Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21311 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21311 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/07/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 19059/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-ricorrente –
contro
COGNOME rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME in virtù di procura speciale in calce al controricorso,
-controricorrente/ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania n. 2991/2024, depositata il 6 maggio 2024;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 marzo 2025 dal consigliere dott. NOME COGNOME
AVVISO DI ACCERTAMENTO -IRPEF 2001.
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. dott. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’acquisizione del fascicolo di merito per verificare se sia presente l’attestazione formale del passag gio in giudicato della sentenza penale indicata in controricorso, ovvero, in subordine, per la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso.
-Rilevato che
L’Agenzia delle Entrate -Direzione provinciale di Caserta notificava a Campolattano Antonio avviso di accertamento n. TF7011004574/2011, con il quale gli veniva imputato per trasparenza, ex art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per l’anno 2001, il maggior reddito asseritamente derivante dalla partecipazione del contribuente, quale socio di fatto per la quota del 20%, nella società di diritto olandese RAGIONE_SOCIALE ritenuta frutto di esterovestizione e fittiziamente residente nei Paesi Bassi, e nei cui confronti era stato emesso avviso di accertamento presupposto n. T9B02HI04523/2011.
Avverso l’avviso di accertamento n. TF7011004574/2011 COGNOME NOME proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta la quale, con sentenza n. 1864/2016, pronunciata il 9 novembre 2015 e depositata in segreteria il 18 marzo 2016, lo accoglieva, ritenendo non sussistente l’asserita società di fatto tra COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e NOME, nonché la partecipazione societaria del COGNOME ipotizzata dall’Ufficio nell a società di fatto suindicata.
Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate , la Commissione Tributaria Regionale della Campania, con
sentenza n. 2991/2024, pronunciata il 15 aprile 2024 e depositata il 6 maggio 2024 , rigettava l’appello, compensando le spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di tre motivi (ricorso notificato il 13 settembre 2024).
Resiste con controricorso COGNOME NOME, il quale propone altresì ricorso incidentale condizionato all’accoglimento del ricorso principale, sulla base di due motivi.
Con decreto del 16 dicembre 2024 è stata fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per la pubblica udienza del 20 marzo 2025.
Il controricorrente ha depositato memoria.
All’udienza suddetta sono comparsi i procuratori delle parti, che hanno concluso come da verbale in atti.
Il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. dott. NOME COGNOME ha concluso chiedendo l’acquisizione del fascicolo processuale di merito, per verificare se sia presente l’attestazione formale del passaggio in giudicato della sentenza penale indicata in controricorso, ovvero, in subordine, per la declaratoria di inammissibilità ovvero il rigetto del ricorso.
-Considerato che:
Il ricorso principale è affidato, come si è detto, a tre motivi.
1.1. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate eccepisce violazione del combinato disposto degli artt. 1 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 295 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 4), dello stesso codice di rito.
Deduce, in particolare, che erroneamente la Corte regionale non aveva disposto la sospensione del processo, in attesa della
definizione della causa promossa dalla società RAGIONE_SOCIALE e da Barletta Giuseppe per l’anno d’imposta 2006 e pendente dinanzi a questa Corte con R.G. n. 6500/2015, e conseguentemente della definizione del giudizio promosso dal COGNOME per l’avviso di accertamento per reddito di partecipazione alla suddetta società per l’anno 2006, costituendo l’accertamento nei confronti della società (e del socio per reddito di partecipazione) un indispensabile antecedente logicogiuridico rispetto all’atto di riscossione, costituita da una (non meglio precisata) cartella di pagamento.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso si eccepisce nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente, e quindi violazione e falsa applicazione degli artt. 36, comma 2 e 61 d.ls. n. 546/1992, nonché dell’art. 132, comma 2, num. 4), c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 4), dello stesso codice.
Rileva, in particolare, l’Ufficio ricorrente che la sentenza impugnata era nulla per apoditticità e mera apparenza della motivazione, in quanto la C.G.T. di secondo grado, invece di motivare sugli specifici motivi di appello, si era limitata a condividere integralmente le eccezioni del contribuente, non chiarendo neanche perché le prove prodotte dall’Agenzia non fossero ritenute valide.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso viene eccepita violazione e falsa applicazione degli artt. 2727, 2729 e 2247 c.c., nonché degli artt. 39, 41bis e 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c.
Si duole, l’Ufficio, che la sentenza impugnata sarebbe «viziata sotto il profilo dell’errata e contraddittoria valutazione dei fatti» , in quanto l’attività investigativa compiuta dalla Guardia di
RAGIONE_SOCIALE avrebbe «consentito di verificare non solo l’esistenza della società di fatto, ma anche la sua compagine sociale», con elementi probatori che dimostrerebbero l’esercizio in comune di attività imprenditoriale.
Il ricorso incidentale (condizionato all’accoglimento del ricorso principale) proposto da COGNOME NOME è articolato in due motivi.
2.1. Con il primo motivo di ricorso incidentale il contribuente eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 324 c.p.c., 21bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c.
Rileva il ricorrente che, con sentenza del Tribunale di Milano n. 6328/2014 del 9 giugno 2014, pubblicata l’11 luglio 2014, egli era stato assolto ‘per non aver commesso il fatto’ dal capo di imputazione riguardante gli stessi fatti posti a fondamento dell’accertamento tributario per cui, in applicazione del principio della prevalenza del giudicato penale di cui al citato ius superveniens , l’avviso di accertamento impugnato dovrebbe comunque essere.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso incidentale si eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 4), dello stesso codice.
Rileva, in particolare, il controricorrente che la sentenza impugnata andrebbe comunque riformata, in quanto i giudici d’appello avrebbero dovuto dichiarare efficace, rispetto alla fattispecie in esame, il giudicato esterno formatosi in seguito all’ordinanza di questa Corte n. 22640 del 26 luglio 2023 che, pur essendosi formato nel giudizio afferente all’avviso di accertamento relativo alla posizione fiscale della società RAGIONE_SOCIALE
B.V. per l’anno 2007, aveva ad oggetto il medesimo fatto costitutivo della pretesa avanzata nei confronti del sig. COGNOME
Così delineati i motivi di ricorso, rileva la Corte che appare opportuno il rinvio a nuovo ruolo della causa, in attesa della decisione delle Sezioni Unite Civili di questa Corte, con riferimento alle questioni rimesse da questa sezione tributaria alla Prima Presidente, con l’ordinanza n. 5714 del 4 marzo 2025, ovvero la riferibilit à del disposto di cui all’art. 21 -bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, all’imposta o alla sola sanzione.
Rileva, altresì, l’ulteriore questione per la quale la Co rte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, con ordinanza n. 64 del 10 marzo 2025, ha sollevato questione di legittimit à costituzionale dell’art. 21 -bis cit. per violazione degli artt. 3 e 24 Cost.
Con ordinanza interlocutoria in pari data, infatti, questa Corte ha disposto il rinvio a nuovo ruolo, in attesa delle decisioni delle Sezioni Unite Civili e della Corte costituzionale suindicate, del giudizio n. 6500/2015 R.G., riguardante , tra l’altro, l’avviso di accertamento n. T9B02HI04523/2011, relativo alla RAGIONE_SOCIALE, con la quale sono stati accertati redditi che sono stati imputati per trasparenza (con altro avviso di accertamento n. TF7011004574/2011, oggetto del presente giudizio), tra gli altri, a Campolattano NOME, ritenuto socio di fatto di tale società.
Orbene, con riferimento ai fatti da cui sono derivati l’avviso di accertamento nei confronti della società, e, successivamente, l’avviso di accertamento personale nei confronti di COGNOME NOME, si è pronunciato anche il Giudice penale,
con sentenze definitive di assoluzione nei confronti dei soci di fatto della RAGIONE_SOCIALE
In particolare, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 6328/2014 del 9 giugno 2014, ha assolto il Campolattano dall’imputazione a lui ascritta per non avere commesso il fatto, e l’assoluzione diveniva definitiva attesa la mancata impugnazione da parte del Pubblico Ministero, come da attestazione recata in calce alla sentenza, depositata in data 2 marzo 2015 (e quindi nel rispetto del termine di quindici giorni prima dell’udienza, previsto dall’art. 21 -bis d.lgs. n. 74/2000).
Con sentenza n. 3689/2015, invece, la Corte d’Appello di Milano ha altresì assolto gli altri imputati, presunti soci di fatto della RAGIONE_SOCIALE perché il fatto non sussiste; tale pronuncia è divenuta definitiva, come da attestazioni in calce della relativa cancelleria.
Orbene, ciò posto, poiché per i fatti in questione, che sono quelli a fondamento dell’avviso di accertamento societario per la RAGIONE_SOCIALE per l’anno 200 1, e per gli atti conseguenti, tra cui l’avviso di accertamento odiernamente impugnato, è necessario attendere il pronunciamento delle S.U.C. di questa Corte, sulla portata e l’estensione dell’efficacia del giudicato penale di assoluzione ex art. 21bis d.lgs. n. 74/2000 (applicabile, peraltro, per giurisprudenza pacifica di questa Corte, anche ai giudizi in cui la sentenza penale di assoluzione sia divenuta irrevocabile prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87 -che ha introdotto il nuovo art. 21bis cit. – purché, alla data di entrata in vigore, sia ancora pendente il giudizio di cassazione contro la sentenza tributaria relativa agli stessi fatti: cfr. Cass. 4 febbraio 2025, n. 2686; Cass. 15
gennaio 2025, n. 936), deve essere rinviata a nuovo ruolo anche la trattazione del presente ricorso.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo Così deciso in Roma, il 20 marzo 2025.