Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17403 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17403 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: LIBERATI NOME
Data pubblicazione: 28/06/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 4421/2023 R.G. proposto da
:
COGNOME rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE
-intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sede di ROMA n. 5784/2022 depositata il 12/12/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con ricorso presentato alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, a seguito del vano esperimento della mediazione ex art. 17
bis del d.lgs. 546/1992, la contribuente si è opposta a ruoli esattoriali e alle relative cartelle di pagamento per un importo di € 3.858,04. L’amministrazione ha resistito.
La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con sentenza n. 3406/2020 depositata in data 8.6.2020 ha accolto integralmente il ricorso, liquidando le spese di lite tra le parti nella misura di euro 300,00.
Il contribuente ha proposto appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, censurando la decisione nella parte in cui aveva quantificato le spese di lite. Nel giudizio d’appello, la amministrazione non si è costituita in giudizio.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Roma, con la sentenza in epigrafe indicata, ha accolto l’appello, ritenendo che la liquidazione non fosse corretta e ha liquidato le stesse, limitatamente al giudizio di primo grado, in misura di euro 500,00, negandone invece per l’appello, ritenendo che l’errore quantificatorio non potesse essere addebitabile alla parte avversa.
Avverso la suddetta sentenza di gravame il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
L’intimato non ha depositato controricorso.
Successivamente la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta la violazione o falsa applicazione dell’art. 4 DM 5 aprile 2014 n.55 del Ministero della Giustizia come modificato dal DM 37/2018 e delle tabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate, art. 15 d.lgs. 546/1992, art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. – art. 2233 c.c. con riferimento al primo grado di giudizio in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.
1.1. Il giudice del gravame, nel condannare il concessionario, per il primo grado di giudizio, al pagamento delle spese di lite nella misura
di € 506,00 (limitandosi a liquidare la sola fase di studio per € 303 ed introduttiva per € 203,00), avrebbe violato l’art. 4, comma 5 lett. d) del DM 55/14, come aggiornato dal DM 37/2018, nella parte in cui ha omesso di liquidare i compensi per la fase decisionale, ancorché la stessa si fosse svolta.
1.2. Sostiene parte ricorrente che si debba procedere a liquidazione della fase decisionale ancorché l’odierna parte ricorrente non avesse depositato memorie illustrative e non avesse partecipato all’udienza di discussione (nella contumacia dell’unica parte appellata), in quanto il fascicolo è stato rimesso al giudice, il quale ha emesso la sentenza e , all’esito della pubblicazione, la stessa è stata esaminata dal procuratore della parte oggi ricorrente (il quale, peraltro, ha interposto gravame per l’illegittima liquidazione delle spese di lite), da cui deriverebbe la liquidabilità della fase decisionale.
Va analizzata in via preliminare la questione relativa all’eccepito giudicato interno.
2.1. Il ricorrente ha infatti depositato memorie, assumendo l’intervenuto giudicato sulla questione dell’impugnabilità ex se dell’estratto ruolo.
2.2. Sul tema va innanzitutto richiamata la decisione di questa Corte secondo cui «Se la sentenza di accoglimento dell’opposizione ad una cartella di pagamento invalidamente notificata e conosciuta dall’opponente solo attraverso un estratto di ruolo è impugnata soltanto per la statuizione sulle spese, lo ” ius superveniens ” di cui all’art. 12, comma 4bis , del d.P.R. n. 602 del 1973 – in forza del quale l’azione e l’impugnazione sarebbero state inammissibili – non può incidere sulle statuizioni coperte dal giudicato, ma può rilevare ai fini della decisione di compensazione dei costi della lite» (Cass., 08/07/2023, n. 3812). In aggiunta, in mancanza di impugnazione della sentenza da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, dovrebbe ritenersi che la statuizione di annullamento sia passata in giudicato,
con la conseguenza che, in primo luogo, non può venire in rilievo una norma (art. 12, comma 4bis , d.P.R. n. 602 del 1973) entrata in vigore dopo il passaggio in giudicato, avvenuto il 15/06/2021.
2.3. Secondo l’indirizzo giurisprudenziale in riferimento, nel caso in cui venga proposta opposizione avverso una cartella di pagamento invalidamente notificata e della quale l’interessato sia venuto a conoscenza attraverso l’estratto di ruolo, l’inammissibilità della tutela giurisdizionale anticipata, ai sensi dell’art. 12, comma 4bis , del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3bis del d.l. n. 146 del 2021), non può incidere sul giudicato già formatosi nelle ipotesi in cui il giudice di merito, senza censure delle parti, si sia positivamente espresso sulla sussistenza di un interesse idoneo a rendere ammissibile l’azione, oppure nel caso in cui le parti abbiano prestato acquiescenza alla decisione sul merito delle pretese creditorie e la controversia prosegua soltanto per le spese(Cass. n.25639/2024; Cass. n. 3812/2023).
Si afferma anche che Cass. 18001/2024 (analoga a Cass. Civ. V, n. 17989/2024, Cass., Sez. 3, 14/02/2023 n. 4448; Cass., Sez. 2, n. 29729 del 26/10/2023) ha escluso la sussistenza di un giudicato interno implicito richiamando il principio affermato da Cass., Sez. 5, n. 25906 del 31/10/2017, secondo cui «il giudicato interno preclude la rilevabilità d’ufficio delle relative questioni solo se espresso, cioè formatosi su rapporti tra “questioni di merito” dedotte in giudizio e, dunque, tra le plurime domande od eccezioni di merito, e non quando implicito, cioè formatosi sui rapporti tra “questioni di merito” e “questioni pregiudiziali” o “preliminari di rito o merito” sulle quali il giudice non abbia pronunziato esplicitamente, sussistendo tra esse una mera presupposizione logico-giuridica».
3.1. Un’ulteriore conferma di quanto si è sostenuto in relazione al profilo in esame giungerebbe dalla parte rinvenuta nella pronuncia di questa Corte n. 3812 del 2023 che ha escluso l’applicabilità dello ius superveniens di cui all’art. 12, comma 4bis , del d.P.R. n. 602 del 1973
in una fattispecie in cui l’impugnazione riguardava esclusivamente la regolamentazione delle spese del giudizio di merito, rilevando che «l’impugnazione della sola decisione sulle spese scinde il legame di accessorietà della relativa statuizione con l’ opposizione esperita avverso il contenuto dell’estratto di ruolo e la formazione di res iudicata su quest’ultima impedi il sindacato sull’interesse alla proposizione dell’azione», precisando che «Il riconoscimento dell’autonomia della statuizione sulle spese in caso di sua autonoma impugnazione trova autorevole conferma nella sentenza n. 77 del 19/04/2018 della Corte Costituzionale», secondo cui, «se il giudice decide totalmente il merito della causa, accogliendo o rigettando tutte le domande, emette una sentenza definitiva, alla quale si accompagna la pronuncia sulle spese di lite, che -come già rilevato da questa Corte (nell’ordinanza n. 314 del 2008, richiamata dalla difesa della società costituita) -ha «natura accessoria» rispetto alla decisione sul merito.
Non di meno però la decisione sulle spese di lite ha una sua distinta autonomia nella misura in cui è possibile l’impugnativa di questo solo capo della sentenza definitiva sicché, in tale evenienza, il giudizio di impugnazione è destinato ad avere ad oggetto la sola regolamentazione delle spese di lite».
E s i è anche affermato in senso contrario che l’impugnazione della sola decisione sulle spese ‘scinde il legame di accessorietà della relativa statuizione con l’opposizione esperita avverso il contenuto dell’estratto di ruolo e la formazione di res iudicata su quest’ultima impedisce il sindacato sull’interesse alla proposizione dell’azione’ (Cass. n. 30952/24 e Cass. n. 26633/24).
Alla luce di quanto sopra esposto, questa Corte, rilevato che, con ordinanza interlocutoria n. 17925 del 2024, è stata rimessa alle S.U. la questione relativa alla sussistenza del giudicato interno, in relazione al mancato esame di questione pregiudiziale di rito non rilevata nel precedente grado di giudizio nonché in merito alla
rilevabilità d’ufficio nel successivo grado di giudizio, reputa opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 12/06/2025.