Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18030 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18030 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/07/2025
Oggetto: Irpef 1987- 1989 – Redditometro – Giudizio di rinvio – Revocazione – Giudicato interno
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8012/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME COGNOME, in proprio, quale erede unico di COGNOME, difensore di sé stesso, con domicilio digitale eletto all’indirizzo pec EMAILordineavvocaticataniaEMAIL;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, INDIRIZZO C/D, domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, Sezione Staccata di Catania, n. 6763/05/2019, depositata in data 21 novembre 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 giugno 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
L’Agenzia delle entrate di Catania emetteva tre distinti avvisi di accertamento sintetico, con cui recuperava a tassazione, ai fini
Irpef e Ilor , ai sensi dell’art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973, maggior reddito di NOME COGNOME per gli anni di imposta 1987-19881989.
Il contribuente impugnava gli avvisi innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Catania, che, riuniti i ricorsi, li accoglieva, annullando gli atti impugnati per difetto di motivazione.
L’ Ufficio spiegava appello innanzi alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, Sezione Staccata di Catania, richiamando i presupposti dell’accertamento sintetico e la valenza di presunzione legale degli elementi rilevati, rispetto ai quali il contribuente non aveva fornito la prova contraria. La CTR accoglieva parzialmente il gravame, confermando gli avvisi di accertamento, con esclusione delle sanzioni, in quanto non trasferibili agli eredi.
Avverso la decisione della CTR propose ricorso per cassazione NOME COGNOME erede di NOME COGNOME affidandosi a dodici motivi di impugnazione.
Questa Corte, con sentenza n. 23740/2013, accolse il ricorso, limitatamente al settimo motivo di impugnazione, con il quale era stata denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 38, comma 4, e 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, per non avere la CTR rilevato l’invalidità degli avvisi di accertamento per carenza di specificazione delle pretese spese per incrementi patrimoniali.
In particolare, affermò che: «come, infatti, risulta dal testo degli atti impositivi riportato dal contribuente (e non contestato dall’Agenzia), è stato posto a base dell’accertamento sintetico (oltre al possesso di immobili) anche il fatto che il Patti, “negli anni dal 1987 al 1990 ha sostenuto spese per incrementi patrimoniali per £. 190.000.000”.
Siffatta motivazione si rivela inadeguata, poiché l’indicazione di una somma complessiva, senza specificazione dell’entità e di altri elementi identificativi dell’unica o delle plurime spese asseritamente sostenute per incrementi patrimoniali, viola il citato art. 38, quarto comma, del TUIR – il quale richiede l’esistenza di “elementi di fatto
certi” da porre a base dell’accertamento sintetico -, in quanto rende impossibile, o eccessivamente difficoltoso, l’esercizio del diritto del contribuente di fornire la prova richiesta dal sesto comma del citato art. 38 del TUIR al fine di sottrarre dette spese dal computo del reddito complessivo accertabile in via sintetica».
L’erede del contribuente riassumeva, quindi, il giudizio innanzi alla CTR; presentava, poi, avverso la sentenza di rinvio ricorso per revocazione, poi accolto da questa Corte con sentenza n. 7609/2018, pubblicata il 28/03/2018, con la quale, revocata la decisione n. 23740/2013 con riferimento alla decisione del dodicesimo motivo di ricorso, accoglieva il detto motivo e, decidendo nel merito, annullava gli avvisi di accertamento limitatamente all’IRPEF.
Nelle more, la CTR, in diversa composizione, in sede di rinvio procedeva a rideterminare il reddito ex art. 38 d.P.R. 600/1973, con esclusione dei redditi presunti scaturenti dagli incrementi patrimoniali.
Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi ad un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 20/06/2025. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380bis1 cod. proc. civ..
Considerato che:
Con il primo (ed unico) strumento di impugnazione il ricorrente deduce , in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civl, la «violazione dell’art. 112 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 2909 c.c. », atteso che la CTR, in sede di rinvio, dopo aver rideterminato il reddito per i tre anni di imposta escludendo gli incrementi patrimoniali, aveva rimesso all’Ufficio la rielaborazione della tassazione del reddito sia ai fini IRPEF sia ai fini ILOR, senza considerare il giudicato interno formatosi tra le parti conseguentemente alla sentenza della Suprema Corte n. 7609/2018,
che aveva, invece, annullato i tre avvisi limitatamente all’IRPEF (sentenza depositata in grado di appello il 9 luglio 2018).
1.1. Il motivo è fondato.
1.2. Emerge dagli atti che il 28 marzo 2018 questa Corte, in accoglimento del ricorso per revocazione proposto dall’odierno ricorrente avverso la sentenza n. 23740/2013: a) aveva revocato tale ultima decisione; b) in fase rescissoria, aveva accolto il dodicesimo motivo dell’originario ricorso per cassazione; c) decidendo nel merito, aveva annullato gli avvisi di accertamento, limitatamente all’IRPEF.
Di tale decisione (depositata dalla parte riassumente 3 giorni prima dell’udienza di discussione in grado di appello) la CTR in sede di rinvio non ha tenuto conto, in tal modo violando l’art. 2909 cod. civ.; non vi è dubbio alcuno, infatti, che la sentenza resa sulla domanda di revocazione faccia stato tra le parti, avendo definito una parte della presente controversia, precisamente mediante l’annullamento degli avvisi limitatamente all’IRPEF.
Il ricorso va, quindi, accolto, la sentenza gravata va cassata senza rinvio, atteso che la decisione, nel merito della debenza dell’IRPEF, vi è già stata, da parte di questa Corte con la sentenza n. 7609/2018, che ha annullato gli avvisi di accertamento in parte qua e che fa stato nel presente giudizio.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con riferimento all’IRPEF tenuto conto dell’intervenuto giudicato per effetto dell’annullamento degli avvisi di accertamento in parte qua ; condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00, oltre esborsi liquidati in Euro 200,00, oltre rimb. spese forf. nella misura del 15% dei compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 giugno 2025.