Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18137 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18137 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/07/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 27587/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che lo rappresenta e difende
-ricorrente principale- sul controricorso incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO C/O STUDIO COGNOME, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente, ricorrente incidentale-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA CAMPANIA n. 2929/2021 depositata il 06/04/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2025 dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
In data 21 settembre 2018, l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Napoli notificava alla società RAGIONE_SOCIALE l’avviso di accertamento n. TF3030200860/2018 relativo all’anno d’imposta 2015 e con il quale venivano accertate maggiori imposte Ires pari ad € 73.172,00, Irap pari ad €13.224,00 e Iva pari ad € 58.537,00 oltre interessi e sanzioni.
In particolare, l’avviso di accertamento scaturiva da un processo verbale di constatazione redatto in data 18 novembre 2016 dalla Guardia di Finanza Compagnia di Casalnuovo, al termine di una verifica fiscale relativa agli anni d’imposta 2013, 2014 e 2015.
Nel corso della verifica, i militari contestavano la contabilizzazione di costi e ricavi riconducibili a fatture per operazioni, intercorse tra la verificata e la società controllata RAGIONE_SOCIALE, ritenute soggettivamente ed oggettivamente inesistenti. Entrambe le società risultavano amministrate dal legale rappresentante COGNOME Vincenzo.
La società impugnava l’avviso di accertamento dinanzi alla CTP di Napoli che, con la sentenza n. 4866/32/2019, emessa in data 18/02/2019 depositata il 15/04/2019, accoglieva in parte il ricorso, ritenendo non configurate le operazioni soggettivamente inesistenti e configurate quelle oggettivamente inesistenti. Annullava in parte l’avviso di accertamento e compensava le spese.
Avverso tale pronuncia, la società proponeva appello dinanzi alla CTR della Campania.
La CTR adita, con sentenza n.2929/2021 pronunciata in data 16/03/2022 e depositata in data 06/04/2021 accoglieva in parte l’appello della società.
L’Ufficio propone ora ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Resiste la società con controricorso con ricorso incidentale affidato a tre motivi e in data 28/04/2025 deposita memoria ai sensi dell’art. 380 bis n.1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si lamenta la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 54, 56 D.lgs. n. 546/192, 2909 cod. civ., 324 cod proc. civ., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4) cod. proc. civ., per aver la CTR erroneamente rilevato l’esistenza di un giudicato interno laddove ha affermato che ‘il Giudice di primo grado ha ritenuto non configurabili le operazioni soggettivamente inesistenti (e tale parte della sentenza non è stata impugnata, passando quindi in cosa giudicata), mentre ha ritenuto provate le operazioni oggettivamente inesistenti’
Con il secondo motivo di ricorso si adombra la violazione e falsa applicazione degli artt. 111, comma 6 Cost., 36 del D.lgs. 546/1993, 132 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4) c.p.c., per aver la CTR reso una pronuncia affetta da motivazione contraddittoria, laddove ha ritenuto di confermare il recupero soltanto con riferimento alle fatture relative ai servizi di pulizia, mentre, invece, date le asserite premesse formulate in sentenza riguardo ai rapporto esistenti tra la verificata e la controllata, la CTR avrebbe dovuto confermare il recupero in relazione a tutte le operazioni esistenti; carente, laddove la CTR si è limitata a confermare il recupero fiscale con riguardo alle fatture relative ai servizi di pulizia, senza motivare in relazione alle altre fatture; omessa ed apodittica, laddove non ha motivato in ordine alla valenza degli elementi presuntivi evidenziati dall’Agenzia e idonei a dimostrare, nel loro complesso, la fittizietà
delle operazioni contestate, poste in essere al solo fine di evadere l’Erario e conseguire un indebito vantaggio fiscale.
Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 109 comma 4 TUIR, 39 e 40 D.P.R. n. 600/1973, 5, 11 e 25 D.lgs. 446/1997, 19, 21, 54 D.P.R. n. 633/1972, 2727, 2729 cod. civ., in combinato disposto con l’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso incidentale si rileva la violazione dell’art. 3 legge n. 241/1990, 7 legge n. 212/2000, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., per aver la CTR statuito la legittimità dell’avviso di accertamento pur essendo lo stesso motivato per relationem con il mero e acritico recepimento di quanto contenuto nel PVC in assenza di una attività valutativa ed estimativa da parte dell’Ufficio.
Con il secondo motivo di ricorso incidentale si lamenta la violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 cod. proc. civ., per aver la CTR omesso di pronunciarsi sull’eccezione di non competenza dell’anno 2015 del costo relativo alla fattura n. 17 datata 16 giungo 2015.
Con il terzo motivo di ricorso incidentale si contesta la violazione dell’art. 36 comma 2 n. 4, D.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, 132 n. 4 cod. proc. civ., in coerenza con l’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 cod. proc. civ., per aver la CTR reso una pronuncia affetta da motivazione apparente laddove nega la deducibilità dei costi relativi alla fattura n. 17 senza esplicitare gli elementi a sostegno di tale decisione, né l’iter logico -giuridico posto a fondamento della stessa.
Mette in conto rilevare che, unitamente alla memoria illustrativa, è stata depositata copia della sentenza penale n. 8475/2023 del Tribunale di Napoli pronunciata, a seguito di dibattimento, il 30.06.2023 e depositata il 28.09.2023, nei confronti di NOME COGNOME
NOME, legale rappresentante delle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, imputato dei reati di cui agli artt. 81 cpv e 2 D.Lvo 74/2000, con la quale è stato assolto ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p., con la formula ‘perché il fatto non sussiste’ in relazione ai medesimi fatti presi in esame dalla presente controversia. Tale copia riporta attestazione in calce datata 30.06.2023 di irrevocabilità della sentenza dal 14.11.2023.
La contribuente ha pertanto messo in luce la recente novella sull’efficacia del giudicato penale assolutorio nel processo tributario, contenuta nell’art. 1, comma 1, lett. m), del d.lgs. n. 87 del 2024, che ha introdotto l’art. 21 -bis nel d.lgs. n. 74.
Come evidenziato dalla parte ricorrente, nelle more del presente giudizio è stato emanato il d.lgs. n. 87 del 2024 (in esecuzione della delega conferita al Governo dall’art. 20 della legge n. 111 del 2023), pubblicato sulla G.U. n. 150 del 28/6/2024 ed entrato in vigore il 29/6/2024, il cui art. 1, comma 1, lett. m) ha introdotto, nel corpo del d.lgs. n. 74 del 2000, il nuovo art. 21-bis, rubricato ‘ Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione ‘, che, per quel che in questa sede interessa, così dispone: ‘1. La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi. 2. La sentenza penale irrevocabile di cui al comma 1 può essere depositata anche nel giudizio di Cassazione fino a quindici giorni prima dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio’.
Preliminarmente, va evidenziato che questa Corte ha già avuto modo di ribadire il principio di diritto in base al quale deve ritenersi che l’art. 21- bis del d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dal d.lgs. n. 87 del 2024, che riconosce efficacia di giudicato nel processo
tributario alla sentenza penale dibattimentale irrevocabile di assoluzione, è applicabile, quale ius superveniens , anche ai casi in cui detta sentenza è divenuta irrevocabile prima della operatività di detto articolo e, alla data della sua entrata in vigore, risulta ancora pendente il giudizio di cassazione contro la sentenza tributaria d’appello che ha condannato il contribuente in relazione ai medesimi fatti, rilevanti penalmente, dai quali egli è stato irrevocabilmente assolto, in esito a giudizio dibattimentale, con una delle formule di merito previste dal codice di rito penale ‘ perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non l’ha commesso ‘ (cfr. ex multis, Cass. n. 30814/2024, Cass. n. 23570/2024, Cass. n. 34406/2024).
Sicché la disposizione in esame appare quantomeno astrattamente interferente con il caso in esame.
Tuttavia, la nuova disposizione pone una serie di questioni, relative alla sua efficacia intertemporale, all’ampiezza degli effetti del giudicato penale di assoluzione nel giudizio tributario, ossia al se esso incida o meno sul presupposto fattuale delle riprese fiscali ovvero solo sul trattamento sanzionatorio, nonché alla rilevanza della sentenza penale pronunciata ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p..
Tali dubbi interpretativi sono analoghi a quelli oggetto dall’ordinanza interlocutoria n. 5714 del 4.3.2025 (trattata all’udienza del 5.2.2025) con la quale si è disposta ex art. 374, secondo comma, c.p.c., la remissione degli atti alla Prima Presidente per le sue determinazioni in ordine alla eventuale assegnazione del ricorso alle sezioni unite per questione di massima di particolare importanza.
Su queste basi è stata susseguentemente rimessa alle Sezioni Unite la questione relativa all’ambito di efficacia del citato art. 21 -bis , sia in relazione al profilo dell’estensione anche al rapporto impositivo degli effetti della sentenza penale irrevocabile di
assoluzione dal reato tributario, emessa ad esito del dibattimento con la formula ‘ perché il fatto non sussiste ‘, sia in ordine all’applicabilità della nuova disciplina all’ipotesi di assoluzione con la formula prevista dal secondo comma dell’art. 530 c.p.p..
Pertanto, in attesa di tale pronunciamento delle Sezioni Unite la controversia deve essere rinviata a nuovo ruolo.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo per le ragioni sopra esposte.
Così deciso in Roma, il 14/05/2025.