Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18139 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18139 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/07/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 947/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
nonché sul controricorso incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO (COGNOME RAGIONE_SOCIALE), presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE), COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente, ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA CAMPANIA n. 4837/2021 depositata il 09/06/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2025 dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
In data 13 agosto 2018, l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Napoli notificava alla società RAGIONE_SOCIALE l’avviso di accertamento n. TF3030602949/2018 relativo all’anno d’imposta 2015 e con il quale venivano accertate maggiori imposte Ires, Irap e Iva, oltre interessi e sanzioni.
In particolare, l’avviso di accertamento scaturiva da un processo verbale di constatazione redatto in data 18 novembre 2016 dalla Guardia di Finanza Compagnia di Casalnuovo, al termine di una verifica fiscale relativa agli anni d’imposta 2013, 2014 e 2015.
Nel corso della verifica, i militari contestavano la contabilizzazione di costi e ricavi riconducibili a fatture per operazioni, intercorse tra la verificata e la società controllata RAGIONE_SOCIALE, ritenute soggettivamente ed oggettivamente inesistenti. Entrambe le società risultavano amministrate dal legale rappresentante COGNOME Vincenzo.
La società impugnava l’avviso di accertamento dinanzi alla CTP di Napoli che, con la sentenza n. 4222/20/2019, emessa in data 12/03/2019 depositata il 02/04/2019, accoglieva integralmente il ricorso.
Avverso tale pronuncia, l’Ufficio proponeva appello dinanzi alla CTR della Campania.
La CTR adita, con sentenza n.4837/16/2021 pronunciata in data 10/03/2021 e depositata in data 09/06/2021 accoglieva in parte l’appello dell’Ufficio e, in parziale riforma della sentenza impugnata,
confermava la legittimità dell’avviso di accertamento in relazione alle fatture per operazioni oggettivamente inesistenti. Resiste la società con controricorso con ricorso incidentale affidato a quattro motivi e in data 28/04/2025 deposita memoria ai sensi
L’Ufficio propone ora ricorso per cassazione affidato a due motivi. dell’art. 380 bis n.1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si lamenta la nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione dell’art. 111 comma 6 Cost., 36 D.lgs. 546/1992. 132 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4) cod. proc. civ., per aver la CTR reso una pronuncia affetta da motivazione carente, laddove ha ritenuto di confermare il recupero soltanto con riferimento alle fatture relative ai servizi di pulizia, fitto area attrezzature, cessione beni per acquisto di attrezzature; omessa ed apodittica, laddove non ha motivato in ordine alla valenza degli elementi presuntivi evidenziati dall’Agenzia e idonei a dimostrare, nel loro complesso, la fittizietà delle operazioni contestate, poste in essere al solo fine di evadere l’Erario e conseguire un indebito vantaggio fiscale.
Con il secondo motivo di ricorso si adombra la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 109, comma 4, TUIR, 39 e 40 D.P.R. n. 600/1973, 5, 11 e 25 D.lgs. n. 446/1997, 18, 21, 54 D.P.R. n. 633/1972, 2727, 2729 cod. civ., in combinato disposto con l’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3) cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto che gli elementi offerti dall’Ufficio fossero inidonei ad integrare legittime presunzioni e aver addossato all’Ufficio l’onere di provare pienamente l’inesistenza soggettiva delle operazioni contestato.
Con il primo motivo di ricorso incidentale si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di
discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 cod. proc. civ., per aver la CTR omesso di esaminare gli elementi offerti dalla contribuente idonei a dimostrare la tipologia di attività svolta dalla stessa e la tipologia di attrezzatura cui si riferivano le cessioni relative alle fatture contestate e, conseguentemente, ritenuto indeducibili i costi relativi alle fatture recanti la dicitura ‘fitto area attrezzature’ e ‘cessione attrezzature’.
Con il secondo motivo di ricorso incidentale si lamenta la violazione dell’art. 7 legge. 212/2000, 3 legge 241/1990, 42 D.P.R. 600/1973, 19 D.lgs. 546/1992, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 cod. proc. civ., per aver la CTR accertato che i ricavi relativi alle fatture nn. 15/2015, 16/2015, 17/2015, 18/2015, 22/2015, individuate nell’avviso ma non oggetto di recupero, né di ripresa fiscale, fossero in realtà costi, in tal modo sostituendosi all’Amministrazione nell’individuazione della materia imponibile e dei presupposti del rapporto d’imposta.
Con il terzo motivo di ricorso incidentale si contesta la violazione degli artt. 23 e 57 D.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, in relazione all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., per aver la CTR accertato che i ricavi relativi alle fatture nn. 15/2015, 16/2015, 17/2015, 18/2015, 22/2015, individuate nell’avviso ma non oggetto di recupero, né di ripresa fiscale, fossero in realtà costi sostenuti dalla verificata.
Con il quarto motivo di ricorso incidentale si adombra la violazione degli artt. 132 cod. proc. civ., 36 D.lgs. 546/1992, 118 disp. att. cod. proc. civ., in coerenza con l’art. 111 Cost., per aver la CTR reso una pronuncia affetta da motivazione apparente laddove afferma che i ricavi, relativi alle fatture nn. 15/2015, 16/2015, 17/2015, 18/2015, 22/2015 emesse dalla verificata, costituissero in realtà costi per la stessa in quanto pacificamente relative ad un servizio dalla stessa reso.
Mette in conto rilevare che, unitamente alla memoria illustrativa, è stata depositata copia della sentenza penale n. 8475/2023 del
Tribunale di Napoli pronunciata, a seguito di dibattimento, il 30.06.2023 e depositata il 28.09.2023, nei confronti di COGNOME Vincenzo, legale rappresentante delle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, imputato dei reati di cui agli artt. 81 cpv e 2 D.Lvo 74/2000, con la quale è stato assolto ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p., con la formula ‘perché il fatto non sussiste’ in relazione ai medesimi fatti presi in esame dalla presente controversia. Tale copia riporta attestazione in calce datata 30.06.2023 di irrevocabilità della sentenza dal 14.11.2023.
La contribuente ha pertanto messo in luce la recente novella sull’efficacia del giudicato penale assolutorio nel processo tributario, contenuta nell’art. 1, comma 1, lett. m), del d.lgs. n. 87 del 2024, che ha introdotto l’art. 21 -bis nel d.lgs. n. 74.
Come evidenziato dalla parte ricorrente, nelle more del presente giudizio è stato emanato il d.lgs. n. 87 del 2024 (in esecuzione della delega conferita al Governo dall’art. 20 della legge n. 111 del 2023), pubblicato sulla G.U. n. 150 del 28/6/2024 ed entrato in vigore il 29/6/2024, il cui art. 1, comma 1, lett. m) ha introdotto, nel corpo del d.lgs. n. 74 del 2000, il nuovo art. 21-bis, rubricato ‘ Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione ‘, che, per quel che in questa sede interessa, così dispone: ‘1. La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi. 2. La sentenza penale irrevocabile di cui al comma 1 può essere depositata anche nel giudizio di Cassazione fino a quindici giorni prima dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio’.
Preliminarmente, va evidenziato che questa Corte ha già avuto modo di ribadire il principio di diritto in base al quale deve ritenersi
che l’art. 21- bis del d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dal d.lgs. n. 87 del 2024, che riconosce efficacia di giudicato nel processo tributario alla sentenza penale dibattimentale irrevocabile di assoluzione, è applicabile, quale ius superveniens , anche ai casi in cui detta sentenza è divenuta irrevocabile prima della operatività di detto articolo e, alla data della sua entrata in vigore, risulta ancora pendente il giudizio di cassazione contro la sentenza tributaria d’appello che ha condannato il contribuente in relazione ai medesimi fatti, rilevanti penalmente, dai quali egli è stato irrevocabilmente assolto, in esito a giudizio dibattimentale, con una delle formule di merito previste dal codice di rito penale ‘ perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non l’ha commesso ‘ (cfr. ex multis, Cass. n. 30814/2024, Cass. n. 23570/2024, Cass. n. 34406/2024).
Sicché la disposizione in esame appare quantomeno astrattamente interferente con il caso in esame.
Tuttavia, la nuova disposizione pone una serie di questioni, relative alla sua efficacia intertemporale, all’ampiezza degli effetti del giudicato penale di assoluzione nel giudizio tributario, ossia al se esso incida o meno sul presupposto fattuale delle riprese fiscali ovvero solo sul trattamento sanzionatorio, nonché alla rilevanza della sentenza penale pronunciata ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p..
Tali dubbi interpretativi sono analoghi a quelli oggetto dall’ordinanza interlocutoria n. 5714 del 4.3.2025 (trattata all’udienza del 5.2.2025) con la quale si è disposta ex art. 374, secondo comma, c.p.c., la remissione degli atti alla Prima Presidente per le sue determinazioni in ordine alla eventuale assegnazione del ricorso alle sezioni unite per questione di massima di particolare importanza.
Su queste basi è stata susseguentemente rimessa alle Sezioni Unite la questione relativa all’ambito di efficacia del citato art. 21 –
bis , sia in relazione al profilo dell’estensione anche al rapporto impositivo degli effetti della sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario, emessa ad esito del dibattimento con la formula ‘ perché il fatto non sussiste ‘, sia in ordine all’applicabilità della nuova disciplina all’ipotesi di assoluzione con la formula prevista dal secondo comma dell’art. 530 c.p.p..
Pertanto, in attesa di tale pronunciamento delle Sezioni Unite la controversia deve essere rinviata a nuovo ruolo.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo per le ragioni sopra esposte.
Così deciso in Roma, il 14/05/2025.