Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17280 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17280 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/06/2024
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 11640/2016 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa da ll’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio del l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME , come da procura speciale a margine del ricorso;
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE
-intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della RAGIONE_SOCIALE -sezione staccata di Catania n. 4588/17/2015, depositata il 4.11.2015.
Oggetto:
Tributi
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 17 gennaio 2024.
RILEVATO CHE
La CTP di Catania accoglieva il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE avverso la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, emessa a seguito di controllo automatizzato, con la quale erano state recuperate imposte (IVA e IRAP) non versate, relative all’anno 2005 , annullandola;
con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della RAGIONE_SOCIALE -sezione staccata di Catania accoglieva l’appello proposto dall ‘RAGIONE_SOCIALE , rigettando il ricorso originario proposto dalla contribuente e osservando che:
nel caso di scissione totale, gli obblighi ed i diritti derivanti dall’applicazione dell’IVA per le operazioni effettuate dalla società scissa, compresi quelli relativi alla presentazione della dichiarazione annuale e al versamento RAGIONE_SOCIALE relative imposte, devono essere adempiuti, con responsabilità solidale RAGIONE_SOCIALE altre società beneficiarie, dalla società beneficiaria appositamente designata nell’atto di scissione o, in mancanza, da quella nominata per prima nel medesimo atto;
-nel caso di fusione per incorporazione, poi, l’incorporante presenta una dichiarazione comprensiva sia RAGIONE_SOCIALE proprie operazioni che di quelle RAGIONE_SOCIALE incorporate, con i relativi prospetti di dettaglio;
-dall’esame degli atti risultava che l’iscrizione a ruolo era derivata dal fatto che per l’anno 2005 , in cui era avvenuta la scissione, erano state presentate distinte dichiarazioni ai fini IVA, dando luogo così alle riscontrate irregolarità;
-a fronte RAGIONE_SOCIALE dettagliate contestazioni operate dall’Ufficio, la contribuente non aveva predisposto un prospetto idoneo dal quale fosse possibile comprendere le sue ragioni, limitandosi ad allegare
alcuni attestati di versamento e copie RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni, insufficienti a dimostrare l’illegittimità della pretesa, stante la confusione causata con la presentazione di dichiarazioni non conformi alle prescrizioni normative;
la contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi;
-l’RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso.
CONSIDERATO CHE
-Con il primo motivo, la contribuente deduce la nullità della sentenza , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione de ll’ art. 112, per avere la CTR erroneamente riformato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva dichiarato l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo a titolo di IRAP per l’anno 2005, nonostante l’espressa rinuncia da parte dell’RAGIONE_SOCIALE all’impugnazione di detto capo della sentenza e, dunque, il conseguente giudicato della sentenza limitatamente al medesimo capo;
il motivo è fondato;
come si evince dalla stessa sentenza impugnata e viene confermato dall’RAGIONE_SOCIALE controricorrente, l’appello proposto da quest’ultima riguardava solo il recupero dell’IVA, sicchè la CTR, nel riformare la sentenza di primo grado, avrebbe dovuto rigettare il ricorso originario del contribuente limitatamente all’IVA, essendo divenuto ormai definitivo l’annullamento della ripresa riguardane l’IRAP, per mancata impugnazione del relativo capo della sentenza;
con il secondo motivo, deduce la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione de ll’ art. 112, per avere la CTR rigettato implicitamente, senza alcuna motivazione, l’eccepita inammissibilità dell’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE per mancanza di specifici motivi di
impugnazione, in violazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, per novità dei motivi, in violazione dell’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, per mancata contestazione dei fatti e dei documenti prodotti in primo grado dalla contribuente, in violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., pronunciandosi solo apparentemente sulla eccepita infondatezza dell’appello, avendo la contribuente dimostrato l’inesistenza del presunto debito fiscale, accertato in sede di controllo automatizzato;
il motivo è infondato;
secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte, la motivazione è solo apparente e la sentenza è nulla, perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass. Sez. U, n. 22232 del 03/11/2016; Cass. n. 13977 del 23/05/2019):
nella specie, la CTR ha ritenuto fondata la pretesa, spiegando le ragioni dei recuperi relativi all’IVA, che derivavano dal mancato rispetto RAGIONE_SOCIALE regole riguardanti la presentazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni nel caso di scissioni societarie, e ha dato atto di avere esaminato la documentazione prodotta dalla contribuente, ritenendola insufficiente a provare i crediti contestati;
si tratta di argomentazioni concise che si pongono, tuttavia, al di sopra del cd. minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione (Cass. Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014);
con il terzo motivo, lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., avendo la CTR omesso di considerare, ai fini della iscrizione a ruolo dell’IRAP relativa
all’anno 2005, che la contribuente aveva pagato le somme iscritte a ruolo a tale titolo, emendando l’errore commesso nella compilazione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2005, e ai fini dell’iscrizione a ruolo dell’IVA relativa all’anno 2005, che l’Ufficio, da un lato, non aveva valutato la dichiarazione dei redditi ai fini IVA per l’anno 2005, presentata dalla RAGIONE_SOCIALE, ai fini del riconoscimento del relativo credito d’imposta, e, dall’altro , aveva tenuto conto della medesima dichiarazione ai fini del disconoscimento del predetto credito e della conseguente iscrizione a ruolo a tale titolo nei confronti della contribuente;
con il quarto motivo, lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non avere il giudice di appello ritenuto illegittima l’iscrizione a ruolo a titolo di IVA per l’anno 2005, nonostante l’inesistenza di un debito IVA (frutto di mero errore materiale commesso nella compilazione della dichiarazione IVA), la documentata sussistenza del credito IVA dichiarato e la presentazione dell’istanza di rettifica della dichiarazione dei redditi;
premesso che la parte del terzo motivo, riguardante l’IRAP, è assorbita dall’accoglimento del primo motivo, i predetti motivi, che per connessione vanno esaminati congiuntamente, sono per il resto, inammissibili, in quanto mirano, da un lato, a contestare la sufficienza della motivazione, come tale non più consentita a seguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., ad opera dell’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile ai ricorsi proposti avverso le sentenze depositate dopo l’11.09.2012), e, dall’altro, a rimettere in discussione la stessa valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze probatorie operata dal giudice di merito, non ammissibile nel giudizio di legittimità;
in conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito in parte il terzo motivo e rigettate le restanti censure; la sentenza impugnata deve essere cassata, con riferimento al motivo accolto, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con la conferma del rigetto del ricorso originario limitatamente all’IVA;
ritiene il Collegio di compensare le spese del l’ intero giudizio, in ragione della reciproca parziale soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito in parte il terzo motivo e rigettate le restanti censure; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e, decidendo nel merito, conferma il rigetto del ricorso originario limitatamente all’IVA ;
compensa le spese dell’intero giudizio.
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale del 17 gennaio 2024.