Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17089 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17089 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/06/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 5708/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA LOMBARDIA n. 4375/2019 depositata il 07/11/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2025 dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Nei confronti di RAGIONE_SOCIALE l’Agenzia delle Entrate emetteva l’avviso di accertamento n. T9503FD00283/2017 relativo all’anno d’imposta 2013.
In particolare, l’avviso scaturiva da un’indagine finalizzata al contrasto delle frodi Iva intracomunitarie realizzate da società italiane ‘cartiere’ che risultavano aver effettuato acquisti intracomunitari e aver rivenduto in Italia i prodotti acquistati ad altri soggetti, tra i quali figurava la società verificata, senza versare l’Iva derivante dalle transazioni. Conseguentemente, l’Ufficio procedeva a contestare l’utilizzo di diverse fatture da parte della contribuente, in quanto ritenute afferenti ad operazioni soggettivamente inesistenti, recuperando a tassazione una maggior imposta Iva pari ad € 218.112,30.
La contribuente impugnava l’avviso di accertamento dinanzi alla CTP di Milano, che con la sentenza n. 863/21/2018 depositata in data 26/02/2019, rigettava il ricorso.
Avverso tale pronuncia, la contribuente avanzava appello dinanzi alla CTR della Lombardia, che con sentenza n. 4372/14/2019 depositata il 7/11/2019 accoglieva il ricorso e, in riforma della sentenza impugnata, annullava l’atto impositivo.
L’Ufficio propone ora ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.
Resiste la contribuente con controricorso e deposita istanza di riunione del presente giudizio a quelli iscritti ai nn. 5732/2020 e 5943/2020.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di ricorso si lamenta l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, in relazione all’art. 360 n. 5) c.p.c., per aver la CTR trascurato di considerare le circostanze indicate nel PVC e nelle deduzioni processuali dell’Amministrazione finanziaria e, conseguentemente, per aver ritenuto che l’Ufficio non avesse assolto il proprio onere probatorio. In particolare, delle circostanze aventi ad oggetto lo scambio di e-mail direttamente tra la RAGIONE_SOCIALE e il fornitore estero idonee a dimostrare la peculiare gestione del rapporto commerciale, le trattative di natura finanziaria, la gestione degli ordini e le modalità di pagamento degli acquisti effettuati.
Con memoria ex art. 380bis c.p.c., la contribuente ha dedotto e documentato, tra l’altro, le seguenti testuali circostanze: ‘ 7) la Sig.ra NOME è stata assolta dai reati a lei ascritti per non aver commesso il fatto, come da sentenza n. 621/2022 pronunciata il 13.1.2022 dalla terza sezione penale del Tribunale di Milano, depositata in cancelleria in data 17.1.2022 e irrevocabile dal 1.3.2022; 8) il Sig. COGNOME NOMECOGNOME amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE, è stato assolto dai reati a lui ascritti perché il fatto non costituisce reato, come da sentenza n. 2964/2024 pronunciata il 10.5.2024 dalla seconda sezione penale della Corte d’Appello di Milano, depositata in cancelleria in data 15.5.2024, e irrevocabile dal 10.7.2024 ‘. Tali circostanze intercettano le note problematiche sollevate dalla novella sull’efficacia del giudicato penale assolutorio nel processo tributario, contenuta nell’art. 1, comma 1, lett. m), del d.lgs. n. 87 del 2024, che ha introdotto l’art. 21 -bis nel d.lgs. n. 74.
Nelle more del presente giudizio è stato, infatti, emanato il d.lgs. n. 87 del 2024 (in esecuzione della delega conferita al Governo dall’art. 20 della legge n. 111 del 2023), pubblicato sulla G.U. n. 150 del 28/6/2024 ed entrato in vigore il 29/6/2024, il cui art. 1,
comma 1, lett. m) ha introdotto, nel corpo del d.lgs. n. 74 del 2000, il nuovo art. 21bis , rubricato ‘ Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione ‘, che, per quel che in questa sede interessa, così dispone: ‘ 1. La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi. 2. La sentenza penale irrevocabile di cui al comma 1 può essere depositata anche nel giudizio di Cassazione fino a quindici giorni prima dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio ‘.
Preliminarmente, va evidenziato che questa Corte ha già avuto modo di affermare reiteratamente il principio di diritto in base al quale deve ritenersi che l’art. 21- bis del d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dal d.lgs. n. 87 del 2024, che riconosce efficacia di giudicato nel processo tributario alla sentenza penale dibattimentale irrevocabile di assoluzione, è applicabile, quale ius superveniens , anche ai casi in cui detta sentenza è divenuta irrevocabile prima della operatività di detto articolo e, alla data della sua entrata in vigore, risulta ancora pendente il giudizio di cassazione contro la sentenza tributaria d’appello che ha condannato il contribuente in relazione ai medesimi fatti, rilevanti penalmente, dai quali egli è stato irrevocabilmente assolto, in esito a giudizio dibattimentale, con una delle formule di merito previste dal codice di rito penale ‘ perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non l’ha commesso ‘ (cfr. ex multis, Cass. n. 30814/2024, Cass. n. 23570/2024, Cass. n. 34406/2024). Su queste basi la disposizione in esame appare quantomeno astrattamente interferente con il perimetro entro cui si colloca il caso in esame.
Tuttavia, la nuova disposizione pone sul tappeto una serie di profili problematici, relativi alla sua efficacia intertemporale, all’ampiezza degli effetti del giudicato penale di assoluzione nel giudizio tributario, ossia al se esso incida o meno sul presupposto fattuale delle riprese fiscali ovvero solo sul trattamento sanzionatorio, nonché alla rilevanza della sentenza penale pronunciata ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p.
Il complesso dei dubbi interpretativi è analogo a quello oggetto dall’ordinanza interlocutoria n. 5714 del 4.3.2025 (trattata all’udienza del 5.2.2025) con la quale si è disposta ex art. 374, secondo comma, c.p.c., la remissione degli atti alla Prima Presidente per le sue determinazioni in ordine alla eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite per questione di massima di particolare importanza.
È stata conseguentemente rimessa al supremo consesso nomofilattico la questione relativa all’ambito di efficacia del citato art. 21bis , sia in relazione al profilo dell’estensione anche al rapporto impositivo degli effetti della sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario, emessa ad esito del dibattimento con la formula ‘ perché il fatto non sussiste ‘, sia in ordine all’applicabilità della nuova disciplina all’ipotesi di assoluzione con la formula prevista dal secondo comma dell’art. 530 c.p.p.
Pertanto, in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite la controversia deve essere rinviata a nuovo ruolo.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo per le motivazioni sopra esposte.
Così deciso in Roma, il 15/05/2025.