Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17404 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17404 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: LIBERATI NOME
Data pubblicazione: 28/06/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 11311/2023 R.G. proposto da
COGNOME rappresentato e difeso da NOME (CODICE_FISCALE
: ll’avvocato COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sede in ROMA n. 1343/2023 depositata il 13/03/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato a seguito del vano esperimento della mediazione ex art. 17 bis del d.lgs. 546/1992, il contribuente si è opposto ad un ruolo esattoriale e ad una cartella di pagamento ivi
portata per un importo di € 2.050,10 per crediti di natura tributaria di cui veniva casualmente a conoscenza a seguito di un accesso presso gli Uffici del Concessionario in data 4.10.2018.
La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con sentenza n. 924/2021 depositata in data 28.1.2021 ha accolto il ricorso, disponendo che: ‘la mancata produzione in atti di prova della notifica della cartella impugnata, che incombeva alla parte resistente, avalla la tesi di parte ricorrente che la carenza di titoli ritualmente notificati non può trovarsi iscrizioni a ruolo a suo carico. Il ricorso merita pertanto accoglimento. Le spese seguono la soccombenza a favore del difensore dichiaratosi antistatario”, e, nel contempo, liquidava le spese di lite in €250 oltre accessori di legge, da distrarsi a favore del difensore antistatario.
Il contribuente ha proposto appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, censurandola nella parte in cui aveva liquidato le spese di lite, in danno della RAGIONE_SOCIALE, in misura inferiore sia ai parametri medi, e comunque, minimi del DM 55/14 come modificato dal DM 37/2018. Avverso la medesima decisione di prime cure ha proposto autonomo appello, l’RAGIONE_SOCIALE, la quale ha dedotto l’avvenuta regolare notifica della cartella di pagamento opposta, e chiesto, pertanto, che in riforma della sentenza gravata, venisse dichiarato inammissibile, e comunque, infondato il ricorso originario di primo grado del contribuente.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, con sentenza n. 1343/2023 del 7.3.2023, depositata in data 13.3.2023, previa riunione degli appelli, ha accolto l’eccezione di tardività dell’appello incidentale sollevata dal contribuente, poiché era stato notificato oltre il termine di 60 giorni dalla notifica dell’appello principale, rendendolo inammissibile, ed ha respinto l’appello principale, ritenendo che, quanto alla liquidazione delle spese giudiziali, la Cassazione ha stabilito che i parametri tariffari hanno costituito
criteri orientativi, con possibilità di scostamento motivato e che nel caso specifico, il giudice aveva ridotto l’onorario a 250 euro, giustificandolo con la limitata attività processuale e la natura del ricorso. Infine, ha compensato le spese di gravame in considerazione dell’esito complessivo degli appelli.
Avverso la suddetta sentenza di gravame il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo.
L’in timata non ha depositato controricorso.
Successivamente la parte contribuente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di ricorso si deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 4 decreto ministeriale 5 aprile 2014 n.55 del Ministero della Giustizia come modificato dal DM 37/2018 e delle tabelle 12 dei parametri ad esso allegate, e dell’art. 15 d.lgs. 546/1992, in relazione all’art. 360 n . 3 c.p.c.
1.1. In particolare, la decisione di gravame è contestata nella parte in cui, nel confermare, per il primo grado di giudizio, la liquidazione delle spese legali già disposta dalla CTP capitolina ha operato, espressamente rispetto al valore della controversia in primo grado, una liquidazione in misura dichiaratamente inferiore ai parametri minimi previsti nella tabella 1-2 allegata al DM 55/2014, ancorchè non fosse consentito, attesa l’entrata in vigore del DM 37/2018 del Ministero della Giustizia, che ha reso espressamente inderogabili i minimi tariffari, motivare in alcun modo le ragioni di tale riduzione.
Va analizzata in via preliminare la questione relativa all’eccepito giudicato interno.
2.1. Il ricorrente ha infatti depositato memorie, assumendo l’intervenuto giudicato sulla questione dell’impugnabilità ex se dell’estratto ruolo.
2.2. Sul tema va innanzitutto richiamata la decisione di questa Corte secondo cui «Se la sentenza di accoglimento dell’opposizione ad una cartella di pagamento invalidamente notificata e conosciuta dall’opponente solo attraverso un estratto di ruolo è impugnata soltanto per la statuizione sulle spese, lo ” ius superveniens ” di cui all’art. 12, comma 4bis , del d.P.R. n. 602 del 1973 – in forza del quale l’azione e l’impugnazione sarebbero state inammissibili – non può incidere sulle statuizioni coperte dal giudicato, ma può rilevare ai fini della decisione di compensazione dei costi della lite» (Cass., 08/07/2023, n. 3812). In aggiunta, in mancanza di impugnazione della sentenza da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, dovrebbe ritenersi che la statuizione di annullamento sia passata in giudicato, con la conseguenza che, in primo luogo, non può venire in rilievo una norma (art. 12, comma 4bis , d.P.R. n. 602 del 1973) entrata in vigore dopo il passaggio in giudicato, avvenuto il 15/06/2021.
2.3. Secondo l’indirizzo giurisprudenziale in riferimento, nel caso in cui venga proposta opposizione avverso una cartella di pagamento invalidamente notificata e della quale l’interessato sia venuto a conoscenza attraverso l’estratto di ruolo, l’inammissibilità della tutela giurisdizionale anticipata, ai sensi dell’art. 12, comma 4bis , del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3bis del d.l. n. 146 del 2021), non può incidere sul giudicato già formatosi nelle ipotesi in cui il giudice di merito, senza censure delle parti, si sia positivamente espresso sulla sussistenza di un interesse idoneo a rendere ammissibile l’azione, oppure nel caso in cui le parti abbiano prestato acquiescenza alla decisione sul merito delle pretese creditorie e la controversia prosegua soltanto per le spese(Cass. n.25639/2024; Cass. n. 3812/2023).
3. Si afferma anche che Cass. 18001/2024 (analoga a Cass. Civ. V, n. 17989/2024, Cass., Sez. 3, 14/02/2023 n. 4448; Cass., Sez. 2, n. 29729 del 26/10/2023) ha escluso la sussistenza di un giudicato interno implicito richiamando il principio affermato da Cass., Sez. 5, n.
25906 del 31/10/2017, secondo cui «il giudicato interno preclude la rilevabilità d’ufficio delle relative questioni solo se espresso, cioè formatosi su rapporti tra “questioni di merito” dedotte in giudizio e, dunque, tra le plurime domande od eccezioni di merito, e non quando implicito, cioè formatosi sui rapporti tra “questioni di merito” e “questioni pregiudiziali” o “preliminari di rito o merito” sulle quali il giudice non abbia pronunziato esplicitamente, sussistendo tra esse una mera presupposizione logico-giuridica».
3.1. Un’ulteriore conferma di quanto si è sostenuto in relazione al profilo in esame giungerebbe dalla parte rinvenuta nella pronuncia di questa Corte n. 3812 del 2023 che ha escluso l’applicabilità dello ius superveniens di cui all’art. 12, comma 4bis , del d.P.R. n. 602 del 1973 in una fattispecie in cui l’impugnazione riguardava esclusivamente la regolamentazione delle spese del giudizio di merito, rilevando che «l’impugnazione della sola decisione sulle spese scinde il legame di accessorietà della r elativa statuizione con l’opposizione esperita avverso il contenuto dell’estratto di ruolo e la formazione di res iudicata su quest’ultima impedi il sindacato sull’interesse alla proposizione dell’azione», precisando che «Il riconoscimento dell’autonom ia della statuizione sulle spese in caso di sua autonoma impugnazione trova autorevole conferma nella sentenza n. 77 del 19/04/2018 della Corte Costituzionale», secondo cui, «se il giudice decide totalmente il merito della causa, accogliendo o rigettando tutte le domande, emette una sentenza definitiva, alla quale si accompagna la pronuncia sulle spese di lite, che -come già rilevato da questa Corte (nell’ordinanza n. 314 del 2008, richiamata dalla difesa della società costituita) -ha «natura accessoria» rispetto alla decisione sul merito.
Non di meno però la decisione sulle spese di lite ha una sua distinta autonomia nella misura in cui è possibile l’impugnativa di questo solo capo della sentenza definitiva sicché, in tale evenienza, il
giudizio di impugnazione è destinato ad avere ad oggetto la sola regolamentazione delle spese di lite».
E s i è anche affermato in senso contrario che l’impugnazione della sola decisione sulle spese ‘scinde il legame di accessorietà della relativa statuizione con l’opposizione esperita avverso il contenuto dell’estratto di ruolo e la formazione di res iudicata su quest’ultima impedisce il sindacato sull’interesse alla proposizione dell’azione’ (Cass. n. 30952/24 e Cass. n. 26633/24).
Alla luce di quanto sopra esposto, questa Corte, rilevato che, con ordinanza interlocutoria n. 17925 del 2024, è stata rimessa alle S.U. la questione relativa alla sussistenza del giudicato interno, in relazione al mancato esame di questione pregiudiziale di rito non rilevata nel precedente grado di giudizio nonché in merito alla rilevabilità d’ufficio nel successivo grado di giudizio, reputa opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite.
P.Q.M.
la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, il 12/06/2025.