Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15790 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15790 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 12/06/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere – rel.-
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
Ud. 11/04/2025
SPESE GIUDIZIO – IMPUGNAZIONE ESTRATTO RUOLO – GIUDICATO IMPLICITO
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 10450/2022 del ruolo generale, proposto
DA
l’ RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina da considerarsi poste in calce al ricorso, dall’avv. NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– RICORRENTE –
CONTRO
l RAGIONE_SOCIALEcodice fiscale CODICE_FISCALE, in persona del Presidente pro tempore.
– INTIMATA –
per la cassazione della sentenza n. 1205/16/2022 della Commissione tributaria regionale del Lazio depositata in data 15 marzo 2022. Numero sezionale 2700/2025 Numero di raccolta generale 15790/2025 Data pubblicazione 12/06/2025
UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio celebratasi in data 11 aprile 2025.
CONSIDERATO CHE:
oggetto di controversia è la liquidazione delle spese di giudizio adottata dalla suindicata pronuncia con cui il Giudice regionale, chiamato a decidere sull’appello interposto dalla contribuente avverso la sentenza n. 5814/31/2020 della Commissione tributaria provinciale di Roma nella parte in cui aveva compensato le spese di giudizio, in riforma parziale di detta pronuncia, lo accoglieva, condannando RAGIONE_SOCIALE « al pagamento delle spese processuali con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio, che liquida nella misura complessiva di euro 800,00, oltre oneri di legge, se dovuti, da liquidarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario» (così nella sentenza impugnata);
avverso tale pronuncia l’Associazione RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, notificandolo in data 26 aprile 2022, formulando un unico motivo d’impugnazione, depositando in data 26 marzo 2025 memoria ex art. 380bis .1., c.p.c.;
RAGIONE_SOCIALE è restata intimata;
RITENUTO CHE:
con l’unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 37/2018, e dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992, assumendo
l’erroneità della pronuncia impugnata per avere liquidato in termini omnicomprensivi le spese dei due gradi di giudizio, in misura, peraltro, inferiore ai minimi tariffari; Numero di raccolta generale 15790/2025 Data pubblicazione 12/06/2025
l’originario oggetto del contendere riguardava le pretese consacrate nei ruoli esattoriali, di cui l’istante assumeva essere venuto occasionalmente a conoscenza, per cui impugnava le relative cartelle di pagamento, che sosteneva non esserle mai stata notificate;
2.2. il primo giudice accoglieva il ricorso, per prescrizione de crediti, rilevando l’assenza di atti interruttivi e compensava le spese di giudizio;
2.3. la Commissione regionale pronunciava nei termini sopra esposti;
con la memoria di cui all’art. 380 -bis .1. c.p.c. la difesa della ricorrente ha sostenuto la sussistenza di un giudicato interno implicito sul tema dell’ammissibilità del ricorso originario ad onta della previsione dell’art. 3 -bis d.l. 146/2021 (introdotto dalla legge di conversione n. 215/2021, che ha inserito il comma 4bis nell’art. 12 d.P.R. 602/1973) e dell’interpretazione della citata disposizione, anche in ordine alla sua applicabilità nei giudizi pendenti, fornita dalla pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (v. Cass. n. 26283/2022);
sul tema, in tesi dirimente, si registrano vari orientamenti di questa Corte, in parte citati dalla ricorrente (Cass. 19654/2024; Cass. 3812/2023; Cass. 18001/2024 e Casas. 17989/2024), a cui si aggiungono altre pronunce (tra tutte v. Cass. 30952/2024 e le varie pronunce ivi menzionate; Cass. 292/2025);
con ordinanza n. 6271/2025 questa Sezione, nel dar conto dei vari orientamenti sviluppati sul tema, ha segnato che con
Numero sezionale 2700/2025
ordinanza interlocutoria n. 17925/2024, è stata rimessa alle Sezioni unite la questione relativa alla sussistenza del giudicato interno, in relazione al mancato esame di questione pregiudiziale di rito non rilevata nel precedente grado di giudizio nonché in merito alla rilevabilità d’ufficio nel successivo grado di giudizio, per cui ha ritenuto opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite; Numero di raccolta generale 15790/2025 Data pubblicazione 12/06/2025
che per i medesimi motivi anche la presenta causa va rinviata a nuovo ruolo.
P.Q.M.
la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione elle Sezioni Unite sulla questione posta dall’ordinanza interlocutoria n. 17925/2024.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 aprile 2025.
IL PRESIDENTE
NOME COGNOME