Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 35885 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 35885 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2669/2015 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ex lege
-ricorrente-
contro
CALCIO
SCLEDUM
S.S.D.
A
R.L.
IN
LIQUIDAZIONE
-intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, n. 974/2014 depositata l’ 11/06/2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del
Veneto, di cui all’epigrafe, che ha rigettato il suo appello contro la sentenze della Commissione tributaria provinciale di Vicenza, che aveva parzialmente accolto il ricorso della RAGIONE_SOCIALE avverso l’avviso di liquidazione che aveva accertato , per l’anno d’imposta 2005, un reddito imponibile ai fini Ires ed Irap, determinando le maggiori imposte e le sanzioni dovute, in conseguenza del disconoscimento RAGIONE_SOCIALE agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, per effetto dell’accertata violazione della disposizione di cui all’art. 25, comma 5, della legge del 13 maggio 1999, n. 133, in tema di modalità dei pagamenti effettuati e dei versamenti ricevuti che superano l’importo di lire 1.000.000, ovvero euro 516,46.
La contribuente è rimasta intimata.
Considerato che:
1. Con l’unico motivo si censura la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., e degli artt. 14 e ss. d.P.R. n. 600 del 1973; 1, primo comma, d.P.R. n. 600 del 1973; 19, comma 1, d.lgs. n. 446 del 1997; 3 ed 8 d.P.R. n. 322 del 1998 ed 8 d.lgs. n. 546 del 1992.
Il motivo è fondato, nella parte in cui assume che la CTR, decidendo sulle sanzioni, ha violato il giudicato, già formatosi, per effetto del rigetto, pronunciato dalla CTP e non appellato dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, del ricorso della contribuente in ordine alla violazione RAGIONE_SOCIALE norme tributarie ed ai presupposti fattuali dell’imposizione – e quindi RAGIONE_SOCIALE sanzioni ad essi correlate.
Risulta infatti dalla stessa sentenza impugnata:
sia che la CTP aveva accolto il ricorso della contribuente RAGIONE_SOCIALEmente alle sanzioni e sul presupposto dell’applicabilità dell’esimente di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 546 del 1992, dunque sul presupposto che le violazioni contestate sussistessero, ma fossero giustificate da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni alle quali si riferiscono;
sia che l’appello erariale contestava proprio l’applicazione di tale esimente; sia, infine, che la contribuente non aveva proposto appello incidentale, essendosi RAGIONE_SOCIALE a chiedere il rigetto di quello erariale.
Si è quindi formato il giudicato in ordine al presupposto, fattuale e giuridico, della sussistenza RAGIONE_SOCIALE violazioni contestate e la controversia, per effetto della sola impugnazione erariale, proseguiva in appello soltanto per accertare l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE sanzioni a lle stesse violazioni correlate, sotto il profilo della scusabilità, o meno, della condotta sanzionabile, per le pretese obiettive condizioni di incertezza, dedotte dalla parte privata e riconosciute dalla CTP. La CTR ha invece erroneamente rimesso in discussione tale giudicato e -senza essere investita dall’appello della contribuente -ha negato la sussistenza, sia fattuale che giuridica, RAGIONE_SOCIALE violazioni RAGIONE_SOCIALE norme sostanziali tributarie contestate, per tale ragione (oggettivamente, giuridicamente e logicamente diversa da quella di cui alla ridetta scriminante) negando l’applicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni.
Va quindi accolto il ricorso erariale, va cassata la sentenza impugnata e la causa va rinviata al giudice a quo .
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2023.