Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9975 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9975 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 16/04/2025
Società di fatto -litisconsorzio -giudicato penale -effetti
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 4541/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata ope legis in Roma INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende (pec EMAIL,
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliato in Roma, Chiomenti, alla INDIRIZZO, (pec:EMAIL,
-controricorrente –
avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA, n. 6226/2017, depositata il 05/07/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 marzo 2025 dal consigliere NOME COGNOME sentito il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha chiesto che la Corte dichiari inammissibile e, comunque, rigetti il ricorso; NOME COGNOME sentito per l’Agenzia delle entrate l’Avv. dello Stato e per NOME COGNOME l’Avv. NOME COGNOME.
Rilevato che:
L’Agenzia delle Entrate notificava ad NOME COGNOME avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 20 05 ed avente ad oggetto Irpef e addizionali, oltre accessori, con il quale procedeva all’automatica imputazione , ai sensi dell’art. 41 -bis d.P.R. n. 600 del 1973, di un reddito da partecipazione in società di fatto.
1.1. L’Ufficio riteneva che il contribuente fosse socio di fatto, nella misura del 20 per cento, della società RAGIONE_SOCIALE alla quale, per il medesimo anno di imposta, aveva notificato avviso di accertamento contestando un maggior reddito di impresa. Sosteneva che detta società facesse parte di un gruppo di soggetti giuridici, utilizzati nel tempo per operare un complesso sistema di finanziamento a molteplici società partecipate in Italia, connotate da minimale attività operativa e da bilanci costantemente in passivo, facenti parte del «Gruppo RAGIONE_SOCIALE»; che tuttavia, le scelte gestionali delle aziende italiane solo in apparenza erano il frutto delle direttive promananti dalle loro controllanti, ossia le società straniere; che in realtà erano le holdings estere ad essere gestite dall’Italia dai soci COGNOME, Barletta, COGNOME e COGNOME. Aggiungeva che NOME COGNOME aveva avuto nel tempo co-interessenze varie nel gruppo, rivestendo cariche strategiche.
La CTP accoglieva il ricorso proposto dal contribuente e annullava l’avviso di accertamento.
3 La CTR confermava la sentenza di primo grado.
Avverso detta ultima sentenza l ‘A genzia delle entrate propone ricorso per cassazione e il contribuente resiste con controricorso.
Il controricorrente il 27 febbraio 2025 ha depositato 1) Sentenza n. 6328/14, resa il 9 giugno 2014 dal Tribunale Ordinario di Milano in composizione monocratica, e depositata in cancelleria l’11 luglio 2014, munita di attestazione di passaggio in giudicato nei confronti del Campolattano; 2) sentenza n. 3689, resa l’11 maggio 2015 dalla Corte d’Appello di Milano e depositata in cancelleria il 10 luglio 2015, munita di attestazione di passaggio in giudicato nei confronti di COGNOME, Barletta e COGNOME, 3) sentenza n. 11270 resa il 10 ottobre 2018 dal Tribunale Penale di Milano in composizione monocratica, depositata in cancelleria il 29 novembre 2018, munita di attestazione di passaggio in giudicato nei confronti di COGNOME, COGNOME e Barletta.
Il 6 marzo 2025, ha depositato memoria illustrativa ex art. 378 cod. proc. civ., nella quale ha affermato che, in relazione ai medesimi fatti di cui è causa vi erano stati diversi processi in sede penale, che si erano tutti conclusi con pronunce irrevocabili di assoluzione rese nei confronti dei presunti soci di fatto con la formula perché il fatto non sussiste e/o perché gli imputati non l’hanno commesso.
Infine, il 7 marzo 2025, ha depositato istanza di rinvio, dando atto che questa Corte di cassazione ha rimesso alla Prima Presidente gli atti di altra causa per l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite per la soluzione della questione rappresentata dall’ambit o di efficacia dell’art. 21 -bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 inserito dall’art. 1 d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87.
Considerato che:
Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 36, comma 2, e 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , dell’art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. per motivazione apodittica ed apparente.
Assume che la CTR ha escluso l’esistenza di una società di fatto senza indicare il fondamento della decisione e nonostante i plurimi indizi precisi concordanti ed univoci offerti.
Con il secondo motivo denuncia , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione degli articoli 14, 60 e 61 d.lgs. n. 546 del 1992 cit. e dell’art. 102 cod. proc. civ., per avere il giudice del gravame disatteso l’istanza di riunione del processo con i molteplici giudizi pendenti, aventi oggetto analogo, così violando il principio del litisconsorzio necessario.
Con il terzo motivo, denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 295 cod. proc. civ. e dell’art. 1 d .lgs. n. 546 del 1992 cit., per non avere il giudice di appello disposto la necessaria sospensione del processo in attesa del passaggio in giudicato delle decisioni pregiudicanti emesse con riferimento agli accertamenti compiuti nei confronti delle società.
Con il quarto motivo denuncia, in relazione all ‘art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli art. 2247, 2727, 2729 e 2696 cod. civ.
Censura la sentenza per non avere il giudice dell’appello fatto buon governo della prova per presunzioni, escludendo l’esistenza delle società di fatto senza esaminare gli elementi indiziari offerti che deponevano, sia per la sua esistenza, sia per l’appartenenza del contribuente.
Il Collegio ritiene opportuno, per ragioni di tutela della funzione nomofilattica di questa Corte, rinviare la decisione della presente causa a nuovo ruolo, apparendo p reliminare all’esame dei motivi di ricorso e la questione relativa all’efficacia del giudicato penale.
5.1. Il contribuente, nel rispetto del termine di quindici giorni prima dell’udienza , prescritto dall’art. 21 -bis d.lgs. n. 74 del 2000 cit., ha depositato le citate sentenze penali, tutte passate in giudicato, evidenziare che, in relazione ai medesimi fatti di cui è causa i processi in sede penale, si erano tutti conclusi con pronunce irrevocabili di assoluzione rese nei confronti dei presunti soci di fatto perché il fatto non sussiste e/o perché gli imputati non l’hanno commesso .
5.2. In ragione dei fatti contestati negli atti impugnati nell’ odierno giudizio e degli effetti del giudicato penale invocati dal contribuente, assumono rilevanza le questioni rimesse da questa sezione tributaria alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite con l’ordinanza interlocutoria n. 5714 del 2025, ovvero la riferibilità del disposto di cui all’art. 21 -bis cit. all’imposta o alla sola sanzione.
5.3. Rileva, altresì, l’ulteriore profilo per il quale la Commissione di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 21 -bis cit. per violazione degli artt. 3, 24 Cost.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, il 20 marzo 2025.