Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16167 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16167 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2697/2024 R.G. proposto da:
NOME COGNOMEC.F. CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv. NOME COGNOME presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO
-ricorrente – contro
AVVISO DI ACCERTAMENTO
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla INDIRIZZO
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA TOSCANA n. 591/23, depositata in data 22/6/2023; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. NOME
Napolitano nella camera di consiglio del 14 aprile 2025;
Rilevato che:
Con atto introduttivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Siena, la contribuente Sig.ra NOME COGNOME introdusse il giudizio avverso l’avviso di Accertamento n. T8V014T00854/2017 – anno d’imposta 2015, per mano del sedicente procuratore NOME COGNOME in corso di causa disconosciuto e sostituito dal nuovo legale, il quale in via pregiudiziale eccepiva la nullità della notifica dell’accertamento poiché A) lo stesso atto era stato notificato a soggetto terzo, non facente parte della famiglia né con la contribuente convivente; B) riteneva illegittimo l’Atto p oiché privo di motivazione ed errato nel merito ex art. 3 L. n. 241/1990, per aver l’Agenzia delle Entrate recuperato a tassazione e soggetto ad accertamento induttivo prestazioni svolte da ascendente di libero professionista, in quanto tali non imponibili; C) errata valutazione da parte dell’Uff. Finanziario del deposito integrativo da parte del contribuente del Mod Unico 2016 -redditi 2015 del 31.10.2017 che a suo dire avrebbe indotto in errore l’Ufficio Finanziario e non avrebbe in ogni caso dovuto compor tare alcuna tassazione.
Per tali motivi, si concludeva il ricorso chiedendo l’annullamento dell’Avviso di Accertamento ritenendolo nullo e illegittimo oltre che
infondato e la sospensione dell’efficacia esecutiva, con la condanna alle spese di lite.
Si costituiva l’Agenzia delle Entrate contestando le avverse ragioni ribadendo la corretta notificazione, la legittimità dell’Accertamento e la correttezza dell’iter formativo in contraddittorio con il contribuente, anche preliminare all’Avviso di accertamento, da cui l’applicazione delle maggiorazioni e sanzioni irrogate . Si opponeva all’istanza cautelare sospensiva, ritenendola mancante dei presupposti di legge.
Per tali motivi, concludeva il proprio atto difensivo chiedendo il rigetto dell’istanza sospensiva e del ricorso con la relativa condanna alle spese di lite.
Con atto di costituzione di nuovo procuratore del 12/5/2018, si costituiva per la Sig.ra NOME COGNOME l’Avv. COGNOME il quale evidenziava l’estraneità alla vicenda di cui v’era causa da par te della contribuente, la quale aveva in tempi non sospetti anche sporto denuncia querela contro ignoti, avanzando espresso disconoscimento delle sottoscrizioni degli atti di notifica e del ricorso introduttivo, del quale era ignara fino a qualche giorno prima della costituzione del nuovo procuratore. Chiedeva un rinvio per trattative con l’Uff. Finanziario, ex art. 47 bis e ss. del d.lgs. n. 546 del 1992; si rendeva disponibile ad offrite cauzioni e garanzie, avanzando ipotesi di conciliazione tributaria ex art. 48 del richiamato d.lgs.
La COGNOME depositava memoria illustrativa per l’udienza del mese di settembre 2019, evidenziando principi contabili e fiscali ritenuti applicabili al caso di specie e aggiornava la commissione circa gli esiti penali in corso.
In data 30/9/2019, la Commissione, dopo aver accolto la sospensiva, presa visione degli atti e dei documenti, ravvisata la scriminante della responsabilità del contribuente come pure emersa in sede penale, circa
l’operato del commercialista in danno della COGNOME, con sentenza n. 175/2019, accoglieva il ricorso in favore della COGNOME.
Avverso detta sentenza, l’Ufficio Finanziario propo se appello innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana.
A fondamento delle proprie ragioni l’appellante eccepiva la capacità della COGNOME a vigilare sull’operato del proprio commercialista e che nonostante l’invalidità documentata questa fosse in grado di operare nel settore di cui alla fatturazione contestata, poiché in ogni caso capace di intendere e volere; ribadiva la legittimità dell’A ccertamento siccome operato, e chiedeva di: ‘…confermare la legittimità e fondatezza dell’atto impugnato; – in subordine, di rideterminare il reddito nella misura accertata come dovuta. Con vittoria di spese, per entrambi i gradi di giudizio.’
Si costituiva la Sig.ra COGNOME con controdeduzioni, invocando preliminarmente: la sospensione del procedimento, il disconoscimento, ex artt. 214 e 216 c.p.c, degli atti e documenti, sottesi nella specie alla legittima emissione dell’Avviso di accertamento, mai prodotti prima dall’Uff. Ag. Entrate . Ribadì la violazione del contraddittorio nella formazione dell’avviso di accertamento e l’effettiva conoscenza degli atti notificati dalla controparte; la fraudolenta condotta posta in essere da terzi in suo danno; l’illegittimità dell’ accertamento, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA con sentenza depositata il 22/6/2023, accolse il ricorso riformando la sentenza di primo grado in favore dell’Agenzia delle Entrate.
Avverso la sentenza di appello, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione in due motivi.
Si è difesa con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
r.g. n. 2697/2024 a.c. 14/4/2025 Cons. est. NOME COGNOME
Proposta dal Consigliere delegato la decisione accelerata del ricorso ai sensi dell’art. 380 bis. c.p.c., la contribuente ha chiesto la definizione del giudizio con le forme ordinarie.
Ella ha anche depositato memoria difensiva in vista dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.
Considerato che:
La contribuente ha dedotto che è sopravvenuto un giudicato penale favorevole al De Dominicis, e divenuto irrevocabile, in relazione agli stessi fatti posti a base della odierna ripresa fiscale.
I limiti di efficacia e l’ambito operativo dell’art. 21 bis del d.lgs. n. 74 del 2000 sono stati oggetto di una ordinanza interlocutoria di rimessione alle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., n. 5714/25), sicché si impone il rinvio della causa a nuovo ruolo in attesa della decisione della S.C. nella sua più autorevole composizione nomofilattica;
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite, chiamate a pronunciarsi dall’ordinanza interlocutoria di questa sezione n. 5714 del 2025.
Roma, nella camera di consiglio del 14 aprile 2025.