Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18850 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18850 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME rappresentato e difeso per procura in atti dall’A vv. NOME COGNOME che ha indicato indirizzo p.e.c.;
– ricorrente
–
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato ; – controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria, sez. staccata di Reggio di Calabria, n. 2057/06/2020, depositata il 14 settembre 2020.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025 dal consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
1.Il ricorrente impugnava avviso di accertamento conseguente alla ricostruzione sintetica del reddito. La CTP respingeva il ricorso, mentre la CTR, cui era ricorso in grado d’appello il contribuente e in via incidentale anche l’Agenzia delle entrate, dichiarava l’inammissibilità del ricorso introduttivo per sua tardività.
Il contribuente propone ricorso in cassazione affidato a due motivi, cui resiste l’Agenzia delle entrate a mezzo di controricorso.
IMPUGNAZIONE TARDIVA
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo ricorso si deduce violazione degli artt. 23 e 54, d.lgs n. 546/92 e 2909, c.c., in quanto erroneamente la CTR avrebbe accolto l’appello incidentale, avente ad oggetto la tardività del ricorso introduttivo, laddove la stessa impugnazione era da considerarsi tardiva.
1.1. Il motivo è fondato.
Benvero la tardività del ricorso introduttivo del processo tributario rispetto al termine decadenziale stabilito dall’art. 21, d.lgs n. 546/92 può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, indipendentemente dalla proposizione di appello incidentale, trattandosi di decadenza sottratta alla disponibilità delle parti e per il quale dunque opera la salvezza stabilita dall’art. 2969 cod. civ., come già rilevato da questa Corte (Cass. n.20978/2013).
Tuttavia mette conto rilevare, come nella specie emerge chiaramente e incontestatamente dagli atti di entrambe le parti (cfr. i particolare pag. 2 del controricorso) e dalla stessa sentenza impugnata, che la CTP aveva espressamente ritenuto la tempestività del ricorso introduttivo, ed altrettanto emerge incontestato come l’appello incidentale avverso siffatta statuizione venne proposto tardivamente rispetto al termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica dell’appello come sancito dal combinato disposto degli artt. 23 e 54, comma 2, d.lgs. n. 546/92.
Orbene il sopra richiamato potere di rilievo d’ufficio nei successivi stati e gradi del giudizio, se può dispiegarsi in caso di pronuncia implicita, non può altrettanto in caso di pronuncia esplicita sull’ammissibilità del ricorso introduttivo.
Invero, come ricordato da questa Corte (Cass. n. 25500/2011) non è mai esistito dubbio alcuno in ordine alla relazione di “mera presupposizione logico – giuridica” che si realizza tra “questioni pregiudiziali” o “questioni preliminari di rito o di merito” – sulle
quali, anche se rilevabili di ufficio, il Giudice non ha pronunciato esplicitamente -e questione di merito risolta con pronuncia esplicita. Pertanto l’apertura concessa dalle sentenze delle SS.UU. 9.10.2008 n. 24883 e 30.10.2008 n. 26019 alla ravvisabilità del giudicato implicito interno anche in ordine a questioni pregiudiziali di rito sulle quali il Giudice di merito non abbia statuito espressamente, rimane circoscritta (vedi Cass. n. 10027/2009) alla sola questione di giurisdizione, mentre per tutte le altre questioni preliminari il passaggio in giudicato (con conseguente preclusione della deducibilità/rilevabilità d’ufficio della questione nel successivo grado di giudizio o nel giudizio di legittimità) è previsto solo nel caso in cui vi sia stata una pronuncia esplicita, e non anche nel caso in cui la questione preliminare è stata implicitamente risolta con la decisione sul merito della fondatezza del diritto (cfr. Corte Cass. Sez.U. 30.10.2008 n. 26019 – paragr, 3.8 e 3.9, pag. 32 motivazione – laddove viene affermato che rimane “salvo l’effetto preclusivo ndr. alla rilevabilità di ufficio della questione preliminare derivante dalla esistenza di una specifica statuizione del giudice di merito ndr. su tale questione preliminare e dalla mancata impugnazione al riguardo”).
Orbene analogo principio vale, come logica conseguenza di quanto precede, anche nel caso di questione pregiudiziale di rito, per la cui rilevabilità d’ufficio nei successivi gradi e stati del giudizio, occorre che non sia intervenuta un’esplicita pronuncia o che la stessa sia stata tempestivamente impugnata, in difetto essendosi formato il giudicato interno, come già ritenuto dalla richiamata pronuncia Cass. n. 20978/2013.
Va dunque ribadito il seguente principio di diritto : ‘La rilevabilità d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio di una questione pregiudiziale di rito, quando prevista, è subordinata all’assenza di una pronuncia esplicita sul punto, sulla quale invece -ove non
impugnata o impugnata tardivamente -si forma il giudicato interno’.
All’ipotesi della mancata impugnazione, va dunque equiparata quella dell’impugnazione tardiva che qui ricorre, poiché appunto l’appello incidentale venne proposto con atto depositato in data 25 settembre 2017, a fronte della notifica dell’appello principale in data 20 giugno 2017 (cfr. cartoline di ricevimento riportate nel corpo del ricorso in cassazione e non contestate dall’Agenzia delle entrate in controricorso).
Da quanto precede consegue l’accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo, e la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice d’appello che provvederà , all’esame nel merito e altresì alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
La Corte accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, sez. staccata di Reggio Calabria che, in diversa composizione, provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio-7 luglio 2025