Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6270 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 6270  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 09/03/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 24969/2022 R.G. proposto da:
NOME elettivamente domiciliato in RAGIONE_SOCIALE alla INDIRIZZO  presso  lo  studio  dell’AVV_NOTAIO  (C.F.  CODICE_FISCALE),  Fax  NUMERO_TELEFONO,  Pec EMAIL, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura redatta su foglio separato ed autenticata con firma digitale,
-ricorrente- contro
REGIONE LAZIO
-intimato- avverso  SENTENZA  di  COMM.TRIB.REG.  LAZIO  n.  4300/2022 depositata il 04/10/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.Il contribuente impugnava l’estratto ruolo denunciando l’intervenuta prescrizione del credito in quanto era decorso ampiamente il termine prescrizionale dall’anno di imposta riportato nei ruoli esattoriali opposti, e, comunque, tra la data di asserita notifica di ciascuna cartella di pagamento e la data di estrazione del ruolo esattoriale (6.11.2018); nel merito eccepiva l’omessa notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento, chiedendo, conseguentemente, l’annullamento dei ruoli esattoriali e RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento opposte.
La C.T.P.  di  RAGIONE_SOCIALE  accoglieva  il  ricorso,  compensando  le  spese  di lite.
Sull’appello  in  punto  di  spese,  la  C.T.R.  del  Lazio  le    liquidava, violando, ad avviso del ricorrente, i minimi tariffari.
Ricorre per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria Regionale del Lazio, n. 4225/22, svolgendo due motivi.
RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
Depositata,  ai  sensi  dell’art.  380 -bis  cod.proc.civ.,  proposta  di definizione accelerata del giudizio, comunicata  alla ricorrente, quest’ultima ha depositato memoria, ai sensi dell’art. 378 cod.proc.civ., con la quale, ha insistito «nell’annullamento dell’impugnata sentenza chiedendo la decisione del ricorso. Quindi, è  stata  disposta  la  trattazione  in  camera  di  consiglio,  ai  sensi dell’art. 380 -bis 1., terzo comma, cod.proc.civ..
In  data  3  gennaio  2024,  il  ricorrente  ha  depositato  memorie difensive  in  merito  alla  sussistenza  di  un  giudicato  esplicito  sulla ammissibilità dell’estratto ruolo.
MOTIVI DI DIRITTO
1.Preliminarmente  il  Collegio  prende  atto  di  quanto  statuito  dalla sentenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite n. 9611/2024 in ordine all’assenza di incompatibilità tra il deposito della proposta di definizione accelerata  da  parte  del  Presidente  di  sezione  o  del  Consigliere delegato  e  la  composizione  degli  stessi  quali  parte  del  Collegio  o eventualmente  la loro nomina  quali relatori del Collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod.proc.civ.
Il contribuente, con il primo  motivo  di ricorso, denuncia ; per avere  il decidente trascurato di valutare la nota spese, liquidandole senza articolare alcun supporto motivazionale, discostandosi in modo apprezzabile dai valori medi dei parametri di riferimento.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 4 del d.m. 5 aprile 2014 n.55 del Ministero della giustizia come modificato dal dm 37/2018 e RAGIONE_SOCIALE tabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate, art. 15 d.lgs. 546/1992 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.; per avere il decidente violato, sotto un duplice profilo, l’art. 4 del d.m.55/14, come aggiornato dal d.m. 37/2018, nella parte in cui ha operato anche la liquidazione omnicomprensiva dei compensi dell’intero grado di giudizio, omettendone una distinzione per fasi; 2) nella parte in cui ha operato, comunque, rispetto al valore della controversia in primo grado, una liquidazione in misura evidentemente inferiore ai parametri medi, ed anche minimi, senza offrire alcuna motivazione.
 Il  ricorrente  ha  depositato  memorie  in  data  3  gennaio  2025, assumendo l’intervenuto giudicato sulla questione dell’impugnabilità  dell’estratto  ruolo,  richiamando  la  decisione  di
questa Corte secondo cui «Se la sentenza di accoglimento dell’opposizione ad una cartella di pagamento invalidamente notificata e conosciuta dall’opponente solo attraverso un estratto di ruolo è impugnata soltanto per la statuizione sulle spese, lo “ius superveniens” di cui all’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 – in forza del quale l’azione e l’impugnazione sarebbero state inammissibili -non può incidere sulle statuizioni coperte dal giudicato, ma può rilevare ai fini della decisione di compensazione dei costi della lite» (Cass., 08/07/2023, n. 3812). Aggiungendo che in mancanza di impugnazione della sentenza da parte dell’RAGIONE_SOCIALE deve ritenersi che la statuizione di annullamento sia passata in giudicato, con la conseguenza che, in primo luogo, non può venire in rilievo una norma (art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973) entrata in vigore dopo il passaggio in giudicato, avvenuto il 15/06/2021. Secondo l’indirizzo giurisprudenziale cui fa riferimento il ricorrente, nel caso in cui venga proposta opposizione avverso una cartella di pagamento invalidamente notificata e della quale l’interessato sia venuto a conoscenza attraverso l’estratto di ruolo, l’inammissibilità della tutela giurisdizionale anticipata, ai sensi dell’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021), non può incidere sul giudicato già formatosi nelle ipotesi in cui il giudice di merito, senza censure RAGIONE_SOCIALE parti, si sia positivamente espresso sulla sussistenza di un interesse idoneo a rendere ammissibile l’azione, oppure nel caso in cui le parti abbiano prestato acquiescenza alla decisione sul merito RAGIONE_SOCIALE pretese creditorie e la controversia prosegua soltanto per le spese(Cass. n.25639/2024; Cass. n. 3812/2023). Si afferma che Cass. 18001/2024 (analoga a Cass. Civ. V, n. 17989/2024, Cass., Sez. 3, 14/02/2023 n. 4448; Cass., Sez. 2, n. 29729 del 26/10/2023) ha escluso la sussistenza di un giudicato interno implicito richiamando il principio affermato da Cass., Sez. 5, n. 25906 del 31/10/2017,
secondo cui «il giudicato interno preclude la rilevabilità d’ufficio RAGIONE_SOCIALE relative questioni solo se espresso, cioè formatosi su rapporti tra “questioni di merito” dedotte in giudizio e, dunque, tra le plurime domande od eccezioni di merito, e non quando implicito, cioè formatosi sui rapporti tra “questioni di merito” e “questioni pregiudiziali” o “preliminari di rito o merito” sulle quali il giudice non abbia pronunziato esplicitamente, sussistendo tra esse una mera presupposizione logico-giuridica». Un’ulteriore conferma di quanto si è sostenuto in relazione al profilo in esame giungerebbe dalla parte rinvenuta nella pronuncia di questa Corte n. 3812 del 2023 che ha escluso l’applicabilità dello ius superveniens di cui all’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 in una fattispecie in cui l’impugnazione riguardava esclusivamente la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di merito, rilevando che «l’impugnazione della sola decisione sulle spese scinde[va] il legame di accessorietà della relativa statuizione con l’opposizione esperita avverso il contenuto dell’estratto di ruolo e la formazione di res iudicata su quest’ultima impedi[va] il sindacato sull’interesse alla proposizione dell’azione», precisando che «Il riconoscimento dell’autonomia della statuizione sulle spese in caso di sua autonoma impugnazione trova[va] autorevole conferma nella sentenza n. 77 del 19/04/2018 della Corte Costituzionale», secondo cui, «se il giudice decide totalmente il merito della causa, accogliendo o rigettando tutte le domande, emette una sentenza definitiva, alla quale si accompagna la pronuncia sulle spese di lite, che -come già rilevato da questa Corte (nell’ordinanza n. 314 del 2008, richiamata dalla difesa della società costituita) -ha «natura accessoria» rispetto alla decisione sul merito. Non di meno però la decisione sulle spese di lite ha una sua distinta autonomia nella misura in cui è possibile l’impugnativa di questo solo capo della sentenza definitiva sicché, in tale evenienza, il giudizio di
impugnazione è destinato ad avere ad oggetto la sola regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite».
6.  Vale  osservare  come,  in  senso  contrario  alla  giurisprudenza menzionata, si è affermato che l’impugnazione della sola decisione sulle spese  (Cass. n. 30952/24 e Cass. n. 26633/24).
Questa Corte, rilevato che, con ordinanza interlocutoria n. 17925 del  2024,  è  stata  rimessa  alle  S.U.  la  questione  relativa  alla sussistenza del giudicato interno, in relazione al mancato esame di questione pregiudiziale di rito non rilevata nel precedente grado di giudizio nonché in merito alla sua rilevabilità d’ufficio nel successivo grado di giudizio, reputa opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite.
P.Q.M.
La Corte
Rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE  nella  camera  di  consiglio  della  sezione tributaria della Corte di cassazione del 29 gennaio 2024
Il Presidente NOME COGNOME