Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13589 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13589 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/05/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 3893/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato.
– controricorrente e ricorrente incidentale –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 2930/2018, depositata in data 26 giugno 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° aprile 2025 dal Consigliere dott.ssa NOME COGNOME
Rilevato che:
In data 29/07/2015 l’Agenzia delle Entrate notificava al sig. NOME COGNOME dottore commercialista, l’avviso di accertamento n. CODICE_FISCALE per l’anno d’imposta 2009, con cui recuperava a
Avv. Acc. IRPEF -IVA 2009
tassazione compensi non fatturati e non dichiarati per un ammontare pari ad € 673.837,42, con conseguenti maggiore imposta IRPEF, Add. Regionale, Iva, oltre sanzioni e interessi. L’avviso in questione scaturiva dai rilevi contenuti nel Processo Verbale di Constatazione, redatto dalla Guardia di Finanza di Como e notificato alla parte in data 03/11/2014. Le indagini svolte dai militari avevano avuto ad oggetto l’esame dei conti correnti intestati o riconducibili al dott. COGNOME.
Il contribuente impugnava tale avviso dinanzi la C.t.p. di Como; si costituiva anche l’Ufficio, che chiedeva la conferma del proprio operato.
La C.t.p. di Como, con sentenza n. 167/02/2016, rigettava integralmente il ricorso del contribuente, ritenendo, sulla base di una serie di elementi probatori, che, nonostante il trasferimento della residenza in Svizzera, nel Comune di Vacallo, il contribuente continuava ad operare ed a produrre reddito in Italia.
Contro tale sentenza proponeva appello il contribuente dinanzi la C.t.r. della Lombardia; si costituiva anche l’Agenzia delle Entrate, chiedendo conferma della sentenza di primo grado.
Con sentenza n. 2930/2018, depositata in data 29 giugno 2018, la C.t.r. adita accoglieva parzialmente il gravame del contribuente, ritenendo fondata la ripresa solamente per € 564.317,42 ed infondata per i restanti € 109.520,00, ritenendo ridotta la permanenza del contribuente sul territorio italiano.
Avverso la sentenza della C.t.r. della Lombardia, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi e l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso e svolgendo un motivo di ricorso incidentale.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 1° aprile 2025 per il quale il contribuente ha depositato memoria.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso principale, così rubricato: «Primo motivo. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 2 bis , d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. in merito alle risultanze processuali quanto a residenza fiscale, in particolare per avere disatteso la sentenza del Tribunale penale di Como n. 1648/2017 del 15 gennaio 2018 e omesso di considerare gli ulteriori documenti decisivi, attestanti il suo reale trasferimento in Svizzera nell’anno 2009 coma attesta l’iscrizione all’AIRE» il contribuente lamenta l’ error in iudicando e l’omesso esame di fatto decis ivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha valorizzato le risultanze del processo penale negli stessi termini fatti propri dal giudice penale, omettendo poi di considerare documentazione decisiva quale l’iscrizione all’AIRE.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso principale, così rubricato: «Secondo motivo. Violazione e falsa applicazione dell’art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. per essersi la commissione tributaria regionale basata sull’acritico recepimento della tesi dell’amministrazione finanziaria omettendo di considerare le prove addotte per dimostrare la non imponibilità delle operazioni bancarie presunte reddito» il contribuente lamenta l’ error in iudicando e l’omesso esame di fatto deciso per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha basato la sua decisione sull’acritico recepimento della tesi dell’Ufficio, omettendo di considerare le prove addotte per dimostrare la non imponibilità delle operazioni bancarie presunte reddito.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso principale, così rubricato: «Terzo motivo. Violazione e falsa applicazione degli artt. 42, primo comma, d.P.R. n. 600/1973 e 7 Legge 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in merito alla illegittimità dell’avviso di accertamento de quo per carenza del
potere dirigenziale di chi ha sottoscritto l’avviso di accertamento, in mancanza della sua qualifica di dirigente e inesistenza giuridica dell’atto impositivo» il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha mancato di rilevare l’illegittimità dell’avviso in oggetto in quanto sottoscritto da funzionario non avente qualifica dirigenziale.
Con l’unico motivo di ricorso incidentale, così rubricato: «In relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., nullità della sentenza viziata da motivazione inesistente e soltanto apparente ex art. 36 e 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. e 111, comma 7, Cost.» l’Ufficio lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ridetermina in melius il credito erariale in € 564. 317, 42 senza esplicitare le ragioni di tale rideterminazione.
Preliminarmente, va disaminata l’eccezione sollevata dalla parte in memoria e relativa all’invocato annullamento dell’avviso di accertamento in virtù dello ius superveniens rappresentato dall’art. 1, comma 4, lett. m., del d.lgs. n. 87/2024.
Invero, è stato emanato il decreto legislativo n. 87 del 2024 che (in esecuzione della delega conferita al Governo dall’art. 20 della legge n. 111 del 2023), pubblicato sulla G.U. n. 150 del 28/6/2024 ed entrato in vigore il 29/6/2024, il cui art. 1, comma 1, lett. m) ha introdotto, nel corpo del d.lgs. n. 74 del 2000, il nuovo art. 21 bis, rubricato ‘Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione’, che così dispone, per quel che in questa sede interessa: ‘1. La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi. 2. La sentenza penale irrevocabile di cui al comma 1 può essere depositata anche nel
giudizio di Cassazione fino a quindici giorni prima dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio.’ Tale ius superveniens si applica anche ai casi in cui la sentenza penale dibattimentale di assoluzione sia divenuta irrevocabile prima dell’entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 87 del 2024, purché, alla data di entrata in vigore del d.lgs., sia ancora pendente il giudizio di cassazione contro la sentenza.
3.1. Nella fattispecie in esame, il contribuente ha depositato la sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste munita della formula dell’avvenuto passaggio in giudicato in data 16/3/2018.
Senonchè, sul tema riguardante gli effetti generati nel processo tributario dalla sentenza penale irrevocabile di assoluzione rispondente ai requisiti previsti dal citato articolo si sono formati nella giurisprudenza di questa Corte due contrastanti orientamenti interpretativi, per cui con ordinanza interlocutoria n. 5714/2025 del 4 marzo 2025, resa nell’àmbito del procedimento n. 27278/2017 R.G., è stata disposta la rimessione degli atti alle Sezioni Unite della questione interpretativa dell’applicabilità della novella legislativa circa gli effetti del giudicato penale assolutorio anche al presupposto impositivo, ma anche la sua stessa riferibilità all’assoluzione ex 530 2° comma c.p.p..
Pertanto, si renda opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle SS.UU.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle SS.UU.
Così deciso in Roma il 1° aprile 2025.
Il Presidente NOME COGNOME