00, Irap pari ad €29.083,00 e Iva pari ad € 93.908,00 oltre interessi e sanzioni.
In particolare, l’avviso di accertamento scaturisce da un processo verbale di constatazione redatto in data 13 ottobre 2016 dalla Guardia di Finanza Compagnia Il Casalnuovo, al termine di una verifica fiscale relativa agli anni d’imposta 2013, 2014 e 2015.
Nel corso della verifica, i militari, pur riscontrando la regolarità formale della contabilità tenuta, rilevavano irregolarità ed omissioni sostanziali dovute alla contabilizzazione di costi e ricavi riconducibili a fatture per operazioni, intercorse tra la verificata e la società controllante RAGIONE_SOCIALE, ritenute soggettivamente ed oggettivamente inesistenti. Pertanto, ai sensi degli artt. 2 ed 8 del D.Lgs 74/2000, procedevano all’invio del PVC alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola.
Entrambe le società risultavano amministrate dal legale rappresentante COGNOME Vincenzo.
All’esito dell’attività di controllo, l’Ufficio determinava ai sensi dell’art. 55 DPR 917/86 il reddito d’impresa, avvalendosi di presunzioni di cui all’art. 41 c. 1 e ss. DPR n. 600/73.
La società impugnava l’avviso di accertamento dinanzi alla CTP di Napoli che, con la sentenza n. 3621/2019, emessa in data 22/03/2019, accoglieva il ricorso.
Avverso tale pronuncia, l’Ufficio proponeva appello dinanzi alla CTR della Campania.
La CTR adita, con sentenza n.5096/11/2020 pronunciata in data 9/10/2020 e depositata in data 28/10/2020 accoglieva l’appello erariale.
La società propone ora ricorso per cassazione affidato a sei motivi e in data 28/04/2025 deposita memoria ai sensi dell’art. 380 bis n.1 cod. proc. civ..
Resiste l’Ufficio con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3) cod. proc. civ., per aver la CTR erroneamente ritenuto che le presunzioni utilizzate dall’Ufficio fossero dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dalle norme in rubrica.
Con il secondo motivo di ricorso si adombra la violazione e falsa applicazione degli artt. 109 D.P.R. 917/1986, 14 comma 4 bis legge n. 537/1993 come modificato dall’art. 8 comma 1 D.L. 16/2012, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3) c.p.c., per aver la CTR erroneamente ritenuto indeducibili costi attinenti ad operazioni asseritamente inesistenti, seppur essi non fossero in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza e determinabilità.
Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 30 comma 1 D.lgs. 276/2003, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., per non aver la CTR ritenuto che il distacco del lavoratore tra aziende facenti parte di un gruppo integrato di imprese sia legittimato da una presunzione iuris et de iure dell’interesse dell’impresa distaccante, poiché il collegamento
funzionale tra imprese comporta il perseguimento di uno scopo economico unitario, al pari di quanto accade nei contratti di rete tra imprese.
Con il quarto motivo di ricorso si rileva la nullità della sentenza per motivazione apparente in violazione degli artt. 36, comma 2 n. 4 D.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, 132 n. 4 cod. proc. civ. e in coerenza con l’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., per aver la CTR reso una pronuncia affetta da motivazione meramente apparente laddove ha ritenuto indeducibili i costi relativi all’acquisto di attrezzature esclusivamente sulla scorta della circostanza, peraltro non veritiera, relativa al fatto che non fosse stato specificatamente dimostrato quali fossero tali attrezzature.
Con il quinto motivo di ricorso si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 cod. proc. civ., per aver la CTR omesso di esaminare l’allegazione e la produzione da parte della società contribuente delle fatture e dei relativi ordini di acquisto e, conseguentemente, ritenuto non specificatamente dimostrata la natura delle attrezzature acquistate.
Con il sesto motivo di ricorso si contesta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 cod. proc. civ., per aver la CTR omesso di esaminare l’allegazione e la produzione da parte della società contribuente delle fatture relative al personale somministrato dalle agenzie interinali che aveva preso parte a corsi di formazione e piani formativi, recanti ore di presenza e relativa mansione e, conseguentemente, ritenuto indeducibili i costi relativi a tale attività di supporto alla formazione.
Mette in conto rilevare che, unitamente alla memoria ex art. 380 bis c.p.c., è stata depositata copia della sentenza penale n. 8475/2023 del Tribunale di Napoli pronunciata, a seguito di dibattimento, il 30.06.2023 e depositata il 28.09.2023, nei
confronti di COGNOME Vincenzo, legale rappresentante delle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, imputato dei reati di cui agli artt. 81 cpv e 2 D.Lvo 74/2000, con la quale è stato assolto ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p., con la formula ‘perché il fatto non sussiste’ in relazione ai medesimi fatti presi in esame dalla presente controversia. Tale copia riporta attestazione in calce datata 30.06.2023 di irrevocabilità della sentenza dal 14.11.2023.
La contribuente ha pertanto messo in luce la recente novella sull’efficacia del giudicato penale assolutorio nel processo tributario, contenuta nell’art. 1, comma 1, lett. m), del d.lgs. n. 87 del 2024, che ha introdotto l’art. 21 -bis nel d.lgs. n. 74.
Come evidenziato dalla parte ricorrente, nelle more del presente giudizio è stato emanato il d.lgs. n. 87 del 2024 (in esecuzione della delega conferita al Governo dall’art. 20 della legge n. 111 del 2023), pubblicato sulla G.U. n. 150 del 28/6/2024 ed entrato in vigore il 29/6/2024, il cui art. 1, comma 1, lett. m) ha introdotto, nel corpo del d.lgs. n. 74 del 2000, il nuovo art. 21-bis, rubricato ‘ Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione ‘, che, per quel che in questa sede interessa, così dispone: ‘1. La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi. 2. La sentenza penale irrevocabile di cui al comma 1 può essere depositata anche nel giudizio di Cassazione fino a quindici giorni prima dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio’.
Preliminarmente, va evidenziato che questa Corte ha già avuto modo di ribadire il principio di diritto in base al quale deve ritenersi che l’art. 21- bis del d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dal d.lgs. n. 87 del 2024, che riconosce efficacia di giudicato nel processo
tributario alla sentenza penale dibattimentale irrevocabile di assoluzione, è applicabile, quale ius superveniens , anche ai casi in cui detta sentenza è divenuta irrevocabile prima della operatività di detto articolo e, alla data della sua entrata in vigore, risulta ancora pendente il giudizio di cassazione contro la sentenza tributaria d’appello che ha condannato il contribuente in relazione ai medesimi fatti, rilevanti penalmente, dai quali egli è stato irrevocabilmente assolto, in esito a giudizio dibattimentale, con una delle formule di merito previste dal codice di rito penale ‘ perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non l’ha commesso ‘ (cfr. ex multis, Cass. n. 30814/2024, Cass. n. 23570/2024, Cass. n. 34406/2024).
Sicché la disposizione in esame appare quantomeno astrattamente applicabile anche al caso in esame.
Tuttavia, la nuova disposizione pone una serie di questioni, relative alla sua efficacia intertemporale, all’ampiezza degli effetti del giudicato penale di assoluzione nel giudizio tributario, ossia al se esso incida o meno sul presupposto fattuale delle riprese fiscali ovvero solo sul trattamento sanzionatorio, nonché alla rilevanza della sentenza penale pronunciata ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p..
Tali dubbi interpretativi sono analoghi a quelli oggetto dall’ordinanza interlocutoria n. 5714 del 4.3.2025 (trattata all’udienza del 5.2.2025) con la quale si è disposta ex art. 374, secondo comma, c.p.c., la remissione degli atti alla Prima Presidente per le sue determinazioni in ordine alla eventuale assegnazione del ricorso alle sezioni unite per questione di massima di particolare importanza.
In particolare, è stata rimessa la questione relativa all’ambito di efficacia del citato art. 21-bis, sia in relazione al profilo dell’estensione anche al rapporto impositivo degli effetti della sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario,
emessa ad esito del dibattimento con la formula ‘ perché il fatto non sussiste ‘, sia in ordine all’applicabilità della nuova disciplina all’ipotesi di assoluzione con la formula prevista dal secondo comma dell’art. 530 c.p.p..
Pertanto, in attesa di tale pronunciamento delle Sezioni Unite la controversia deve essere rinviata a nuovo ruolo.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo per le ragioni sopra esposte.
Così deciso in Roma, il 14/05/2025.