Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17852 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17852 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/07/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 799/2024 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente-
contro
COGNOME NOMECOGNOME sia in proprio che quale liquidatore della società RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME e COGNOME NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’ avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliati presso il di lei studio in Roma, INDIRIZZO
-controricorrenti e ricorrenti incidentali-
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 848/02/2022, depositata il 28 giugno 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 maggio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
-La NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE esercitava l’attività di fabbricazione di macchine per l’industria della carta (289500). Attiva dal 1994, è stata posta in liquidazione il 18 dicembre 2018. Nei suoi confronti, il 13 dicembre 2019, l’Agenzia delle entrate di Pistoia ha notificato l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO relativo all’anno d’imposta 2014, con il quale l’Ufficio ha rilevato e accertato l’inattendibilità delle scritture contabili, come da segnalazione di cui al processo verbale di constatazione del 21 dicembre 2018 ed ha proceduto, per l’effetto, alla ricostruzione induttiva artt. 39 c. 2 lett. d d.P.R. n. 600/73, 25, c. 1, D. Lgs. n. 446/97, 55 c. 2 n. 3) D.P.R. n. 633/72 -dei maggiori ricavi, accertando un maggiore imponibile ai fini IRES per euro 1.690.741,00, IRAP per euro 2.358.972,00 (con conseguente ricalcolo delle maggiori imposte, rispettivamente, pari ad euro 464.954,00 ed euro 67.787,00) e una maggiore IVA dovuta pari ad euro 416.604,76, oltre a sanzioni e interessi. Secondo quanto rappresentato dall’Agenzia, la società, il 31 luglio 2015, ha conferito l’intera azienda in una newco, la società RAGIONE_SOCIALE e successivamente ha alienato la quota di partecipazione ricevuta alla società RAGIONE_SOCIALE come da atto n. 23256/1T, registrato a Milano il 6 agosto 2015, integrato da perizia di stima giurata a esso allegata. All’operazione hanno partecipato altre due società, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (quest’ultima successivamente denominata RAGIONE_SOCIALE che, negli anni 2014 e 2015, erano controllate dalla RAGIONE_SOCIALE (in particolare: RAGIONE_SOCIALE all’83%, mentre la RAGIONE_SOCIALE (ex RAGIONE_SOCIALE) al 100%). La società ha dichiarato di aver conseguito una plusvalenza di euro 5.757.208,00 che è derivata
dalla stima peritale sul conferimento del ramo di azienda che ha fatto emergere l’avviamento sopra citato ed in seguito la plusvalenza generata dalla cessione della partecipazione. L’attività aziendale è sostanzialmente terminata il 31.07.2015, quando tutte le attività aziendali sono state conferite nella RAGIONE_SOCIALE La società È stata pertanto inquadrata tra i soggetti passivi di imposta di cui agli artt. 13, 14, 15, 16 e 22 d.P.R. n. 600/1973, per cui è in regime di contabilità ordinaria ancorché non soggetta all’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino. Esaminata la documentazione sono stati formalizzati i seguenti rilievi: 1. maggiori ricavi relativi a corrispettivo non dichiarato percepito dal cliente NOME COGNOME; 2. maggiori ricavi determinati induttivamente stante le osservazioni sulla contabilità industriale e la omessa contabilizzazione dei costi.
La società e i soci hanno presentato autonomi ricorsi.
L’Ufficio si è costituito in ciascuno dei giudizi.
La Commissione tributaria provinciale di Pistoia, previa riunione di tutti i ricorsi, con sentenza n. 76/21, ha respinto i motivi.
-I contribuenti hanno proposto appello.
L’Ufficio si è costituito in giudizio.
La Commissione tributaria regionale della Toscana, con la sentenza n. 848/02/2022, depositata il 28 giugno 2022, ha accolto l’appello.
-L’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Resistono i contribuenti con controricorso e ricorso incidentale.
-Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis.1 c.p.c.
I contribuenti hanno depositato una memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con il primo motivo del ricorso principale si deduce la nullità della sentenza e/o del procedimento, ex art. 360, comma 1, n. 4
c.p.c., per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 del D.lgs. 546/1992, dell’art. 132 c.p.c.
Con il secondo motivo del ricorso principale si prospetta la nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, c omma 1, n. 4 c.p.c. Si evidenzia, al riguardo, che la Commissione tributaria regionale ha omesso di decidere su una delle domande della controversia.
Con il primo motivo del ricorso incidentale si invoca la nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 4 c.p.c.
Con il secondo motivo del ricorso incidentale si prospetta la nullità della sentenza e/ o del procedimento per violazione dell’art. 369, n. 4, c.p.c., per violazione dell’art. 36 del d.lgs. 546/1992, del l’art. 132 c.p.c. in quanto gli atti dell’agenzia sono stati notificati senza un preventivo contraddittorio.
2. -Nella memoria illustrativa, i contribuenti hanno evidenziato che, successivamente alla proposizione del ricorso e al deposito del controricorso, è intervenuta sentenza irrevocabile di assoluzione di NOME COGNOME quale legale rappresentante della società NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE perché il fatto non sussiste. È stato altresì evidenziato che il processo tributario ha ad oggetto i medesimi fatti contestati, anche per la loro astratta rilevanza penale in termini di infedeltà della dichiarazione della società ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. 74/2000, per la mancata dichiarazione, ai fini del prelievo diretto, di un componente positivo pari ad euro 1.290.000,00 e dell’utile realizzato su una commessa per euro 448.118,00 nonché, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, la mancata dichiarazione di operazioni imponibili per euro 1.893.658,00. Si evidenzia, inoltre, che, quanto ai soci, la presunzione di distribuzione degli utili occulti si appunta sugli stessi fatti e precisamente si ritenevano distribuiti ai soci, pro quota, euro 1.290.000,00 ed euro 448.118,00. Si invoca,
pertanto, l’applicazione dell’art. 21 bis, c omma 3, del d.lgs. 74/2000.
La Corte di cassazione, riscontrando un contrasto interpretativo, ha rimesso alle Sezioni Unite il compito di chiarire l’ambito di applicazione dell’art. 21 -bis del d.lgs. 74/2000, con particolare riferimento agli effetti del giudicato penale di assoluzione nel processo tributario.
Stante la rilevanza della questione rimessa alle Sezioni Unite, a fronte degli opposti orientamenti giurisprudenziali registrati, la causa va rinviata a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione