Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20996 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20996 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 23/07/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
Sul ricorso n. 25889-2022, proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE , cf 06363391001, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato –
Ricorrente
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE (cf. NUMERO_DOCUMENTO), in persona dl legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Roma, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME
Controricorrente
Avverso la sentenza n. 7297/12/2022 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, depositata il 1.09.2022;
udita la relazione della causa svolta nell ‘ adunanza camerale del 26 marzo 2025 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
Accertamento –
Pregiudizialità di diversa
sentenza – Limiti
Rilevato che
Dalla sentenza e dal ricorso si evince che, all’esito di una verifica condotta da militari della GdF, che aveva interessato la società RAGIONE_SOCIALE per gli anni d’imposta 2009/2014, alla contribuente furono notificati vari avvisi d’accertamento, e tra essi , relativamente all’anno d’imposta 201 1, quello con cui l’ufficio aveva inteso recuperare i l maggior imponibile, e quello con il quale l’ufficio, sulla base della presunta distribuzione ai soci degli utili extracontabili, aveva contestato alla società la mancata effettuazione delle ritenute sugli utili distribuiti.
Il giudizio introdotto dalla società dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Palermo esitò nella sentenza n. 4568/01/2019, che accolse parzialmente le ragioni della contribuente, ossia ridusse le pretese erariali nella misura proporzionale all’accoglimento delle ragioni riconosciute alla stessa società nel giudizio relativo al recupero del maggior imponibile.
L’Agenzia delle entrate e la società, ciascuna per quanto soccombente, impugnarono la decisione dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, che con sentenza n. 7297 /12/2021 rigettò l’appello dell’amministrazione finanziaria e accolse quello della contribuente, annullando integralmente l’atto impositivo.
Il giudice regionale, per quanto comprensibile dalla motivazione, ha rigettato l’appello erariale, con cui si era denunciata la nullità della sentenza di primo grado, ed ha accolto l’appello incidentale della società, in ordine alla presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, a tal fine ritenendo che la società avesse sostenuto i costi per i servizi affidati alla ditta COGNOME NOME. Ciò, sembra di capire, a prescindere dal soggetto che aveva ‘svolto le attività sopra descritte’ (seco ndo capoverso ultima pagina della sentenza). Da tanto ha dedotto che la società non avesse accumulato utili extracontabili da distribuire ai soci.
L’Agenzia delle entrate ha chiesto la cassazione della sentenza, affidandosi a tre motivi, cui ha resistito la società con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria.
All’esito dell’adunanza camerale del 2 6 marzo 2025 la causa è stata riservata.
Considerato che
Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato la «violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 36 D.L.gs. n. 546/92», in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. La sentenza sarebbe viziata da motivazione apparente.
Con il secondo motivo l’erario ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 295 c.c. e 39 D.Lgs. n. 546/92 nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e degli artt. 19 e 36 D.L.gs. n. 546/92», in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La sentenza, nel decidere l’annullamento dell’avviso d’accertamento, ha valorizzato gli esiti (la sentenza n. 5724/12/2021), del giudizio relativo alla controversia pregiudiziale afferente al l’atto impositivo sul recupero dell’imponibile, pur non ancora passata in giudicato.
Con il terzo motivo l’Agenzia delle entrate si è doluta «violazione e falsa applicazione degli artt. 109 TUIR , 19 e 54 DPR 633/72, nonché 2697 e 2729 c.c. e 115 c.p.c.», in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. La sentenza sarebbe erronea anche per la parte in cui ha annullato la ripresa dell’ufficio relativa all’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti .
Tuttavia, è preliminare evidenziare che nella memoria illustrativa la difesa della società ha invocato gli effetti dell’art. 21 bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. m), d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87. Sostiene che al caso di specie vada applicato il principio enunciato nella noma invocata, secondo cui « La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi».
A tal fine ha allegato la sentenza penale, pronunciata dal Tribunale di Palermo, n. 6933/2022, dichiarata irrevocabile il 25 marzo 2023, con la quale il COGNOME NOME e la COGNOME NOME, rappresentante legale della RAGIONE_SOCIALE sono stati assolti dai reati loro ascritti e relativi alla emissione di fatture per operazioni inesistenti, in relazione agli anni 2009, 2010 e 2011.
La contribuente lamenta l’omessa considerazione dell’accertamento di fatti rilevanti per il giudizio che ritiene essere stata compiuta in sede penale.
Risulta opportuno evidenziare che, nell’ambito del giudizio RGN 27278 del 2017, con ordinanza 4 marzo 2025, n. 5714, è stata rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte la decisione circa la rilevanza del giudicato penale nel giudizio tributario, anche in conseguenza dello ius superveniens ed in presenza di una sentenza penale definitiva di assoluzione dell ‘imputato, con formula perché il fatto non sussiste o l’imputato non ha commesso il reato, anche quando adottata ai sensi dell’art. 530, secondo comma, co d. proc. pen.
Appare quindi opportuno sospendere la definizione di questo giudizio in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite, segnalando pure che questo processo è stato fissato in data antecedente la pubblicazione dell’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite.
P.Q.M.
La Corte sospende la definizione del giudizio, in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite sugli effetti del giudicato penale nel giudizio tributario, richiesta con ordinanza 4 marzo 2025, n. 5714, ed in conseguenza rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il giorno 26 marzo 2025