Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21299 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21299 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/07/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 8663/2020 R.G. proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME in virtù di procura speciale in calce al ricorso,
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro-tempore,
-intimata – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 6569/2019, depositata il 7 agosto 2019;
INTIMAZIONE DI
PAGAMENTO
–
IRPEF 2006.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 marzo 2025 dal consigliere dott. NOME COGNOME viste le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. dott. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’ accoglimento del secondo motivo di ricorso, con assorbimento dei restanti;
-Rilevato che:
L’ RAGIONE_SOCIALE (ora Agenzia delle Entrate -Riscossione), in data 25 luglio 2016, notificava a Campolattano Antonio intimazione di pagamento n. 028-20169009112745-000, a mezzo della quale venivano richieste a titolo provvisorio le somme relative ai seguenti atti presupposti: a ) avviso di accertamento n. TF7010901803/2013; b ) avviso di accertamento n. TF7010603214/2014; c ) cartella di pagamento n. 028-2012-0018658061.
Il primo avviso di accertamento riguardava redditi conseguiti dalla società RAGIONE_SOCIALE (società di diritto olandese) per l’anno 2007, ed imputati per trasparenza e pro-quota al Campolattano, ritenuto socio di fatto; il secondo avviso di accertamento riguardata redditi percepiti dalle società RAGIONE_SOCIALE nell’anno 2011, ed imputati anch’essi per trasparenza e pro-quota al Campolattano, sempre quale socio di fatto; la cartella di pagamento, invece, riguardava redditi percepiti dalla società RAGIONE_SOCIALE per l’anno 2006, ed imputati anch’essi al Campolattano quale socio di fatto , a seguito di avviso di accertamento n. TF7011000344/2012.
COGNOME NOME impugnava l’intimazione di pagamento in questione dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta la quale, con sentenza n. 3357/2017,
depositata il 24 maggio 2017, dichiarava la cessazione della materia del contendere con riferimento agli importi di cui agli avvisi di accertamento n. TF7010901803/2013 e n. TF7010603214/2014 , posto che l’Agenzia delle Entrate, preso atto dell’intervenuto annullamento di tali atti nei relativi giudizi di impugnazione, aveva provveduto ad emettere i correlativi provvedimenti di sgravio, identificati dai prot. n. 2016S688400 e n. 2016S687767 del 5 dicembre 2016; rigettava nel resto il ricorso, confermando il credito di cui alla cartella di pagamento 028-2012-0018658061, con compensazione delle spese di lite.
Proposto gravame dal contribuente, la Commissione Tributaria Regionale della Campania, con sentenza n. 6569/2019, pronunciata il 15 maggio 2019 e depositata in segreteria il 7 agosto 2019, rigettava l’appello, confermando la sentenza impugnata e condannando l’appellante alla rifusione delle spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOMECOGNOME sulla base di tre motivi (ricorso notificato il 27 febbraio 2020).
Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia delle Entrate Riscossione è rimasta intimata.
Con decreto del 16 dicembre 2024 è stata fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per la pubblica udienza del 20 marzo 2025.
Il ricorrente ha depositato memoria.
All’udienza suddetta sono comparsi i procuratori delle parti, che hanno concluso come da verbale in atti.
Il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo l’accoglimento del secondo motivo di ricorso, con assorbimento degli altri motivi.
-Considerato che:
Il ricorso in esame è affidato, come si è detto, a tre motivi.
1.1. Con il primo motivo di ricorso COGNOME NOME eccepisce inesistenza o nullità della sentenza impugnata, nella parte in cui nega che sia stata impugnata la cartella di pagamento, e quindi violazione degli artt. 18, 19, 24 e 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3) e num. 4), c.p.c.
Deduce, in particolare, che erroneamente la Corte regionale aveva escluso l’illegittimità dell’intimazione di pagamento impugnata, sull’erroneo presupposto che la cartella di pagamento presupposta non avesse formato oggetto di autonomo ricorso, in quanto esso ricorrente aveva documentato che la cartella in questione era stata impugnata dinanzi alla C.T.P. di Caserta, così come peraltro riconosciuto sia dalle parti che dai giudici di primo grado, che avevano dato conto del fatto che il COGNOME aveva contestato giudizialmente la cartella di pagamento in questione.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso si eccepisce violazione degli artt. 1 e 7 del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c.
Rileva il ricorrente che le somme richieste con l’intimazione di pagamento impugnata riguardavano importi iscritti a ruolo nella cartella di pagamento presupposta, riguardanti redditi di partecipazione imputati a COGNOME Antonio calcolati sulla base di avviso di accertamento n. T9B02HI04872/2011 emesso nei confronti della RAGIONE_SOCIALE per l’anno 2006, in relazione ai quali era stata esclusa ogni responsabilità tributaria dello stesso COGNOME, in forza delle sentenza della C.T.P. di Milano n.
231/01/2013 del 5 giugno 2013, e della C.T.R. della Lombardia n. 4446/2014 del 1° settembre 2014.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso viene eccepita violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e dell’art. 40 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c.
Rileva, in particolare, il ricorrente che, essendo stato annullato, nei suoi confronti, l’avviso di accertamento riguardante la società RAGIONE_SOCIALE per l’anno 2006 (cui si riferisce il credito portato dalla cartella di pagamento presupposta dell’intimazione di pagamento impugnata), i giudici di secondo grado avrebbero dovuto annullare integralmente l’intimazione di pagamento, difettando il presupposto sostanziale della responsabilità tributaria del ricorrente.
Così delineati i motivi di ricorso, rileva la Corte che appare opportuno il rinvio a nuovo ruolo della causa, in attesa della decisione delle Sezioni Unite Civili di questa Corte, con riferimento alle questioni rimesse da questa sezione tributaria alla Prima Presidente, con l’ordinanza n. 5714 del 4 marzo 2025, ovvero la riferibilit à del disposto di cui all’art. 21 -bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, all’imposta o alla sola sanzione.
Rileva, altresì, l’ulteriore questione per la quale la Co rte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, con ordinanza n. 64 del 10 marzo 2025, ha sollevato questione di legittimit à costituzionale dell’art. 21 -bis cit. per violazione degli artt. 3 e 24 Cost.
Con ordinanza interlocutoria in pari data, infatti, questa Corte ha disposto il rinvio a nuovo ruolo, in attesa delle decisioni delle Sezioni Unite Civili e della Corte costituzionale suindicate, nel
giudizio n. 6500/2015 R.G., riguardante l’avviso di accertamento n. T9B02HI04872/2011, relativo alla RAGIONE_SOCIALE con la quale sono stati accertati redditi che sono stati imputati per trasparenza (con altro avviso di accertamento n. TF7011000344/2012), tra gli altri, a Campolattano NOME, ritenuto socio di fatto di tale società.
Orbene, con riferimento ai fatti da cui sono derivati l’avviso di accertamento nei confronti della società, e, successivamente, l’avviso di accertamento personale nei confronti di COGNOME NOME, e quindi la cartella di pagamento presupposta e l’intimazione di pagamento impugnata, si è pronunciato anche il Giudice penale, con sentenze definitive di assoluzione nei confronti dei soci di fatto della RAGIONE_SOCIALE
In particolare, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 6328/2014 del 9 giugno 2014, ha assolto il Campolattano dall’imputazione a lui ascritta per non avere commesso il fatto , e l’assoluzione diveniva definitiva attesa la mancata impugnazione da parte del Pubblico Ministero, come da attestazione recata in calce alla sentenza, depositata in data 2 marzo 2015 (e quindi nel rispetto del termine di quindici giorni prima dell’udienza, previsto dall’art. 21 -bis d.lgs. n. 74/2000).
Con sentenza n. 3689 /2015, invece, la Corte d’Appello di Milano ha altresì assolto gli altri imputati, presunti soci di fatto della RAGIONE_SOCIALE perché il fatto non sussiste; tale pronuncia è divenuta definitiva, come da attestazioni in calce della relativa cancelleria.
Orbene, ciò posto, poiché per i fatti in questione, che sono quelli a fondamento dell’avviso di accertamento societario per la RAGIONE_SOCIALE per l’anno 2006, e per gli atti conseguenti, tra
cui l’intimazione di pagamento odiernamente impugnata, è necessario attendere il pronunciamento delle S.U.C. di questa Corte, sulla portata e l’estensione dell’efficacia del giudicato penale di assoluzione ex art. 21bis d.lgs. n. 74/2000 (applicabile, peraltro, per giurisprudenza pacifica di questa Corte, anche ai giudizi in cui la sentenza penale di assoluzione sia divenuta irrevocabile prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87 -che ha introdotto il nuovo art. 21bis cit. – purché, alla data di entrata in vigore, sia ancora pendente il giudizio di cassazione contro la sentenza tributaria relativa agli stessi fatti: cfr. Cass. 4 febbraio 2025, n. 2686; Cass. 15 gennaio 2025, n. 936), deve essere rinviata a nuovo ruolo anche la trattazione del presente ricorso.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo Così deciso in Roma, il 20 marzo 2025.