Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34449 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34449 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 28/12/2025
Giudizio
di
rinvio-
Rilevabilità
di
pregresso
giudicato
interno
–
Condizioni.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26898/2024 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, in proprio e quale ex amm. p.t. dell’RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO Catrano, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, in forza di procura allegata al ricorso, elettivamente domiciliati presso l’AVV_NOTAIO COGNOME in Roma alla INDIRIZZO ;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 607/2024 resa dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, depositata in data 9/05/2024, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 novembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE, esercente attività di «organizzazioni con fini culturali e ricreativi» e il legale rappresentante NOME COGNOME proposero distinti ricorsi davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Lucca avverso gli avvisi con i quali l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, disconoscendo i benefici di cui alla legge n. 383/2002, aveva accertato il maggior reddito per l’anno 2010 ed operato una ripresa per Ires, Irap e Iva.
La Commissione Tributaria Provinciale, riuniti i ricorsi, accolse il solo ricorso del COGNOME.
Sull’impugnazione proposta dall’RAGIONE_SOCIALE, la Commissione Tributaria Regionale della Toscana rigettò l’appello in quanto non era stata fornita la prova della effettiva attività svolta dal COGNOME nel periodo di imposta, non essendo sufficiente, per ritenerlo responsabile dei debiti fiscali dell’RAGIONE_SOCIALE, la semplice carica formale rivestita.
Avverso la sentenza della CTR propose ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE affidandosi ad un unico motivo, cui NOME COGNOME si oppose depositando controricorso.
La Corte, con ordinanza n. 8525/2022, accolse il ricorso, cassando con rinvio la sentenza, in base al principio giurisprudenziale secondo il quale chi riveste cariche formali all’interno dell’associazione risponde solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per i tributi non corrisposti, ove venga dimostrato che abbia diretto la complessiva gestione associativa nel periodo di imposta considerato (v. Cass. 25650/2018), ed evidenziando che la CTR non si era uniformata ai suesposti principi in quanto non aveva riconosciuto la responsabilità per le obbligazioni tributarie del legale rappresentante
dell’RAGIONE_SOCIALE e firmatario della dichiarazione dei redditi per l’anno 2010- circostanza di fatto pacifica- per non avere l’Ufficio fornito la prova di una concreta ingerenza nell’attività gestoria dell’associazione.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in sede di giudizio di rinvio, rigettò l’eccezione di giudicato interno proposta dal contribuente e accolse nel merito l’appello erariale.
Contro tale decisione il contribuente ha proposto ricorso affidato a un motivo, cui ha resistito con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE .
Il ricorso è stato fissato ex art. 380bis .1 c.p.c. per l ‘adunanza camerale del 7 novembre 2025, per la quale il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo ed unico motivo di impugnazione, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, c.p.c., si deduce v iolazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e degli artt. 324 e 329 c.p.c., evidenziando la violazione, da parte del collegio giudicante in sede di riassunzione, RAGIONE_SOCIALE norme indicate in rubrica, laddove ha escluso che si fosse formato il giudicato interno in ordine alla sentenza di secondo grado fondata su due autonome rationes decidendi , tra cui in particolare una relativa alla mancata consegna del PVC al contribuente, censura accolta dalla CTP e confermata dalla CTR, ed in relazione alla quale l’Amministrazione finanziaria non aveva proposto ricorso per cassazione, avendo impugnato solo in riferimento alla violazione dell’art. 38 c.c.
Il motivo, fondato sull’assunto dell’esistenza di un esplicito giudicato favorevole al contribuente in appello anche in riferimento ad un vizio di motivazione dell’avviso impugnato, è infondato.
Questa Corte in diversi precedenti, anche recenti, ha affermato che in tema di giudizio di rinvio, la rilevabilità del giudicato, interno ed esterno, in ogni stato e grado del processo deve essere coordinata con
i principi che disciplinano quel giudizio, e, segnatamente, con la prospettata efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio, che riguarda non solo le questioni dedotte dalle parti o rilevate d’ufficio nel procedimento di legittimità ma anche quelle che costituiscono il necessario presupposto della sentenza stessa, ancorché ivi non dedotte o rilevate, sicché il giudice di rinvio non può prendere in esame la questione concernente l’esistenza di un giudicato, esterno o interno, qualora l’esistenza di quest’ultimo, pur potendo essere allegata o rilevata, risulti tuttavia esclusa, quantomeno implicitamente, dalla statuizione di cassazione con rinvio (Cass. 08/02/2016, n. 2411; Cass. 31/01/2025, n. 2365).
Tale principio risulta vieppiù confermato dal recente intervento di Cass. Sez. U. 29/08/2025, n. 24172, che, nell’affermare che il giudicato rientra tra le questioni processuali rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo in quanto vizio attinente a «questioni fondanti» del processo, ha tuttavia ribadito «l’effetto preclusivo nel giudizio che segue la sentenza di cassazione con rinvio ex art. 383 c.p.c., ciò riguardando non solo le questioni dedotte dalle parti o rilevate d’ufficio nel procedimento di legittimità, ma, anche, quelle che costituiscono il necessario presupposto della sentenza stessa, ancorché ivi non dedotte o rilevate».
Ciò premesso, appare evidente che la decisione di cassazione con rinvio è del tutto incompatibile con l’asserito giudicato sulla prima sentenza di appello.
Il ricorso, integrata nei suddetti termini la motivazione della sentenza impugnata, va quindi respinto.
Alla soccombenza del ricorrente segue la condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese in favore dell’RAGIONE_SOCIALE mentre non ricorrono i presupposti dell’art. 96 c.p.c., invocato dalla difesa erariale ma senza alcuna specifica motivazione.
P.Q.M.
rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, spese che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
A i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME