Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6270 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6270 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/03/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 24969/2022 R.G. proposto da:
NOME COGNOME elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE, Fax NUMERO_TELEFONO, Pec EMAIL, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura redatta su foglio separato ed autenticata con firma digitale,
-ricorrente-
contro
REGIONE LAZIO
-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 4300/2022 depositata il 04/10/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.Il contribuente impugnava l’estratto ruolo denunciando l’intervenuta prescrizione del credito in quanto era decorso ampiamente il termine prescrizionale dall’anno di imposta riportato nei ruoli esattoriali opposti, e, comunque, tra la data di asserita notifica di ciascuna cartella di pagamento e la data di estrazione del ruolo esattoriale (6.11.2018); nel merito eccepiva l’omessa notifica delle cartelle di pagamento, chiedendo, conseguentemente, l’annullamento dei ruoli esattoriali e delle cartelle di pagamento opposte.
La C.T.P. di Roma accoglieva il ricorso, compensando le spese di lite.
Sull’appello in punto di spese, la C.T.R. del Lazio le liquidava, violando, ad avviso del ricorrente, i minimi tariffari.
Ricorre per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria Regionale del Lazio, n. 4225/22, svolgendo due motivi.
La Camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura di Roma è rimasta intimata.
Depositata, ai sensi dell’art. 380 -bis cod.proc.civ., proposta di definizione accelerata del giudizio, comunicata alla ricorrente, quest’ultima ha depositato memoria, ai sensi dell’art. 378 cod.proc.civ., con la quale, ha insistito «nell’annullamento dell’impugnata sentenza chiedendo la decisione del ricorso. Quindi, è stata disposta la trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis 1., terzo comma, cod.proc.civ..
In data 3 gennaio 2024, il ricorrente ha depositato memorie difensive in merito alla sussistenza di un giudicato esplicito sulla ammissibilità dell’estratto ruolo.
MOTIVI DI DIRITTO
1.Preliminarmente il Collegio prende atto di quanto statuito dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 9611/2024 in ordine all’assenza di incompatibilità tra il deposito della proposta di definizione accelerata da parte del Presidente di sezione o del Consigliere delegato e la composizione degli stessi quali parte del Collegio o eventualmente la loro nomina quali relatori del Collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod.proc.civ.
Il contribuente, con il primo motivo di ricorso, denuncia ; per avere il decidente trascurato di valutare la nota spese, liquidandole senza articolare alcun supporto motivazionale, discostandosi in modo apprezzabile dai valori medi dei parametri di riferimento.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 4 del d.m. 5 aprile 2014 n.55 del Ministero della giustizia come modificato dal dm 37/2018 e delle tabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate, art. 15 d.lgs. 546/1992 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.; per avere il decidente violato, sotto un duplice profilo, l’art. 4 del d.m.55/14, come aggiornato dal d.m. 37/2018, nella parte in cui ha operato anche la liquidazione omnicomprensiva dei compensi dell’intero grado di giudizio, omettendone una distinzione per fasi; 2) nella parte in cui ha operato, comunque, rispetto al valore della controversia in primo grado, una liquidazione in misura evidentemente inferiore ai parametri medi, ed anche minimi, senza offrire alcuna motivazione.
Il ricorrente ha depositato memorie in data 3 gennaio 2025, assumendo l’intervenuto giudicato sulla questione dell’impugnabilità dell’estratto ruolo, richiamando la decisione di
questa Corte secondo cui «Se la sentenza di accoglimento dell’opposizione ad una cartella di pagamento invalidamente notificata e conosciuta dall’opponente solo attraverso un estratto di ruolo è impugnata soltanto per la statuizione sulle spese, lo “ius superveniens” di cui all’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 – in forza del quale l’azione e l’impugnazione sarebbero state inammissibili -non può incidere sulle statuizioni coperte dal giudicato, ma può rilevare ai fini della decisione di compensazione dei costi della lite» (Cass., 08/07/2023, n. 3812). Aggiungendo che in mancanza di impugnazione della sentenza da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione deve ritenersi che la statuizione di annullamento sia passata in giudicato, con la conseguenza che, in primo luogo, non può venire in rilievo una norma (art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973) entrata in vigore dopo il passaggio in giudicato, avvenuto il 15/06/2021. Secondo l’indirizzo giurisprudenziale cui fa riferimento il ricorrente, nel caso in cui venga proposta opposizione avverso una cartella di pagamento invalidamente notificata e della quale l’interessato sia venuto a conoscenza attraverso l’estratto di ruolo, l’inammissibilità della tutela giurisdizionale anticipata, ai sensi dell’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021), non può incidere sul giudicato già formatosi nelle ipotesi in cui il giudice di merito, senza censure delle parti, si sia positivamente espresso sulla sussistenza di un interesse idoneo a rendere ammissibile l’azione, oppure nel caso in cui le parti abbiano prestato acquiescenza alla decisione sul merito delle pretese creditorie e la controversia prosegua soltanto per le spese(Cass. n.25639/2024; Cass. n. 3812/2023). Si afferma che Cass. 18001/2024 (analoga a Cass. Civ. V, n. 17989/2024, Cass., Sez. 3, 14/02/2023 n. 4448; Cass., Sez. 2, n. 29729 del 26/10/2023) ha escluso la sussistenza di un giudicato interno implicito richiamando il principio affermato da Cass., Sez. 5, n. 25906 del 31/10/2017,
secondo cui «il giudicato interno preclude la rilevabilità d’ufficio delle relative questioni solo se espresso, cioè formatosi su rapporti tra “questioni di merito” dedotte in giudizio e, dunque, tra le plurime domande od eccezioni di merito, e non quando implicito, cioè formatosi sui rapporti tra “questioni di merito” e “questioni pregiudiziali” o “preliminari di rito o merito” sulle quali il giudice non abbia pronunziato esplicitamente, sussistendo tra esse una mera presupposizione logico-giuridica». Un’ulteriore conferma di quanto si è sostenuto in relazione al profilo in esame giungerebbe dalla parte rinvenuta nella pronuncia di questa Corte n. 3812 del 2023 che ha escluso l’applicabilità dello ius superveniens di cui all’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 in una fattispecie in cui l’impugnazione riguardava esclusivamente la regolamentazione delle spese del giudizio di merito, rilevando che «l’impugnazione della sola decisione sulle spese scinde il legame di accessorietà della relativa statuizione con l’opposizione esperita avverso il contenuto dell’estratto di ruolo e la formazione di res iudicata su quest’ultima impedi il sindacato sull’interesse alla proposizione dell’azione», precisando che «Il riconoscimento dell’autonomia della statuizione sulle spese in caso di sua autonoma impugnazione trova autorevole conferma nella sentenza n. 77 del 19/04/2018 della Corte Costituzionale», secondo cui, «se il giudice decide totalmente il merito della causa, accogliendo o rigettando tutte le domande, emette una sentenza definitiva, alla quale si accompagna la pronuncia sulle spese di lite, che -come già rilevato da questa Corte (nell’ordinanza n. 314 del 2008, richiamata dalla difesa della società costituita) -ha «natura accessoria» rispetto alla decisione sul merito. Non di meno però la decisione sulle spese di lite ha una sua distinta autonomia nella misura in cui è possibile l’impugnativa di questo solo capo della sentenza definitiva sicché, in tale evenienza, il giudizio di
impugnazione è destinato ad avere ad oggetto la sola regolamentazione delle spese di lite».
6. Vale osservare come, in senso contrario alla giurisprudenza menzionata, si è affermato che l’impugnazione della sola decisione sulle spese (Cass. n. 30952/24 e Cass. n. 26633/24).
Questa Corte, rilevato che, con ordinanza interlocutoria n. 17925 del 2024, è stata rimessa alle S.U. la questione relativa alla sussistenza del giudicato interno, in relazione al mancato esame di questione pregiudiziale di rito non rilevata nel precedente grado di giudizio nonché in merito alla sua rilevabilità d’ufficio nel successivo grado di giudizio, reputa opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite.
P.Q.M.
La Corte
Rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della sezione tributaria della Corte di cassazione del 29 gennaio 2024
Il Presidente NOME COGNOME