Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14645 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14645 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 31/05/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore , ex lege domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso gli Uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende.
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME rappresentata e difesa per procura allegata in atti dall’Avv. NOME COGNOME che ha indicato indirizzo p.e.c.
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 3572/24/22 della Commissione tributaria regionale della Puglia-sez. distaccata di Lecce, depositata il 22 gennaio 2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 maggio 2025 dal Consigliere dott.ssa NOME COGNOME
Tributi- Società a ristretta base- Presunzione distribuzione utili extracontabili- Giudicato penale
Considerato che:
n ella controversia originata dall’impugnazione da parte di NOME COGNOME di avviso di accertamento, relativo a IRPEF dell’anno di imposta 2014, notificatole dall’Agenzia delle entrate a seguito d ella rettifica del reddito effettuata, con separato avviso di accertamento, nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, società a ristretta base della quale la contribuente era socia al 95 per cento, la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione distaccata di Lecce, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello proposto da NOME COGNOME, riformava la decisione di primo grado sfavorevole alla contribuente.
In particolare, il Giudice di appello, rilevato che alla medesima udienza aveva trattato l’appello proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE e di averlo accolto, accoglieva anche l’impugnazione proposta dalla socia atteso che nessun maggior reddito può essere imputato per effetto dell’accoglimento del precedente atto prodromico.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso, su due motivi, l’Agenzia del l’entrate .
NOME COGNOME resiste con controricorso.
Il ricorso è stato avviato, ai sensi dell’art. 380 bis- 1 cod. proc. civ., alla trattazione in camera di consiglio in prossimità della quale la controricorrente ha depositato memoria con la quale ha eccepito l’esistenza di un giudicato penale pregiudiziale ed ha, quindi, chiesto rinvio in attesa della decisione sulla questione delle Sezioni unite di questa Corte.
Considerato che :
Con il primo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art.360, primo comma, num.4 cod. proc. civ. un’omessa motivazione con violazione dell’art.132 del c.p.c.
In particolare, si lamenta che il giudice di appello abbia fatto diretto riferimento a pronunce, all’epoca inesistenti, intervenuti in giudizi estranei a quello in esame senza consentire, in tal modo, la ricostruzione del percorso logico seguito per la decisione.
Evidenzia che la sentenza (relativa all’avviso societario) alla quale si fa riferimento nel corpo della motivazione era stata depositata oltre tre mesi dopo la sentenza oggi impugnata con la conseguenza che il rinvio è stato disposto con riferimento a una pronuncia non ancora depositata e quindi inesistente.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.4 c.p.c., la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la C.T.R. la quale, vista la mancata prova della sentenza espressamente ritenuta pregiudiziale e, comunque, della sua definitività, avrebbe dovuto ritenere ancora pendente il relativo procedimento e, in applicazione degli artt. 295 c.p.c. e 39 d.lgs. 546/1992 sospendere necessariamente il giudizio.
In via preliminare, va rilevato che l’avviso di accertamento emesso, per la medesima annualità, a carico della Società e dal quale consegue l’avviso di accertamento, oggetto del presente giudizio, a carico della socia, forma oggetto di ricorso pendente innanzi a questa Corte con n.r.g. 19906/2024 trattato all’odierna adunanza camerale.
La questione relativa all’efficacia del giudicato penale favorevole al legale rappresentante della Società, rassegnata dalla controricorrente in memoria ed avente natura potenzialmente pregiudiziale nel presente giudizio, è stata rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte a seguito di ordinanza interlocutoria di questa Sezione n. 5714/2025.
Appare opportuno, pertanto, disporre il rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite all’esito della quale il ricorso andrà rifissato unitamente a quello iscritto al n.r.g. 19906/2024.
Rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione rimessa a seguito di ordinanza interlocutoria n. 5714/2025 all’esito della quale il ricorso andrà rifissato unitamente a quello iscritto al n.r.g.19906/2024.
Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.