Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15874 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15874 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9647/2016 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende ex lege -ricorrente- contro
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (-) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PUGLIA n. 2228/2015 depositata il 21/10/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
Con la sentenza in epigrafe indicata è stato dichiarato inammissibile l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE, con la conferma della decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso la comunicazione dell’iscrizione ipotecaria, relativa ad omessi versamenti di somme iscritte a ruolo per plurime denunce di successione (anno 1996);
ricorre in cassazione l’RAGIONE_SOCIALE con due motivi di ricorso (1violazione e falsa applicazione dell’art. 100 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; 2 -violazione dell’art. 53, d. lgs. 546 del 1992, in relazione all’a rt. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.);
ha depositato controricorso RAGIONE_SOCIALE con richiesta di accoglimento del ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE;
resiste con controricorso, integrato anche da successiva memoria, la contribuente COGNOME NOME, che evidenzia la sussistenza di uno sgravio da parte dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE come comunicato da RAGIONE_SOCIALE; inoltre, il debito residuo risulta interamente pagato, con la conseguenza dell’inammissibilità del ricorso dell’agenzia, per cessata materia del contendere; del resto, ci sarebbe anche il giudicato interno per omessa impugnazione in appello da parte dell’RAGIONE_SOCIALE della decisione di prim o grado che aveva deciso sul primo motivo di ricorso ritenendo assorbito il secondo motivo; ha concluso, quindi, per l’inammissibilità o per il rigetto del ricorso.
Considerato che
1. il ricorso risulta inammissibile in quanto generico in ordine alla puntuale ricostruzione dei fatti processuali rilevanti e nella essenziale individuazione RAGIONE_SOCIALE ragioni decisorie sottese, nell’articolazione dei gradi di merito, alla sentenza impugnata ; peraltro, è dirimente osservare che si è formato il giudicato interno sulla questione decisiva, in assenza di appello sul punto da parte dell’RAGIONE_SOCIALE .
La ricorrente contesta la dichiarazione di inammissibilità dell’appello sul presupposto della esistenza e definitività degli originari avvisi di liquidazione (per omessa impugnazione nel termine di legge); la decisione impugnata evidenzia, invece, come la sentenza di primo grado aveva annullato l’iscrizione di ipoteca «per vizi propri, e ciò in accoglimento della richiesta contenuta nel ricorso della COGNOME NOME la quale denunciava proprio il vizio del titolo posto a base della cautela e si dole va esplicitamente dell’iscrizione ipotecaria sul patrimonio personale anziché sui beni relitti dell’eredità e nei soli limiti della quota (avendo essa accettato con beneficio di inventario)»; evidenziava, inoltre, la sentenza impugnata, che solo incidentalmente la Commissione provinciale aveva ritenuto superati i precedenti avvisi di liquidazione per sgravio da parte dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Come esattamente evidenziato da parte della controricorrente contribuente, in appello l’RAGIONE_SOCIALE non aveva contestato specificamente la ragione decisoria accolta dalla C.T.P. (il ricorso incidentale in appello di RAGIONE_SOCIALE, invece, è stato dichiarato inammissibile perché tardivo). Si è in effetti configurato, pertanto, il giudicato interno sulla questione.
Solo per completezza (e rilevando l’assenza di giudicato su questo specifico aspetto) si rileva che dalla documentazione prodotta dalla contribuente si evince lo sgravio con l’annullamento degli avvisi precedenti (vedi comunicazione di RAGIONE_SOCIALE del 3 aprile 2013 e
certificazione dei carichi pendenti dell’RAGIONE_SOCIALE) , come anche incidentalmente affermato nella decisione di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza dell’ RAGIONE_SOCIALE e si liquidano come in dispositivo. Spese compensate per RAGIONE_SOCIALE, essendosi questa limitata all’adesione alle richieste dell’RAGIONE_SOCIALE.
Rilevato che risultano soccombenti parti ammesse alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difese dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002 (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714 -01).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso;
Condanna la ricorrente RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore della controricorrente COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Spese compensate per RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, il 29/05/2024 .