Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7309 Anno 2026
Civile Sent. Sez. 5 Num. 7309 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/03/2026
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 17073/2018 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa
dall’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE DELLO RAGIONE_SOCIALE (P_IVA)
nonché contro
COMUNE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso la SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Campania, RAGIONE_SOCIALE n. 10114/2017 depositata il 01/12/2017. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
16/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello (nei limiti di cui in motivazione) proposto dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , ‘confermando l’avviso di intimazione in oggetto’ ; la CTP aveva accolto il ricorso della contribuente con annullamento dell’intimazione avente ad oggetto cartelle esattoriali per ICI 2004, 2006 e 2007 e cartelle per Irpef dal 2002 al 2011;
ricorre per cassazione la contribuente con sette motivi di ricorso;
il Comune di Pozzuoli è rimasto intimato;
l’RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso con richiesta di rigetto del ricorso della contribuente;
l’RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso con la richiesta di rigetto del ricorso;
la Procura generale, sostituto procuratore generale NOME COGNOME, ha depositato memoria con richiesta -ribadita in udienza -di accoglimento parziale del ricorso.
…
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta fondato relativamente al primo motivo, assorbito il quinto motivo, infondato nel resto; la sentenza impugnata deve cassarsi relativamente al motivo accolto con la decisione nel merito da parte di questa Corte di legittimità, di conferma della decisione di primo grado sul punto oggetto del primo motivo di ricorso. Le spese in relazione al consolidamento della giurisprudenza, dopo la proposizione del ricorso, possono compensarsi.
Per L’RAGIONE_SOCIALE deve preliminarmente rilevarsi l’inammissibilità della sua costituzione per la presenza di un Avvocato del libero foro. La costituzione della RAGIONE_SOCIALE è avvenuta con un difensore del libero foro e, conseguentemente, deve ritenersi inammissibile (‘Il Protocollo 22 giugno 2017 tra l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE prevede che il patrocinio della prima davanti alla Corte di cassazione è convenzionalmente affidato alla seconda, salvo il caso di conflitto o di dichiarazione di indisponibilità ad assumerlo, a meno che non intervenga l’apposita motivata delibera dell’RAGIONE_SOCIALE prevista dal comma 4 dell’art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933; ne consegue che, in difetto di tali presupposti, la procura è invalidamente conferita dall’RAGIONE_SOCIALE ad un avvocato del libero foro e il ricorso o il controricorso sono dichiarati inammissibili’ Cass. Sez. 3, 20/11/2020, n. 26531, Rv. 661376 -02; vedi anche S.U. n. 30008 del 2019, Rv. 656068; vedi anche Sez. 5, del 5 settembre 2025 n. 24580).
Nel caso di specie vi è stata costituzione con avvocato del libero foro, senza deduzione di alcuno dei presupposti legittimanti la deroga alla regola generale, di patrocinio da parte dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Preliminarmente deve rilevarsi che la decisione impugnata pur indicando il rigetto del ricorso in appello, dell’RAGIONE_SOCIALE, in concreto accoglie l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE con la riforma
della sentenza di primo grado laddove conferma ‘l’avviso di intimazione in oggetto’.
Con il primo motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., art. 38, 54, e 56, d. lgs. 546 del 1992, art. 112, 324, 327 e 333 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ., giudicato interno, in quanto il Comune di Pozzuoli non aveva impugnato la sentenza per i tributi ICI-IMU.
Il motivo è fondato, la mancanza di impugnazione da parte del Comune aveva reso definitivo l’annullamento dell’intimazione di pagamento da parte del giudice di primo grado, per i tributi comunali in oggetto.
La sentenza sul punto deve cassarsi con la decisione nel merito, da parte di questa Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di conferma della decisione di primo grado in relazione ai tributi comunali.
1. Il quinto motivo (violazione e falsa applicazione dell’art.2946, cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), prescrizione dei crediti ICI per l’anno di imposta 2002, risulta assorbito dall’accoglimento del primo motivo.
Il secondo ed il quarto motivo, connessi logicamente, sono infondati. Con il secondo motivo la ricorrente prospetta il giudicato interno per mancata impugnazione e l’erronea considerazione dei documenti (relate di notifiche) prodotte in secondo grado (violazione e falsa applicazione dell’art. 2909, cod. civ. art. 54, 56, 58, d. lgs. 546 del 1992, art. 112, 324, 333 e 346 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.); con il quarto motivo la ricorrente prospetta il giudicato interno per il mancato deposito, nei termini, RAGIONE_SOCIALE notifiche degli atti presupposti (violazione e falsa applicazione dell’art. 58, secondo comma, d. lgs. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.).
L’appellante RAGIONE_SOCIALE aveva contestato , specificamente, la prescrizione dei tributi erariali; la RAGIONE_SOCIALE produceva le notifiche, valutate dalla CTR, in appello. Dallo stesso ricorso introduttivo emerge la produzione documentale (le notifiche) e non la si contesta nel contenuto.
La tardiva costituzione in appello, in violazione dell’art. 23, d. lgs. 5646 del 1992, non comporta certo la decadenza della facoltà di produrre documenti, ma solo la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilev abili d’ufficio: «Nel processo tributario, la violazione del termine previsto dall’art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992 per la costituzione in giudizio della parte resistente comporta esclusivamente la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché permane il diritto RAGIONE_SOCIALE stesso resistente di negare i fatti costitutivi dell’avversa pretesa, di contestare l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE norme di diritto invocate e di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del medesimo d.lgs.» (Cass. Sez. 5, 13/05/2025, n. 12672, Rv. 675044 -01; vedi anche Cass. Sez. 5, 30/01/2019, n. 2585, Rv. 652371 – 01).
Con il terzo motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione degli art. 53, d. lgs. 546 del 1992 e dell’art. 342, primo comma, cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
La CTR non avrebbe rilevato il difetto di specificità dei motivi di appello.
Il motivo è manifestamente infondato in quanto nel processo tributario la specificità dell’appello deve ritenersi sussistente con la riproposizione della posizione dell’ufficio nel grado precedente e nella pretesa tributaria avanzata con l’atto impugnato , e deve valutarsi dal contenuto complessivo dell’impugnazione: «Nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall’art. 53, comma 1, del d.lgs. n.
546 del 1992, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all’art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione» (Cass. Sez. 5, 15/01/2019, n. 707, Rv. 652186 -01; vedi anche Cass. Sez. 5, 21/07/2020, n. 15519, Rv. 658400 -01 e Cass. Sez. 5, 20/12/2018, n. 32954, Rv. 652142 01).
Con il sesto motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione degli art. 112 cod. proc. civ. e 2719 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4. Cod. proc. civ., le copie RAGIONE_SOCIALE notifiche non erano prodotte in originale ed erano state disconosciute (difformità tra copia ed originale).
Il motivo risulta inammissibile.
Non è specificato, nel ricorso per cassazione, dove e quando sarebbe stata contestata la difformità della copia all’originale.
Tuttavia, non risulta nemmeno specificata la natura della eventuale difformità, le specifiche ragioni della contestazione: «In tema di notifica della cartella di pagamento, se l’agente della RAGIONE_SOCIALE produce in giudizio una copia fotostatica della relata di notifica o dell’avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella, il contribuente che intende contestarne la conformità all’originale, ai sensi dell’art. 2719 c.c., ha l’onere di specificare le ragioni dell’asserita difformità, essendo insufficiente, a tal fine, un generico mero disconoscimento» (Cass. Sez. 5, 01/04/2025, n. 8604, Rv. 674477 – 01).
Anche l’ultimo motivo risulta inammissibile (violazione e falsa applicazione art. 60, primo comma, lett. B-bis d.P.R. n. 600 del 1973, art. 19, d. lgs. 546 del 1992, art. 112, 139, e 148, cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod . proc. civ.
Il motivo non è specifico in quanto non rappresenta il tipo di notifica utilizzato dall’ente, se diretta a mezzo posta o tramite Ufficiale giudiziario, al fine di verificare la necessità RAGIONE_SOCIALE raccomandate di avvenuto deposito o di avvenuta notifica.
La controricorrente RAGIONE_SOCIALE evidenzia la notifica diretta a mezzo posta, conseguentemente non risulta necessaria la raccomandata di notizia dell’avvenuta consegna: «In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall’Amministrazione senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza e di deposito presso l’Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell’avviso di giacenza, nel caso in cui l’agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela RAGIONE_SOCIALE preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l’art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell’atto per causa a lui non imputabile)» (Sez. 5 – , Ordinanza n. 10131 del 28/05/2020, Rv. 657732 -01; vedi anche Sez. 5, Ordinanza depositata il 29 novembre 2011 -udienza il 24 settembre 2011, n. 37258).
…
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo del ricorso nei termini di cui in motivazione rigetta nel resto; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito, per le imposte comunali conferma la decisione di primo grado;
spese compensate.
Così deciso in Roma, il 16/10/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME