Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13591 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13591 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/05/2025
Avv. Acc. IRPEF -IVA 2011 -2012 – 2013
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 18285/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, INDIRIZZO
– ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato.
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 5301/2018, depositata in data 4 dicembre 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’1 aprile 2025 dal Consigliere dott.ssa NOME COGNOME
Rilevato che:
L’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Como ha notificato al sig. COGNOME NOME, dottore commercialista, per gli anni d’imposta dal 2011 al 2013, diversi avvisi di accertamento con
i quali ha recuperato a tassazione, ai sensi dell’art. 32, comma 1, n. 2, del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, previo riconoscimento di costi nella misura forfettaria del 10%, compensi non fatturati e non dichiarati come segue: -avviso di accertamento n. T9K01EA13721 per il 2011 con il quale sono stati recuperati a tassazione compensi non fatturati e non dichiarati per un ammontare pari ad € 192.400,00; – avviso di accertamento n. T9K01EA00107 per il 2012 con il quale sono stati recuperati a tassazione compensi non fatturati e non dichiarati per un ammontare pari ad € 119.690,00; – avviso di accertamento n. T9K01EA0000108 per il 2013 con il quale sono stati recuperati a tassazione compensi non fatturati e non dichiarati per un ammontare pari ad € 115.827,00. Gli avvisi in questione scaturivano dai rilevi contenuti nel Processo Verbale di Constatazione, redatto dalla Guardia di Finanza di Como e notificato alla parte in data 21/03/2015.
Il contribuente impugnava, con distinti ricorsi, i detti avvisi dinanzi la C.t.p. di Como; si costituiva anche l’Ufficio, che chiedeva la conferma del proprio operato.
La C.t.p. di Como, previa riunione, con sentenza n. 08/05/2018, rigettava integralmente il ricorso del contribuente.
Contro tale sentenza proponeva appello il contribuente dinanzi la C.t.r. della Lombardia; si costituiva anche l’Agenzia delle Entrate, chiedendo conferma della sentenza di primo grado.
Con sentenza n. 5301/21/2018, depositata in data 4 dicembre 2018, la C.t.r. adita rigettava il gravame del contribuente.
Avverso la sentenza della C.t.r. della Lombardia, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, ulteriormente illustrato da memoria. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 1° aprile 2025.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 2 bis , d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. con specifico riferimento all’art. 43 cod. civ. per aver travisato la decisione del Tribunale di Como n. 1648/20174 del 15 gennaio 2018 in materia di residenza e all’art. 2697 cod. civ. in relazione alle risultanze processuali istruttorie analiticamente esaminate dal giudice penale e disattese dalla C.t.r. di Milano» il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha valorizzato le risultanze del processo penale negli stessi termini fatti propri dal giudice penale, non motivando neanche la diversa valutazione cui è giunto.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, cosi rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 2 bis, d.P.R. n. 917/1987 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. con specifico riferimento all’art. 43 cod. civ. per aver travisato la decisione del Tribunale di Como n. 1648/20174 del 15 gennaio 2018 in materia di residenza e in relazione all’art. 32 d.P.R. n. 600/73 in merito alle prove addotte per dimostrare la non imponibilità delle operazioni bancarie presunte reddito dall’agenzia e al raffronto con le risultanze processuali istruttorie analiticamente esaminate dal giudice penale» il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha tenuto in debita considerazione la testimonianza, effettuata nel processo penale, del teste COGNOME che aveva dichiarato di aver consegnato al sig. COGNOME nel 2008 delle somme per degli investimenti in borsa.
Preliminarmente, va disaminata l’eccezione sollevata dalla parte in memoria e relativa all’invocato annullamento dell’avviso di accertamento in virtù dello ius superveniens rappresentato dall’art. 1, comma 4, lett. m., del d.lgs. n. 87/2024.
Invero, è stato emanato il decreto legislativo n. 87 del 2024 che (in esecuzione della delega conferita al Governo dall’art. 20 della legge n. 111 del 2023), pubblicato sulla G.U. n. 150 del 28/6/2024 ed entrato in vigore il 29/6/2024, il cui art. 1, comma 1, lett. m) ha introdotto, nel corpo del d.lgs. n. 74 del 2000, il nuovo art. 21 bis, rubricato ‘Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione’, che così dispone, per quel che in questa sede interessa: ‘1. La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi. 2. La sentenza penale irrevocabile di cui al comma 1 può essere depositata anche nel giudizio di Cassazione fino a quindici giorni prima dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio.’ Tale ius superveniens si applica anche ai casi in cui la sentenza penale dibattimentale di assoluzione sia divenuta irrevocabile prima dell’entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 87 del 2024, purché, alla data di entrata in vigore del d.lgs., sia ancora pendente il giudizio di cassazione contro la sentenza.
2.1. Nella fattispecie in esame, il contribuente ha depositato la sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste munita della formula dell’avvenuto passaggio in giudicato in data 16/3/2018.
Senonché, sul tema riguardante gli effetti generati nel processo tributario dalla sentenza penale irrevocabile di assoluzione rispondente ai requisiti previsti dal citato articolo si sono formati nella giurisprudenza di questa Corte due contrastanti orientamenti interpretativi, per cui, con ordinanza interlocutoria n. 5714/2025 del 4 marzo 2025, resa nell’àmbito del procedimento n. 27278/2017 R.G., è stata disposta la rimessione degli atti alle Sezioni Unite della questione interpretativa dell’applicabilità della
novella legislativa circa gli effetti del giudicato penale assolutorio anche al presupposto impositivo, ma anche la sua stessa riferibilità all’assoluzione ex 530 2° comma c.p.p..
Pertanto, si rende opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle SS.UU.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle SS.UU.
Così deciso in Roma il 1° aprile 2025.