Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12418 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12418 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/05/2025
Avv. Acc. IVA 2004 – 2008
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 15482/2020 R.G. proposto da:
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’Avvocato NOME COGNOME e domiciliato ope legis presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, INDIRIZZO Roma.
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato.
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LIGURIA n. 1409/2015, depositata in data 10 dicembre 2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 marzo 2025 dal Consigliere dott.ssa NOME COGNOME
Rilevato che:
Con quattro separati ricorsi presso la Commissione Tributaria Provinciale di Savona, NOME COGNOME chiedeva accertarsi la nullità degli avvisi di accertamento nn. NUMERO_DOCUMENTO,
TL9010301496, TL9010301498, TL9010301550, tutti notificati in data 13/07/2011 e relativi agli anni dal 2004 al 2008, con i quali l’Agenzia delle Entrate, in base alle risultanze emergenti dal processo verbale di contestazione redatto dalla Guardia di Finanza di Finale Ligure, accertava a carico dell’impresa individuale COGNOME NOME maggiori redditi ai fini delle imposte dirette, IVA e contributi previdenziali, ovvero, in subordine, la riduzione del maggior reddito accertato con applicazione delle sanzioni al minimo edittale; si costituiva anche l’Ufficio, che chiedeva la conferma del proprio operato.
La RAGIONE_SOCIALE di Savona, previa riunione dei ricorsi, con sentenza n. 5915/10/2018, rigettava integralmente il ricorso del contribuente.
Contro tale sentenza proponeva appello il contribuente dinanzi la C.t.r. della Liguria; si costituiva anche l’Ufficio, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
Con sentenza n. 1409/06/2015, depositata in data 10 dicembre 2015, la C.t.r. adita rigettava il gravame del contribuente.
Avverso la sentenza della C.t.r. della Liguria, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi mentre l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 5 marzo 2025 per la quale il contribuente ha depositato memoria.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. in relazione alla violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. e dell’art. 36 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546» il contribuente lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha motivato in maniera soltanto apparente con riguardo ai costi indeducibili, limitandosi a rinviare alle prospettazioni contenute nell’atto di controdeduzioni dell’Ufficio.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. in relazione alla violazione dell’art. 39, comma 1, lett. c) d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, degli artt. 6, comma 6 e 5, comma 4, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 in relazione agli artt. 25 e 28, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633» il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r., rinviando alle controdeduzioni dell’Ufficio, ha ritenuto corretto l’operato di quest’ultimo nonostante la mancanza di elementi probatori in grado di far risultare in modo certo le illegittimità idonee a consentire all’Ufficio la rettifica delle dichiarazioni reddituali del contribuente.
Preliminarmente, va affrontata la questione proposta in memoria dal contribuente ed afferente la rilevanza, nell’ambito del presente giudizio, della decisione penale asserita come definitiva, pronunciata dal Tribunale di Savona il 27 ottobre 2015 e con la quale il contribuente sarebbe stato assolto con formula piena perché il fatto non sussiste; all’uopo, si invoca l’applicabilità dell’art. 21 bis del d.lgs. n. 74/2000 che riconosce efficacia di giudicato nel processo tributario alla sentenza penale dibattimentale irrevocabile di assoluzione.
2.1. Effettivamente nel periodo intercorrente tra il deposito del ricorso e la data dell’adunanza camerale, è stato emanato il decreto legislativo n. 87 del 2024 che (in esecuzione della delega conferita al Governo dall’art. 20 della legge n. 111 del 2023), pubblicato sulla G.U. n. 150 del 28/6/2024 ed entrato in vigore il 29/6/2024, il cui art. 1, comma 1, lett. m) ha introdotto, nel corpo del d.lgs. n. 74 del 2000, il nuovo art. 21 bis, rubricato ‘Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione’, che così dispone, per quel che in questa sede interessa: ‘1. La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, pronunciata in
seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi. 2. La sentenza penale irrevocabile di cui al comma 1 può essere depositata anche nel giudizio di Cassazione fino a quindici giorni prima dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio.’ Tale ius superveniens si applica anche ai casi in cui la sentenza penale dibattimentale di assoluzione sia divenuta irrevocabile prima dell’entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 87 del 2024, purché, alla data di entrata in vigore del d.lgs., sia ancora pendente il giudizio di cassazione contro la sentenza
Senonchè, sul tema riguardante gli effetti generati nel processo tributario dalla sentenza penale irrevocabile di assoluzione rispondente ai requisiti previsti dal citato articolo si sono formati nella giurisprudenza di questa Corte due contrastanti orientamenti interpretativi, per cui con ordinanza interlocutoria n. 5714/2025 del 4 marzo 2025, resa nell’àmbito del procedimento n. 27278/2017 R.G., è stata disposta l’assegnazione alle Sezioni Unite della questione interpretativa dell’applicabilità della novella legislativa circa gli effetti del giudicato penale assolutorio anche al presupposto impositivo.
Pertanto, si renda opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle SS.UU.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni unite sulla questione rimessa con ordinanza n. 5714/2025 del 4 marzo 2025.
Così decisa in Roma il 5 marzo 2025.
La Presidente NOME COGNOME