Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28996 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28996 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13177/2017 R.G. proposto da:
NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore ;
-intimata –
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore ;
-intimata –
CARTELLA DI PAGAMENTO -FERMO AMMINISTRATIVO -PREAVVISO DI FERMO
Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO -ROMA n. 8301/15/2016, depositata in data 13/12/2016; Udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO nella camera di consiglio del 23 settembre 2025;
Fatti di causa
Con ricorso di primo grado, NOME COGNOME (d’ora in avanti, anche ‘il contribuente’ ) impugnò due preavvisi di fermo e le sottostanti cartelle di pagamento, deducendo che queste ultime non gli erano state notificate, ad eccezione di una per la quale aveva proceduto al pagamento.
Con sentenza di primo grado, la C.T.P. di Roma accolse il ricorso, non essendo stata provata la notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle, mentre con riferimento alla cartella relativa all’annualità 2005 il giudice di primo grado affermò che il contribuente aveva versato quanto dovuto.
Su appello di RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi, ‘l’agente della riscossione’ ), rimasta contumace in primo grado, la C.T.R. del Lazio riformò -con la sentenza indicata in epigrafe – la pronuncia di primo grado, ritenendo correttamente notificate le cartelle di pagamento sottese ai preavvisi di fermo.
Avverso la sentenza di appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE e l’agente della riscossione sono rimaste intimate.
Ragioni della decisione
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘Error in procedendo. Eccezione di giudicato. Nullità della sentenza in relazione agli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., per formazione di un giudicato sulle pretese’ , il
contribuente deduce che con riferimento alla cartella n. 09720090089609837 per l’anno d’imposta 2005 egli aveva eccepito l’inesistenza della pretesa tributaria per l’intervenuto pagamento di quanto dovuto.
L’eccezione fu accolta dalla RAGIONE_SOCIALE.T.P., la quale diede atto che con adeguata documentazione il contribuente aveva dimostrato di aver versato quanto dovuto.
L ‘agente della riscossione, con la proposizione dell’appello avverso la sentenza di primo grado, non aveva censurato specificamente l’affermazione contenuta nella sentenza di primo grado dell’avvenuto pagamento della sopra indicata cartella di pagamento, sicché il contribuente si duole che la C.T.R. non abbia preso atto del giudicato interno formatos i in merito all’avvenuto pagamento della citata cartella n. NUMERO_CARTA.
Con un secondo profilo di censura, il contribuente si duole che con riferimento alla cartella n. 09720130337162926, oggetto del ricorso di primo grado e di annullamento da parte della sentenza della C.T.P., l’agente della riscossione, allora appellante, non l’aveva esplicitamente indicata nell’atto di impugnazione, con la conseguenza che in relazione ad essa, e dunque al suo annullamento, si sarebbe formato il giudicato interno.
1.1.Con riferimento alla cartella n. 09720090089609837, il motivo è fondato.
Il capo della sentenza di primo grado che aveva accertato l’avvenuto pagamento di tale cartella avrebbe dovuto essere impugnato da parte dell’agente della riscossione, sicché l’omessa impugnazione ha prodotto il formarsi di un giudicato interno circa il pagamento degli importi in detta cartella portati, con la c onseguenza che l’accertamento compiuto dalla C.T.P. circa l’avvenuto pagamento non avrebbe più potuto essere messo in discussione.
1.2. Con riferimento alla cartella n. 09720130337162926, la doglianza è infondata.
L’omessa indicazione della cartella nel corpo dell’atto di appello spiegato dall’agente della riscossione non può, di per sé, significare un’acquiescenza alla sentenza di primo grado .
In presenza, infatti, di un atto di appello che afferma che le cartelle oggetto del giudizio di primo grado sono state correttamente notificate, l’omessa indicazione di una di queste cartelle nel corpo dell’atto di impugnazione potrebbe, su di un piano interpretativo, essere anche ascrivibile a semplice errore materiale (sotto forma di omissione), con la conseguenza che legittimamente il giudice di appello ha ritenuto di esprimersi anche sulla cartella non specificamente indicata, assumendo che anch’essa, in relazione all’accertamento dell’irritualità della notificazione, fosse stata fatta oggetto dell’impugnazione spiegata dall’agente della riscossione.
Con il secondo motivo di ricorso, rubricato ‘Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 n. 5) c.p.c.’ , il contribuente censura la sentenza impugnata perché, contrariamente a quanto risulta dagli atti, ha affermato che tutte le cartelle di pagamento oggetto del giudizio erano state notificate direttamente a mezzo del servizio postale ex art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973.
Deduce, di contro, il contribuente che dalla documentazione depositata nel giudizio di merito dall’agente della riscossione solo la cartella n. NUMERO_CARTA sarebbe stata notificata a mezzo lettera raccomandata, mentre tutte le altre sarebbero state notificate a mezzo di messo notificatore.
La C.T.R., dunque, non avrebbe effettivamente valutato la ritualità del procedimento notificatorio seguito dall’agente della riscossione ai fini della notificazione della maggior parte RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento,
decidendo l’appello in senso favorevole all’agente della riscoss ione con una motivazione apparente.
2.1. Il motivo è fondato.
Dall’esame della documentazione affoliata al ricorso per cassazione e depositata nel presente giudizio non trova riscontro l’affermazione della C.T.R. secondo la quale tutte le cartelle di pagamento sottese all’atto impugnato in prime cure erano state notificate direttamente a mezzo del servizio postale.
Risulta, invece, che varie cartelle sono state notificate con il procedimento di cui all’art. 140 c.p.c., essendo state depositate in atti anche le raccomandate informative spedite dal messo notificatore.
3. Con il terzo motivo di ricorso, rubricato ‘Error in iudicando ex art. 360 n. 3) c.p.c. in relazione agli artt. 26 d.P.R. n. 602/1973, 60 d.P.R. n. 600/1973 e 139, 140 e 160 c.p.c.’ , il contribuente deduce che le notificazioni RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento eseguite dal messo notificatore sono nulle.
3.1. In particolare, sarebbero nulle le notificazioni RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento indicate nella lettera A) del motivo in esame in quanto la consegna RAGIONE_SOCIALE stesse sarebbe stata fatta a persona dichiaratasi ‘convivente’, qualità che sarebbe irrilevante ai f ini della ritualità RAGIONE_SOCIALE notificazioni, visto che gli artt. 139 c.p.c., 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 parlano solo di ‘persona di famiglia’. 3.1.1. Il primo profilo del terzo motivo è inammissibile.
Tra le persone cui può essere consegnato l’atto da notificare, in precaria assenza del destinatario della notificazione, c’è anche il convivente.
Le espressioni contenute nel secondo comma dell’art. 139 c.p.c. , richiamato dagli artt. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, sono espressioni che non indicano una precisa legittimazione alla ricezione dell’atto, quanto piuttosto una relazione di
collegamento tra il consegnatario dell’atto e il destinatario della notificazione, con la conseguenza che legittimato alla ricezione è ogni individuo legato al destinatario da un rapporto stabile e non meramente precario.
Orbene, il convivente è certamente un soggetto che ha con il destinatario della notificazione un rapporto stabile e non meramente precario, con la conseguenza che egli è senz’altro un soggetto legittimato alla ricezione dell’atto da notificare in luogo del destinatario della notifica.
3.2. Con il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e il sesto profilo del terzo motivo, il contribuente si duole che non sarebbero state ritualmente eseguite le notificazioni RAGIONE_SOCIALE cartelle ivi specificamente indicate.
3.2.1. Il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e il sesto profilo del terzo motivo di ricorso sono assorbiti dall’accoglimento del secondo motivo.
Il ricorso è accolto per quanto di ragione, la sentenza d’appello deve essere cassata senza rinvio con riferimento alla cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, in relazione alla quale la RAGIONE_SOCIALE.T.P. ne aveva accertato l’intervenuto pagamento da parte del contribuente, con sentenza rimasta non impugnata in parte qua .
La sentenza d’appello deve essere altresì cassata con rinvio in relazione al secondo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo, terzo, quarto, quinto e sesto profilo del terzo motivo di ricorso.
Il ricorso deve essere rigettato in relazione al motivo relativo al preteso passaggio in giudicato della sentenza di primo grado con riferimento alla cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, mentre deve essere dichiarato inammissibile in relazione al primo profilo del terzo motivo di ricorso.
La CGT-2 del Lazio, in sede di rinvio, procederà a nuovo giudizio esaminando partitamente le prove RAGIONE_SOCIALE notificazioni RAGIONE_SOCIALE cartelle di
pagamento ancora in contestazione e provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per quanto di ragione nei sensi di cui in motivazione, rigettato nel resto.
Cassa senza rinvio la sentenza d’appello con riferimento alla cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA.
Cassa con rinvio la sentenza d’appello in relazione al secondo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo, terzo, quarto, quinto e sesto profilo del terzo motivo di ricorso.
Rigetta il primo motivo di ricorso in riferimento alla cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA.
Dichiara inammissibile il primo profilo del terzo motivo di ricorso.
Rinvia la causa in relazione al secondo motivo, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME