Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15681 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15681 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/06/2025
Oggetto: art.21 bis d.lgs. n.74/2000
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1996/2024 R.G. proposto da NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC: EMAIL;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Toscana, n.572/6/2023, depositata il 21 giugno 2023, non notificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 28 febbraio 2025 dal consigliere NOME COGNOME riconvocato il Collegio nella medesima composizione in data 5 giugno 2025.
Rilevato che:
Con sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Toscana, n.572/6/2023, depositata il 21 giugno 2023, veniva rigettato l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Grosseto n.254/1/2021 di rigetto del ricorso introduttivo.
Nella sentenza impugnata si legge che il ricorso aveva ad oggetto l’ avviso di accertamento relativo ad II.DD ed IVA per il periodo d’imposta 2013 relativo a maggiori ricavi occulti scaturenti da indagini sui conti correnti bancari di cui era titolare il contribuente. In particolare, erano emersi versamenti e prelevamenti non giustificati che avevano dato origine anche ad un procedimento penale per truffa.
Il giudice di prime cure, ritenuta la legittimità delle presunzioni discendenti dalle indagini bancarie, accertava che il contribuente non aveva fornito la richiesta prova contraria. Inoltre, gli eventuali esiti favorevoli, nel parallelo processo penale non avrebbero escluso la rilevanza fiscale dei movimenti non giustificati. Inoltre, era inconferente
la doglianza di concomitanza di due sanzioni, penale e fiscale, con riferimento alla medesima fattispecie, dal momento che non esisteva sovrapposizione tra l’imputazione penale e la contestazione fiscale.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado accertava che l’ appellante non aveva dato alcuna prova contraria atta a vincere la presunzione discendente dalle indagini bancarie, a prescindere dal parallelo processo penale che vedeva l’ appellante rinviato a giudizio per il reato di truffa. Né era considerato un indizio idoneo alla prova contraria, con i requisiti della gravità, precisione e concordanza, la semplice affermazione di parte appellante secondo cui le somme in accredito rivendicate da NOME COGNOME da parte di membri della famiglia di NOME COGNOME ovvero dalla RAGIONE_SOCIALE rappresentano una provvista fiduciariamente costituita in favore del contribuente e gestita secondo le indicazioni dello stesso mandante NOME COGNOME poi deceduto in data 19/12/2013.
Avverso la decisione propone ricorso per Cassazione NOME COGNOME per un unico motivo, cui replica l’Agenzia delle Entrate con controricorso.
Il 3.6.2024 la Corte ha proposto la definizione del ricorso ex art.380bis cod. proc. cvi., proposta opposta dal ricorrente con istanza di decisione del giudizio. Da ultimo, il contribuente deposita memoria ex art.380-bis.1. cod. proc. civ..
Considerato che:
Il Collegio osserva che la decisione della controversia implica la valutazione del l’efficacia nel presente giudizio del giudicato penale che ha assolto il COGNOME dai reati di truffa allo stesso contestati. Il fatto involge il profilo dell’eventuale applicazione dell’art.21 bis d.lgs. n.74/2000 introdotto dal d.lgs. n.87/2024, in quanto la sentenza è resa ex art.530 comma 2 cpp, questione che nelle more della decisione è stata devoluta alle Sezioni unite della Corte ed è attualmente pendente.
Al fine di attendere tale decisione il presente ricorso dev’essere rinviato a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo del ricorso in attesa della decisione delle Sezioni unite della Corte .
Così deciso in Roma il 28 febbraio-5 giugno 2025