Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17401 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17401 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: LIBERATI NOME
Data pubblicazione: 28/06/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 4358/2023 R.G. proposto da : COGNOME NOMECOGNOME rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
REGIONE LAZIO
-intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sede in ROMA n. 6323/2022 depositata il 28/12/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2025 dal
Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con ricorso presentato alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, a seguito del vano esperimento della mediazione ex art. 17 bis del d.lgs. 546/1992, il contribuente si è opposto a ruoli esattoriali
e alle relative cartelle di pagamento per un importo di € 3.340,30, di cui era venuto a conoscenza a seguito di un accesso presso gli Uffici del Concessionario in data 7.11.2018.
La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con sentenza n. 254/2020 depositata in data 13.1.2020, ha accolto integralmente il ricorso, in contumacia dell’amministrazione , compensando le spese.
Il contribuente ha proposto appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, censurando la decisione nella parte in cui aveva illegittimamente disposto l’integrale compensazione delle spese di lite, nonostante l’accoglimento totale del rico rso di primo grado, in violazione dell’art. 15 del d.lgs. 546/1992, a causa della mancata esplicitazione delle gravi ed eccezionali ragioni che giustificassero tale statuizione. Nel giudizio d’appello, la Regione Lazio si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del gravame.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Roma, con sentenza n. 6323/2022 depositata in data 28.12.2022, ha accolto l’appello, ritenendo che la compensazione delle spese processuali disposta dal giudice di primo grado fosse priva di adeguata motivazione. Ha rilevato che la sentenza impugnata si era limitata a un generico richiamo a “gravi motivi” senza specificare circostanze straordinarie, in contrasto con l’art. 15 del D.lgs. 546/1992. Inoltre, non ha considerato la contumacia della Regione Lazio una ragione valida per la compensazione. Le spese del doppio grado di giudizio sono state poste a carico della parte soccombente per un totale di €936,06 oltre IVA e CPA.
Avverso la suddetta sentenza di gravame il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo.
L’intimato non ha depositato controricorso.
Successivamente il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di ricorso, si deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 4 decreto ministeriale 5 aprile 2014 n.55 del ministero della giustizia come modificato dal dm 37/2018-dm 147/2022 e delle tabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate, art. 15 d.lgs. 546/1992 in relazione all’art. 3 60 n. 3 c.p.c.
1.1. Il Giudice di appello, operando una liquidazione complessiva dei compensi, e non già per fasi, avrebbe violato l’art. 4 del DM 55/14 in quanto non ha consentito al ricorrente di stabilire la correttezza della liquidazione stessa e la sua conformità, anche in ragione del principio di inderogabilità posto ai valori minimi con riferimento a ciascuna fase di giudizio dal richiamato art. 4, alle tabelle 1-2 dei parametri allegati al DM Giustizia n. 55/2014, come aggiornato dal DM 37/2018 e dal DM 147/2022, ed applicabile, ai sensi dell’art. 7 del medesimo decreto, alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore avvenuta in data 23.10.2022 (atteso che, nel caso di specie, la sentenza oggetto di ricorso in Cassazione è stata emessa in data 24.11.2022 e depositata in data 28.12.2022, e pertanto in data successiva all’entrata in vigore del DM 147/2022), e, inoltre, avrebbe violato i minimi tariffari previsti da tale normativa.
Va analizzata in via preliminare la questione relativa all’eccepito giudicato interno.
2.1. Il ricorrente ha infatti depositato memorie, assumendo l’intervenuto giudicato sulla questione dell’impugnabilità ex se dell’estratto ruolo.
2.2. Sul tema va innanzitutto richiamata la decisione di questa Corte secondo cui «Se la sentenza di accoglimento dell’opposizione ad una cartella di pagamento invalidamente notificata e conosciuta dall’opponente solo attraverso un estratto di ruolo è impugnata soltanto per la statuizione sulle spese, lo ” ius superveniens ” di cui all’art. 12, comma 4bis , del d.P.R. n. 602 del 1973 – in forza del quale
l’azione e l’impugnazione sarebbero state inammissibili – non può incidere sulle statuizioni coperte dal giudicato, ma può rilevare ai fini della decisione di compensazione dei costi della lite» (Cass., 08/07/2023, n. 3812). In aggiunta, in mancanza di impugnazione della sentenza da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, dovrebbe ritenersi che la statuizione di annullamento sia passata in giudicato, con la conseguenza che, in primo luogo, non può venire in rilievo una norma (art. 12, comma 4bis , d.P.R. n. 602 del 1973) entrata in vigore dopo il passaggio in giudicato, avvenuto il 15/06/2021.
2.3. Secondo l’indirizzo giurisprudenziale in riferimento, nel caso in cui venga proposta opposizione avverso una cartella di pagamento invalidamente notificata e della quale l’interessato sia venuto a conoscenza attraverso l’estratto di ruolo, l’inammissibilità della tutela giurisdizionale anticipata, ai sensi dell’art. 12, comma 4bis , del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3bis del d.l. n. 146 del 2021), non può incidere sul giudicato già formatosi nelle ipotesi in cui il giudice di merito, senza censure delle parti, si sia positivamente espresso sulla sussistenza di un interesse idoneo a rendere ammissibile l’azione, oppure nel caso in cui le parti abbiano prestato acquiescenza alla decisione sul merito delle pretese creditorie e la controversia prosegua soltanto per le spese(Cass. n.25639/2024; Cass. n. 3812/2023).
3. Si afferma anche che Cass. 18001/2024 (analoga a Cass. Civ. V, n. 17989/2024, Cass., Sez. 3, 14/02/2023 n. 4448; Cass., Sez. 2, n. 29729 del 26/10/2023) ha escluso la sussistenza di un giudicato interno implicito richiamando il principio affermato da Cass., Sez. 5, n. 25906 del 31/10/2017, secondo cui «il giudicato interno preclude la rilevabilità d’ufficio delle relative questioni solo se espresso, cioè formatosi su rapporti tra “questioni di merito” dedotte in giudizio e, dunque, tra le plurime domande od eccezioni di merito, e non quando implicito, cioè formatosi sui rapporti tra “questioni di merito” e “questioni pregiudiziali” o “preliminari di rito o merito” sulle quali il
giudice non abbia pronunziato esplicitamente, sussistendo tra esse una mera presupposizione logico-giuridica».
3.1. Un’ulteriore conferma di quanto si è sostenuto in relazione al profilo in esame giungerebbe dalla parte rinvenuta nella pronuncia di questa Corte n. 3812 del 2023 che ha escluso l’applicabilità dello ius superveniens di cui all’art. 12, comma 4bis , del d.P.R. n. 602 del 1973 in una fattispecie in cui l’impugnazione riguardava esclusivamente la regolamentazione delle spese del giudizio di merito, rilevando che «l’impugnazione della sola decisione sulle spese scinde il legame di accessorietà della r elativa statuizione con l’opposizione esperita avverso il contenuto dell’estratto di ruolo e la formazione di res iudicata su quest’ultima impedi il sindacato sull’interesse alla proposizione dell’azione», precisando che «Il riconoscimento dell’autonom ia della statuizione sulle spese in caso di sua autonoma impugnazione trova autorevole conferma nella sentenza n. 77 del 19/04/2018 della Corte Costituzionale», secondo cui, «se il giudice decide totalmente il merito della causa, accogliendo o rigettando tutte le domande, emette una sentenza definitiva, alla quale si accompagna la pronuncia sulle spese di lite, che -come già rilevato da questa Corte (nell’ordinanza n. 314 del 2008, richiamata dalla difesa della società costituita) -ha «natura accessoria» rispetto alla decisione sul merito.
Non di meno però la decisione sulle spese di lite ha una sua distinta autonomia nella misura in cui è possibile l’impugnativa di questo solo capo della sentenza definitiva sicché, in tale evenienza, il giudizio di impugnazione è destinato ad avere ad oggetto la sola regolamentazione delle spese di lite».
E s i è anche affermato in senso contrario che l’impugnazione della sola decisione sulle spese ‘scinde il legame di accessorietà della relativa statuizione con l’opposizione esperita avverso il contenuto dell’estratto di ruolo e la formazione di res iudicata su quest’ultima
impedisce il sindacato sull’interesse alla proposizione dell’azione’ (Cass. n. 30952/24 e Cass. n. 26633/24).
6. Alla luce di quanto sopra esposto, questa Corte, rilevato che, con ordinanza interlocutoria n. 17925 del 2024, è stata rimessa alle S.U. la questione relativa alla sussistenza del giudicato interno, in relazione al mancato esame di questione pregiudiziale di rito non rilevata nel precedente grado di giudizio nonché in merito alla rilevabilità d’ufficio nel successivo grado di giudizio, reputa opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, il 12/06/2025.