Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17402 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17402 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/06/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 4419/2023 R.G. proposto da
COGNOME NOME, rappresentato e difeso da NOME (CODICE_FISCALE)
: ll’avvocato COGNOME
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE – RISCOSSIONE
-intimata- avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Commissione tributaria regionale del Lazio, sede in ROMA n. 4802/2022 depositata il 02/11/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso presentato alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, a seguito del vano esperimento RAGIONE_SOCIALE mediazione ex art. 17
bis del d.lgs. 546/1992, la contribuente si è opposto a ruoli esattoriali e alle relative cartelle di pagamento per un importo di € 3.189,00. L’amministrazione ha resis tito.
La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con sentenza n. 16261/2019 depositata in data 28.11.2019 ha dichiarato cessata la materia del contendere rilevando comunque che i debiti in contestazione erano prescritti, compensando integralmente le spese di lite tra le parti.
Il contribuente ha proposto appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, censurando la decisione nella parte in cui aveva illegittimamente disposto l’integrale compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, eccependo l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE compensazione RAGIONE_SOCIALE spese operata, evidenziando che la CTP non aveva evidenziato la sussistenza di un motivo grave ed eccezionale . Nel giudizio d’appello, la amministrazione non si è costituita in giudizio.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Roma, con la sentenza in epigrafe indicata, ha accolto l’appello, ritenendo che la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali disposta dal giudice di primo grado non fosse condivisibile e ha liquidato le stesse in misura di euro 500,00 per il primo grado e 1.000,00 per l’appello .
Avverso la suddetta sentenza di gravame il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo.
L’intimato non ha depositato controricorso.
Successivamente il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 15 d.lgs. 546/1992, art. 75 disp. att. c.p.c., art. 4 decreto ministeriale 5 aprile 2014 n.55 del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE giustizia e RAGIONE_SOCIALE tabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.
1.1. La CGT si sarebbe discostata in modo apprezzabile dai valori medi dei parametri di riferimento senza fornire alcuna motivazione a supporto di tale riduzione, e senza tenere conto RAGIONE_SOCIALE nota spese depositata.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta la violazione o falsa applicazione dell’art. 4 decreto ministeriale 5 aprile 2014 n.55 del RAGIONE_SOCIALE giustizia come modificato dal dm 37/2018 e RAGIONE_SOCIALE tabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate, art. 15 d.lgs. 546/1992 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.
1.3. La CGT avrebbe operato una liquidazione complessiva dei compensi per singolo grado di giudizio, anziché distinguere le diverse fasi (studio, introduttiva, trattazione, decisoria) previste dall’art. 4 del DM 55/14. Tale modalità non permetterebbe alla ricorrente di verificare la correttezza RAGIONE_SOCIALE liquidazione e la sua conformità ai minimi tariffari inderogabili, resi tali dal DM 37/2018. Inoltre la liquidazione sarebbe avvenuta in violazione dei minimi tariffari, con conseguente violazione di legge.
Va analizzata in via preliminare la questione relativa all’eccepito giudicato interno.
2.1. Il ricorrente ha infatti depositato memorie, assumendo l’intervenuto giudicato sulla questione dell’impugnabilità ex se dell’estratto ruolo.
2.2. Sul tema va innanzitutto richiamata la decisione di questa Corte secondo cui «Se la sentenza di accoglimento dell’opposizione ad una cartella di pagamento invalidamente notificata e conosciuta dall’opponente solo attraverso un estratto di ruolo è impugnata soltanto per la statuizione sulle spese, lo ” ius superveniens ” di cui all’art. 12, comma 4bis , del d.P.R. n. 602 del 1973 – in forza del quale l’azione e l’impugnazione sarebbero state inammissibili – non può incidere sulle statuizioni coperte dal giudicato, ma può rilevare ai fini RAGIONE_SOCIALE decisione di compensazione dei costi RAGIONE_SOCIALE lite» (Cass.,
08/07/2023, n. 3812). In aggiunta, in mancanza di impugnazione RAGIONE_SOCIALE sentenza da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, dovrebbe ritenersi che la statuizione di annullamento sia passata in giudicato, con la conseguenza che, in primo luogo, non può venire in rilievo una norma (art. 12, comma 4bis , d.P.R. n. 602 del 1973) entrata in vigore dopo il passaggio in giudicato, avvenuto il 15/06/2021.
2.3. Secondo l’indirizzo giurisprudenziale in riferimento, nel caso in cui venga proposta opposizione avverso una cartella di pagamento invalidamente notificata e RAGIONE_SOCIALE quale l’interessato sia venuto a conoscenza attraverso l’estratto di ruolo, l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE tutela giurisdizionale anticipata, ai sensi dell’art. 12, comma 4bis , del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3bis del d.l. n. 146 del 2021), non può incidere sul giudicato già formatosi nelle ipotesi in cui il giudice di merito, senza censure RAGIONE_SOCIALE parti, si sia positivamente espresso sulla sussistenza di un interesse idoneo a rendere ammissibile l’azione, oppure nel caso in cui le parti abbiano prestato acquiescenza alla decisione sul merito RAGIONE_SOCIALE pretese creditorie e la controversia prosegua soltanto per le spese(Cass. n.25639/2024; Cass. n. 3812/2023).
3. Si afferma anche che Cass. 18001/2024 (analoga a Cass. Civ. V, n. 17989/2024, Cass., Sez. 3, 14/02/2023 n. 4448; Cass., Sez. 2, n. 29729 del 26/10/2023) ha escluso la sussistenza di un giudicato interno implicito richiamando il principio affermato da Cass., Sez. 5, n. 25906 del 31/10/2017, secondo cui «il giudicato interno preclude la rilevabilità d’ufficio RAGIONE_SOCIALE relative questioni solo se espresso, cioè formatosi su rapporti tra “questioni di merito” dedotte in giudizio e, dunque, tra le plurime domande od eccezioni di merito, e non quando implicito, cioè formatosi sui rapporti tra “questioni di merito” e “questioni pregiudiziali” o “preliminari di rito o merito” sulle quali il giudice non abbia pronunziato esplicitamente, sussistendo tra esse una mera presupposizione logico-giuridica».
3.1. Un’ulteriore conferma di quanto si è sostenuto in relazione al profilo in esame giungerebbe dalla parte rinvenuta nella pronuncia di questa Corte n. 3812 del 2023 che ha escluso l’applicabilità dello ius superveniens di cui all’art. 12, comma 4bis , del d.P.R. n. 602 del 1973 in una fattispecie in cui l’impugnazione riguardava esclusivamente la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di merito, rilevando che «l’impugnazione RAGIONE_SOCIALE sola decisione sulle spese scinde[va] il legame di accessorietà RAGIONE_SOCIALE r elativa statuizione con l’opposizione esperita avverso il contenuto dell’estratto di ruolo e la formazione di res iudicata su quest’ultima impedi[va] il sindacato sull’interesse alla proposizione dell’azione», precisando che «Il riconoscimento dell’autonom ia RAGIONE_SOCIALE statuizione sulle spese in caso di sua autonoma impugnazione trova[va] autorevole conferma nella sentenza n. 77 del 19/04/2018 RAGIONE_SOCIALE Corte Costituzionale», secondo cui, «se il giudice decide totalmente il merito RAGIONE_SOCIALE causa, accogliendo o rigettando tutte le domande, emette una sentenza definitiva, alla quale si accompagna la pronuncia sulle spese di lite, che -come già rilevato da questa Corte (nell’ordinanza n. 314 del 2008, richiamata dalla difesa RAGIONE_SOCIALE società costituita) -ha «natura accessoria» rispetto alla decisione sul merito.
Non di meno però la decisione sulle spese di lite ha una sua distinta autonomia nella misura in cui è possibile l’impugnativa di questo solo capo RAGIONE_SOCIALE sentenza definitiva sicché, in tale evenienza, il giudizio di impugnazione è destinato ad avere ad oggetto la sola regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite».
E s i è anche affermato in senso contrario che l’impugnazione RAGIONE_SOCIALE sola decisione sulle spese ‘scinde il legame di accessorietà RAGIONE_SOCIALE relativa statuizione con l’opposizione esperita avverso il contenuto dell’estratto di ruolo e la formazione di res iudicata su quest’ultima impedisce il sindacato sull’interesse alla proposizione dell’azione’ (Cass. n. 30952/24 e Cass. n. 26633/24).
6. Alla luce di quanto sopra esposto, questa Corte, rilevato che, con ordinanza interlocutoria n. 17925 del 2024, è stata rimessa alle S.U. la questione relativa alla sussistenza del giudicato interno, in relazione al mancato esame di questione pregiudiziale di rito non rilevata nel precedente grado di giudizio nonché in merito alla rilevabilità d’ufficio nel successivo grado di giudizio, reputa opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa RAGIONE_SOCIALE decisione RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, il 12/06/2025.