Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28113 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28113 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 22/10/2025
NOME NOME
RAGIONE_SOCIALE
-intimati -avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. SICILIA, SEZIONE STACCATA CATANIA n. 3171/2020, depositata il 10/06/2020;
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE, in data 9 febbraio 2009, notificava alla RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento (n. 293 2008 0061450411) relativa sia al recupero RAGIONE_SOCIALE somme dovute per il mancato versamento dell’Irap e dell’Ires per l’anno 2004 sia RAGIONE_SOCIALE «somme da condono ex art. 9 legge 289/2002» aventi ad oggetto le
Cartella di pagamento -Benefici ex art. 1, comma 1011, legge n. 296 del 2006 -Giudicato -Ultra-petita
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16644/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato,
-ricorrente – contro
residue rate per adesione al condono tombale di cui alla normativa citata.
Avverso detta cartella la RAGIONE_SOCIALE, in data 6 aprile 2009, proponeva ricorso innanzi alla C.t.p. di Catania.
La contribuente eccepiva, quanto al recupero RAGIONE_SOCIALE somme per adesione al condono, la nullità della cartella per violazione dell’art. 37, comma 44, d.l. n. 223 del 2006 convertito dalla legge n. 248 del 2006 e la decadenza dell’Ufficio per mancato rispetto del termine del 31 dicembre 2008, fissato per la notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle relative alle residue rate. Eccepiva, altresì, l’illegittimità dell’atto di ris cossione per violazione dell’art. 1, comma 1011, legge n. 296 del 2006 , relativo alle agevolazioni concesse a seguito degli eventi sismici che avevano colpito la provincia di Catania nel 2002. Per l’effetto, chiedeva dichiararsi la nullità dell’atto o , comunque, la sua inefficacia.
La C.t.p. rilevava che, per effetto dell’ istanza di definizione ex art. 1, comma 1011, cit., e in pendenza del termine di rateizzazione, non era maturata la decadenza ex art. 37, comma 44, d.l. n. 223 del 2006; che l’Amministrazione non aveva contestato la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 1, comma 1011, cit. Per l’effetto , dichiarava quanto segue: « va confermata la validità formale con l’effetto interruttivo, prescrizioni e decadenza, della cartella impugnata e, in attesa della puntuale definizione RAGIONE_SOCIALE rateizzazioni richieste e non contestate, questa va, medio termine, dichiarata priva di effetti esecutivi». Di conseguenza, «in parziale accoglimento», dichiarava «la sospensione della cartella fino al puntuale e tempestivo pagamento agevolato del debito rateizzato».
Avverso detta sentenza spiegava appello l’RAGIONE_SOCIALE . La RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza di cui all’epigrafe, così statuiva: «in riforma della sentenza impugnata, rigetta l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE, accoglie il ricorso introduttivo ed annulla la cartella di pagamento».
Avverso dett a sentenza l’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, con notifica al difensore indicato nella sentenza impugnata e di tale NOME COGNOME. Entrambi gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
Con ordinanza interlocutoria n. 3295 del 2025 questa Corte disponeva l’acquisizione dei fascicolo di merito.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l’RAGIONE_SOCIALE denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. , dell’art. 324 cod. proc. civ., dell’art. 56 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , dell’art. 112 cod. proc. civ. ; dell’art. 37, comma 44, d.l. 4 luglio 2006 n. 223.
Assume che la sentenza di appello viola il giudicato interno formatosi sulla questione della decadenza, oggetto di giudizio, in quanto la stessa era stata rimessa alla cognizione del giudice di primo grado, il quale l’aveva decisa in senso favorevole all’Ufficio escludendola, e che il relativo capo della sentenza non era stato impugnato dalla RAGIONE_SOCIALE, così divenendo definitivo; che, ciononostante, la RAGIONE_SOCIALE aveva concluso per la decadenza dal potere impositivo ed aveva annullato la cartella.
Con il secondo motivo, denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. , violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in combinato disposto con l’art. 9 legge 27 dicembre 2002 n. 289; denuncia, altresì, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omessa pronuncia su di un fatto decisivo della controversia.
Assume che la RAGIONE_SOCIALE ha omesso di pronunciarsi sulla censura mossa in appello con la quale aveva denunciato, a propria volta, l’omessa pronuncia dei giudici di primo grado in ordine alla somma ingiunta ex art. 9 legge n. 289 del 2002.
3 . Con il terzo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 107 e 108 TFUE e dell’art. 11, par. 1, reg. CE n. 659 del 1999 e della Decisione della Commissione Europea, (2015) 5549 final causa C-82/14 del 14/08/2015, l’erronea applicazione dell’art. 1, comma 665, legge 23 dicembre 2014, n. 190, violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 1011, legge n. 296 del 2006.
Censura la sentenza impugnata per non essersi pronunciata su quanto rilevato in ordine alla necessità di verificare la compatibilità dell’agevolazione richiesta dalla RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 1, comma 1011, legge n. 296 del 2006 con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.
Preliminarmente deve dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per cassazione proposto nei confronti di NOME COGNOME personalmente.
Sia dagli atti di causa che dalla sentenza impugnata non risulta, infatti, che quest’ultimo, rappresentante legale della RAGIONE_SOCIALE, come indicato nel ricorso di primo grado, abbia personalmente preso parte al processo. Non deve, tuttavia provvedersi sulle spese in assenza di attività difensiva dell’intimato.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
5.1. Risulta dagli atti che l ‘Ufficio , con la cartella di pagamento impugnata, aveva intimato alla RAGIONE_SOCIALE sia il pagamento RAGIONE_SOCIALE somme non versate a titolo di Irap ed Ires per l’anno di imposta 2004, sia il recupero RAGIONE_SOCIALE somme dovute ex art. 9 legge n. 289 del 2002. Secondo la prospettazione dell’Ufficio relativa a detta ultima pretesa, la contribuente aveva presentato la dichiarazione di cui all’art. 9 cit., contenente disposizione relativa alla definizione automatica per gli anni pregressi, ma, dopo ave r versato l’importo iniziale contestualmente alla domanda, non aveva provveduto al versamento RAGIONE_SOCIALE ulteriori somme.
La cartella veniva impugnata dalla contribuente la quale assumeva che il pagamento dei tributi era sospeso in virtù del beneficio di cui all’art. 1, comma 1011, legge n. 296 del 2006 in favore d ei soggetti colpiti dagli eventi sismici del 2002 nella Provincia di Catania; che, invece, per le somme dovute in ragione della definizione agevolata di cui all’art. 9 cit. era maturata la decadenza.
La C.t.p. accoglieva solo parzialmente il ricorso. In particolare, dichiarava espressamente la validità formale della cartella; escludeva che fosse maturata quals iasi decadenza e, per l’effetto , dichiarava «la sospensione della cartella fino al puntuale e tempestivo pagamento agevolato del debito rateizzato».
Avverso detta sentenza spiegava appello il solo Ufficio che ribadiva la legittimità della pretesa di tutte le somme e, dunque, con riferimento ad entrambi i titoli. Non risulta, invece, alcun appello incidentale della RAGIONE_SOCIALE contribuente. Ciononostante, la C.t.r., non solo ha rigettato l’appello dell’Ufficio, ma ha anche disposto l’accoglimento del ricorso originario della contribuente, così annullando la cartella che, invece, la C.t.p. aveva soltanto sospeso sino all’integrale pagamento RAGIONE_SOCIALE somme rateizzate.
5.2. La RAGIONE_SOCIALE contribuente, tuttavia -risultata soccombente rispetto alla domanda di annullamento della cartella, essendosi la C.t.p. pronunciata per la sola sospensione sino al tempestivo pagamento RAGIONE_SOCIALE somme rateizzate, e vittoriosa solo rispetto a quella di sospensione della medesima -ove avesse avuto interesse all’accoglimento della domanda di annullamento avrebbe dovuto spiegare appello, eventualmente in via incidentale. Tanto non è avvenuto, ed invero la questione non risulta nemmeno riproposta in secondo grado, sicché la C.t.r., pronunciandosi per l’annullamento della cartella, non solo ha violato il giudicato formatosi per mancata
impugnazione sulla statuizione di regolarità formale della stessa, ma è anche incorsa nel vizio di ultra-petizione.
Il secondo motivo è fondato.
6.1. Deve preliminarmente rilevarsi che, sebbene la censura sia stata ricondotta dal ricorrente ai parametri de ll’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., la medesima va, invece, vagliata in ragione del n. 4 in quanto l’omessa pronuncia è qualificabile come error in procedendo. Va ribadito, in proposito, che l ‘erronea sussunzione della censura non preclude l’ammissibilità del motivo che, nella sua puntuale esposizione, a prescindere dall’imprecisa formulazione della rubrica, è univocamente riferito ad un error in procedendo tale da comportare la nullità della sentenza (al riguardo, cfr. ex multis Cass. 10/06/2022, n. 18876, Cass. 24/11/2021, n. 36546, in motivazione).
L’RAGIONE_SOCIALE, con l’atto di appello , aveva censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva disposto la sospensione della cartella anche con riferimento alle somme dovute per la definizione ex art. 9 legge n. 289 del 2002, sebbene dette ultime non fossero annoverabili tra i versamenti sospesi per effetto degli eventi sismici.
Ciononostante, la C.t.r. ha omesso qualsiasi pronuncia in ordine allo specifica censura.
Il terzo motivo è fondato.
7.1. La Commissione UE, con la decisione n. C(2015) 5549 final del 14/08/2015, ha stabilito all’art. 1 che «Le misure di aiuto di Stato in oggetto (L. 27 dicembre 2012, n. 289, art. 9, comma 17, e successive modifiche e integrazioni; L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, comma 90, e successive modifiche e integrazioni; L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 363, e successive modifiche e integrazioni; L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1011, e successive modifiche e integrazioni; L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 109, e
successive modifiche e integrazioni; D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 6, colma 4-bis e 4-ter, e successive modifiche e integrazioni; L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 33, comma 28, e successive modifiche e integrazioni; e tutti gli atti esecutivi pertinenti previsti dalle leggi sopraccitate), che riducono tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamit à naturali in Italia dal 1990 e cui l’Italia ha dato effetto in maniera illegale in violazione dell’art. 108, Par. 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, sono incompatibili con il mercato interno».
È fatta tuttavia salva (art. 3 dec. cit.) l’ipotesi che si tratti di un «aiuto individuale» che «al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento, (CE) n. 1407/2013 o dal regolamento (CE) n. 717/2014», ovvero dai regolamenti che prevedono gli aiuti cd. de m í nimis (art. 2 decisione cit.), o che, «al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento adottato in applicazione dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98» (sull’applicazione degli artt. 92 e 93 – ora 87 e 88 del Trattato a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali), «o da ogni altro regime di aiuti approvato», ma «fino a concorrenza dell’intensit à̀ massima prevista per questo tipo di aiuti» (art. 2 decisione cit.). (cfr. tra le tante Cass. 08/05/2023, n. 12187).
7.2. Ove il contribuente svolga attivit à̀̀ economica, il giudice di merito è tenuto a verificare in concreto che il beneficio individuale sia in linea con il regolamento de minimis applicabile (artt. 2 e 3 dec. cit.), «tenendo conto, in specie, che la regola, stabilendo una soglia di aiuto al di sotto della quale l’art. 92, n. 1, TFUE, può̀̀ considerarsi inapplicabile, costituisce un’eccezione alla generale disciplina relativa agli aiuti di Stato, sicché quando la soglia dell’irrilevanza dovesse essere superata, il beneficio deve essere negato nella sua interezza» (tra le più recenti Cass. 10/10/2022, n. 29503).
7.3. La decisione della Commissione UE, come su evidenziato, ha preso in esplicita considerazione anche la disciplina di cui alla legge. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1011 su cui si è fondata la sospensione della cartella disposta dalla C.t.p.
Va rilevato, del resto, che il legislatore, con l’art. 1, comma 1011, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha disciplinato le situazioni di omissione e di ritardo nel pagamento dei tributi secondo il piano di rateizzazione previsto dal d.m. 17 maggio 2005, (il comma 1 dell’art. 1 d.m. 17 maggio 2005 prevedeva il differimento del termine di scadenza della sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari, a favore dei soggetti indicati con il d.m. 14 novembre 2002, al 15 dicembre 2005, mentre il comma 2 disponeva che i versamenti non eseguiti per effetto della sospensione fossero effettuati o in unica soluzione entro il 16 dicembre 2005, ovvero, a decorrere da tale ultima data e senza aggravio di sanzioni e di interessi, mediante rateizzazione mensile pari, al massimo, ad otto volte il periodo di sospensione). La disposizione consentiva a coloro che non avevano versato le somme dovute alla scadenza RAGIONE_SOCIALE singole rate, successivamente alla cessazione del periodo di sospensione dei termini (ossia fino al 15 dicembre 2005), di definire la propria posizione entro il 30 giugno 2007, attraverso la corresponsione dell’ammontare dovuto per ciascun tributo, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 50 per cento; la norma ha lasciato ferme le vigenti modalità di rateizzazione (cfr. Cass. 15/04/2015, n. 7583).
Come precisato dalla circolare esplicativa dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 20/E del 2007, poiché la norma in commento consente di sanare gli omessi o tardivi versamenti «ferme restando le vigenti modalità di rateizzazione», deve ritenersi che i contribuenti interessati alla predetta rateizzazione, fermo restando l’obbligo di versamento entro il
30 giugno 2007, potessero dilazionare il pagamento RAGIONE_SOCIALE successive rate non ancora scadute.
Questa Corte ha evidenziato che la disciplina normativa contenuta nell’art. 1, comma 1011, cit. avente natura eccezionale, non si esaurisce nella mera sospensione dei termini (al cessare della quale viene ripristinata la situazione ex ante ) ma viene a regolare ex novo il versamento RAGIONE_SOCIALE somme -che erano già dovute anteriormente o che lo sono divenute nel corso del periodo di sospensione -ridefinendone tempi e modalità (in questi termini, Cass. 30/01/2025, n. 2241 che richiama Cass. n. 7583 del 2015, cit.).
7.4. La C.t.r., pertanto, avrebbe dovuto verificare, anche di ufficio, la compatibilità del beneficio invocato dai ricorrenti con la disciplina degli aiuti di Stato in quanto disciplina cogente per gli ordinamenti interni degli Stati membri, che attribuisce all’esclusiva competenza della Commissione la valutazione circa la compatibilità con il mercato comune di misure di aiuto o di un regime di aiuti.
A tal fine va rammentato che, secondo orientamento consolidato di questa Corte, la sopravvenuta decisione della Commissione Europea è immediatamente applicabile trattandosi, ai sensi dell’art. 288 del T.F.U.E, di atto normativo vincolante e, dunque, di jus superveniens, sicché il giudice, anche di legittimità, è tenuto a dare immediata attuazione, anche d’ufficio, alla nuova regolamentazione della materia oggetto della decisione comunitaria la cui applicazione il giudice nazionale deve attuare anche mediante disapplicazione di norme contrastanti (tra le più recenti, Cass. 23/07/2025, n. 20935).
Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della RAGIONE_SOCIALE, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, la quale provvederà al riesame, fornendo congrua motivazione, e al regolamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso proposto nei confronti di NOME COGNOME, in proprio; accoglie il ricorso proposto nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della RAGIONE_SOCIALE, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, la quale provvederà anche al regolamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME