Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17405 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17405 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: LIBERATI NOME
Data pubblicazione: 28/06/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 11316/2023 R.G. proposto da : COGNOME rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE
-intimato- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sede in ROMA n. 2457/2023 depositata il 26/04/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Viterbo depositato, a seguito del vano esperimento della mediazione ex art. 17 bis del d.lgs. 546/1992, il contribuente si è opposto a ruoli
esattoriali e cartelle di pagamento ivi portati per un importo di € 9.693,70 per crediti di natura tributaria.
La Commissione Tributaria Provinciale di Viterbo, con sentenza n. 193/2022 depositata in data 19.4.2022 ha accolto il ricorso rilevando che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 366/07, che ha dichiarato l’illegittimità di alcune disposizioni del DPR n. 600/73 e del DPR n. 602/73 in materia di notifica agli italiani residenti all’estero e iscritti all’AIRE, le cartelle esattoriali devono essere notificate tramite l’autorità consolare e trasmesse agli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate competenti per domicilio fiscale, sicché nella fattispecie la cartella sia risultava notificata correttamente né risultava provato che il contribuente ne avesse avuto formale conoscenza, con conseguente maturazione del termine decadenziale quinquennale. Ha indi disposto la compensazione delle spese di lite per giusti motivi.
Il contribuente ha indi proposto appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, eccependo l’illegittimità della immotivata compensazione delle spese.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, con sentenza n. 2457/2023 depositata in data 26.4.2023, ha accolto l’appello sul presupposto che la compensazione delle spese di lite, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., può essere disposta solo in caso di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata, mutamento della giurisprudenza su questioni dirimenti o sopravvenienze che generino incertezza grave ed eccezionale, mentre la compensazione richiede la presenza di gravi ed eccezionali ragioni, da indicare esplicitamente nella motivazione. Ha indi stabilito che nel caso in esame il giudice di primo grado non avesse motivato adeguatamente la decisione di compensare le spese di lite, limitandosi a disporne la ripartizione senza indicare le ragioni specifiche, condannando l’appellata amministrazione al pagamento delle spese per entrambi i gradi di giudizio, per un totale di € 2.500,00, di cui €
1.000,00 per il primo grado e € 1.500,00 per l’appello, in favore dell’Avv. NOME COGNOME dichiaratosi antistatario.
Avverso la suddetta sentenza di gravame, parte contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L’intimato non ha depositato controricorso.
Successivamente il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 15 d.lgs. 546/1992, art. 75 disp. att. c.p.c., art. 4 decreto ministeriale 5 aprile 2014 n.55 del Ministero della Giustizia e delle tabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. La CTR avrebbe violato la nota spese depositata dalla parte vittoriosa, sia per il primo che per il secondo grado di giudizio, senza fornire alcuna motivazione a riguardo, discostandosi in modo apprezzabile dai valori medi dei parametri di riferimento senza alcuna motivazione.
1.1. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta la violazione o falsa applicazione dell’art. 4 decreto ministeriale 5 aprile 2014 n.55 del Ministero della Giustizia, come modificato dal DM 37/2018 e delle tabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate, art. 15 d.lgs. 546/1992, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.
1.2. La CGT di II grado ha operato una liquidazione delle spese legali onnicomprensiva per ciascun grado di giudizio, anziché distinguere i compensi per le diverse fasi previste dall’art. 4 del DM 55/14, e tale modalità non consentirebbe di verificare la correttezza della liquidazione e la sua conformità ai valori minimi inderogabili stabiliti dal DM 37/2018 per ogni fase. Inoltre, la liquidazione complessiva, sia per il primo che per il secondo grado, sarebbe inferiore ai parametri medi e anche minimi previsti dalle tabelle allegate al DM 55/2014, come aggiornato dal DM 37/2018, senza alcuna motivazione.
Va analizzata in via preliminare la questione relativa all’eccepito giudicato interno.
2.1. Il ricorrente ha infatti depositato memorie, assumendo l’intervenuto giudicato sulla questione dell’impugnabilità ex se dell’estratto ruolo.
2.2. Sul tema va innanzitutto richiamata la decisione di questa Corte secondo cui «Se la sentenza di accoglimento dell’opposizione ad una cartella di pagamento invalidamente notificata e conosciuta dall’opponente solo attraverso un estratto di ruolo è impugnata soltanto per la statuizione sulle spese, lo ” ius superveniens ” di cui all’art. 12, comma 4bis , del d.P.R. n. 602 del 1973 – in forza del quale l’azione e l’impugnazione sarebbero state inammissibili – non può incidere sulle statuizioni coperte dal giudicato, ma può rilevare ai fini della decisione di compensazione dei costi della lite» (Cass., 08/07/2023, n. 3812). In aggiunta, in mancanza di impugnazione della sentenza da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, dovrebbe ritenersi che la statuizione di annullamento sia passata in giudicato, con la conseguenza che, in primo luogo, non può venire in rilievo una norma (art. 12, comma 4bis , d.P.R. n. 602 del 1973) entrata in vigore dopo il passaggio in giudicato, avvenuto il 15/06/2021.
2.3. Secondo l’indirizzo giurisprudenziale in riferimento, nel caso in cui venga proposta opposizione avverso una cartella di pagamento invalidamente notificata e della quale l’interessato sia venuto a conoscenza attraverso l’estratto di ruolo, l’inammissibilità della tutela giurisdizionale anticipata, ai sensi dell’art. 12, comma 4bis , del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3bis del d.l. n. 146 del 2021), non può incidere sul giudicato già formatosi nelle ipotesi in cui il giudice di merito, senza censure delle parti, si sia positivamente espresso sulla sussistenza di un interesse idoneo a rendere ammissibile l’azione, oppure nel caso in cui le parti abbiano prestato acquiescenza alla
decisione sul merito delle pretese creditorie e la controversia prosegua soltanto per le spese(Cass. n.25639/2024; Cass. n. 3812/2023).
3. Si afferma anche che Cass. 18001/2024 (analoga a Cass. Civ. V, n. 17989/2024, Cass., Sez. 3, 14/02/2023 n. 4448; Cass., Sez. 2, n. 29729 del 26/10/2023) ha escluso la sussistenza di un giudicato interno implicito richiamando il principio affermato da Cass., Sez. 5, n. 25906 del 31/10/2017, secondo cui «il giudicato interno preclude la rilevabilità d’ufficio delle relative questioni solo se espresso, cioè formatosi su rapporti tra “questioni di merito” dedotte in giudizio e, dunque, tra le plurime domande od eccezioni di merito, e non quando implicito, cioè formatosi sui rapporti tra “questioni di merito” e “questioni pregiudiziali” o “preliminari di rito o merito” sulle quali il giudice non abbia pronunziato esplicitamente, sussistendo tra esse una mera presupposizione logico-giuridica».
3.1. Un’ulteriore conferma di quanto si è sostenuto in relazione al profilo in esame giungerebbe dalla parte rinvenuta nella pronuncia di questa Corte n. 3812 del 2023 che ha escluso l’applicabilità dello ius superveniens di cui all’art. 12, comma 4bis , del d.P.R. n. 602 del 1973 in una fattispecie in cui l’impugnazione riguardava esclusivamente la regolamentazione delle spese del giudizio di merito, rilevando che «l’impugnazione della sola decisione sulle spese scinde il legame di accessorietà della r elativa statuizione con l’opposizione esperita avverso il contenuto dell’estratto di ruolo e la formazione di res iudicata su quest’ultima impedi il sindacato sull’interesse alla proposizione dell’azione», precisando che «Il riconoscimento dell’autonom ia della statuizione sulle spese in caso di sua autonoma impugnazione trova autorevole conferma nella sentenza n. 77 del 19/04/2018 della Corte Costituzionale», secondo cui, «se il giudice decide totalmente il merito della causa, accogliendo o rigettando tutte le domande, emette una sentenza definitiva, alla quale si accompagna la pronuncia sulle spese di lite, che -come già rilevato da questa Corte
(nell’ordinanza n. 314 del 2008, richiamata dalla difesa della società costituita) -ha «natura accessoria» rispetto alla decisione sul merito.
Non di meno però la decisione sulle spese di lite ha una sua distinta autonomia nella misura in cui è possibile l’impugnativa di questo solo capo della sentenza definitiva sicché, in tale evenienza, il giudizio di impugnazione è destinato ad avere ad oggetto la sola regolamentazione delle spese di lite».
E s i è anche affermato in senso contrario che l’impugnazione della sola decisione sulle spese ‘scinde il legame di accessorietà della relativa statuizione con l’opposizione esperita avverso il contenuto dell’estratto di ruolo e la formazione di res iudicata su quest’ultima impedisce il sindacato sull’interesse alla proposizione dell’azione’ (Cass. n. 30952/24 e Cass. n. 26633/24).
Alla luce di quanto sopra esposto, questa Corte, rilevato che, con ordinanza interlocutoria n. 17925 del 2024, è stata rimessa alle S.U. la questione relativa alla sussistenza del giudicato interno, in relazione al mancato esame di questione pregiudiziale di rito non rilevata nel precedente grado di giudizio nonché in merito alla rilevabilità d’ufficio nel successivo grado di giudizio, reputa opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite.
P.Q.M.
la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, il 12/06/2025.