Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3846 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3846 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso nr. 5477-2024 R.G. proposto da:
ISTITUTO AUTONOMO RAGIONE_SOCIALE DI NAPOLI IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dell’Avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale allegata al ricorso
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresenta ta e difesa dall’Avvocato COGNOME giusta procura speciale allegata al ricorso
-controricorrente-
COMUNE DI COGNOME DI NAPOLI , in persona del Sindaco pro tempore
-intimato- avverso la sentenza n. 5060/2023 della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA CAMPANIA, depositata l’11 /9/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/1/2025 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME
DELL’ORFANO
FATTI DI CAUSA
L’ Istituto Autonomo RAGIONE_SOCIALE della Provincia di Napoli in Liquidazione (di seguito IACP) propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania aveva accolto l’appello di RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli n. 12567/2021, in accoglimento del ricorso proposto dall’IACP avverso l’avviso di accertamento per IMU 2015 emesso dalla Concessionaria per conto del Comune di Giugliano di Napoli.
La Concessionaria resiste con controricorso, il Comune è rimasto intimato.
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis 1) c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Preliminarmente, va rilevata la tardività del controricorso di RAGIONE_SOCIALE perché depositato oltre il termine di cui all’art. 370 c.p.c.
1.2. Infatti, essendo la notificazione del ricorso avvenuta in data 5 marzo 2024, il deposito del controricorso, effettuato in data 2 maggio 2024, risulta avvenuto oltre il termine di quaranta giorni, ex art. 370, comma 1, c.p.c., donde l’improcedibilità del controricorso .
1.3. La tardività del deposito del controricorso nella cancelleria della Corte di cassazione, in quanto effettuato oltre il termine fissato a decorrere dal giorno dalla notificazione, comporta dunque che del controricorso medesimo non possa tenersi conto , ancorché difetti un’espressa previsione
da parte della norma che fissa l’indicato termine, giacché tale sanzione deriva dal sistema, che impone alla parte che intende portare tempestivamente a conoscenza del giudice e del ricorrente le proprie ragioni, presentando memorie prima dell’udienza di d iscussione (o dell’adunanza camerale), di sottostare all’onere processuale che le è imposto (cfr. Cass. n. 18091 del 2005).
2.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., v iolazione dell’art. 2909 c .c. per avere la Corte territoriale riformato la sentenza di primo grado, quanto alla motivazione dell’avviso di accertamento, in mancanza di appello sul punto da parte dell’appellante, nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., violazione dell’art. 112 c.p.c. nella parte in cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva ritenuto, in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non sussistente il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento impugnato .
1.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., v iolazione dell’art.115 c.p.c. per avere la CGT erroneamente accolto l’appello di RAGIONE_SOCIALE assumendo «come non provato da parte di Iacp … che i suoi immobili non abbiano le caratteristiche degli alloggi sociali … fatto storico … allegato in giudizio, non … contestato da controparte e pertanto … provato».
2.1. Le doglianze relative alla violazione del giudicato interno, di cui al primo motivo, sono fondate.
2.2. Il Collegio rileva, infatti, che la sentenza di primo grado, ritualmente trascritta ed allegata al ricorso, è fondata su una doppia ratio decidendi nel merito: la prima è quella relativa al difetto di motivazione dell’atto impugnato, la seconda è quella relativa al riconoscimento della richiesta esenzione dall’IMU stante la natura di alloggi sociali degli immobili di parte ricorrente.
2.3. Dall’esame dell’atto di appello della Concessionaria, parimenti ritualmente trascritto ed allegato al ricorso, emerge che l’appellante non ha censurato la prima ratio con conseguente formazione del giudicato interno sul punto.
2.4. Trattandosi, invero, di pronuncia basata su due distinte rationes decidendi , ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata in punto di validità della citazione, la stessa poteva essere utilmente impugnata solo mediante la censura di entrambe.
2.5. Deve darsi, infatti, seguito all’orientamento di questa Corte secondo cui, qualora il petitum della domanda attrice sia fondato su un duplice ordine di ragioni giuridiche, collegate a presupposti antitetici e formulate in via alternativa o subordinata, la sentenza del giudice del merito che, dopo aver aderito alla prima ragione, esamini ed accolga anche la seconda, al fine di sostenere la decisione pure nel caso in cui la prima possa risultare erronea, non incorre nel vizio di contraddittorietà della motivazione, né contiene, quanto alla causa petendi alternativa o subordinata, un mero obiter dictum , non suscettibile di trasformarsi in giudicato, ma configura una pronuncia basata su due distinte rationes decidendi , ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, che, pertanto, può essere utilmente impugnata solo mediante la censura di entrambe (cfr. Cass. nn. 13880 del 2020, 14740 del 2005).
2.6. Nell’ipotesi in cui, invece, la motivazione ulteriore non sia volta a sorreggere con più argomenti (anche su piani gradati) la decisione di un medesimo aspetto della domanda (ovvero di un ‘ eccezione che si è valorizzata) – aspetto in relazione al quale il gravame avverso la sentenza deve «vincere» tutti quegli argomenti, ciascuno dei quali si pone come autonoma ed autosufficiente ratio decidendi -, come nel caso in esame, ma attenga ad altri aspetti, cioè ad altre domande od eccezioni non solo diverse da quella delibata in via principale, ma il cui esame è per di più precluso al giudice proprio in ragione della natura della questione (di rito) decisa principaliter , le Sezioni Unite, con sentenza n. 3840 del 2007, si sono pronunciate, nel senso della carenza di potere di esame nel merito da parte del giudice che abbia pregiudizialmente dichiarato inammissibile il gravame o la domanda ovvero abbia declinato la propria giurisdizione o competenza, traendo da tale premessa il duplice corollario della inammissibilità (per difetto di interesse) dell ‘ impugnazione proposta dalla parte (anche) contro tali giuridicamente irrilevanti affermazioni sul merito
e dell ‘ ammissibilità dell ‘ impugnazione che censuri la sola statuizione pregiudiziale.
2.7. La circostanza che il gravame della concessionaria non fosse rivolto anche contro la prima ratio decidendi circa la carenza di motivazione dell’atto impugnato aveva dunque determinato l’inammissibilità del gravame per l’esistenza del giudicato sulla ratio decidendi non censurata (cfr. Cass. 13880 del 2020, 14740 del 2005 cit.).
2.8. Il giudice dell’impugnazione, nel decidere la controversia in merito alla spettanza dell’esenzione IMU, si è posto, quindi, in manifesto contrasto con il tenore del giudicato interno formatosi in punto di nullità dell’atto impositivo per carenza di motivazione, non impugnato dall’appellante.
Q uanto precede determina l’assorbimento del secondo motivo di ricorso, con accoglimento del primo motivo e la conseguente cassazione della decisione impugnata senza rinvio ex art. 382, ultimo comma, c.p.c., comma 1, dichiarando inammissibile l’appello della Concessionaria .
Le spese di lite del grado di appello e di legittimità seguono la soccombenza, con condanna della controricorrente e della parte intimata al pagamento degli importi liquidati in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara inammissibile l’appello di RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 12567/2021 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli; condanna la controricorrente e la parte intimata, in solido, al pagamento delle spese sia del grado di appello, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, sia di questo giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi; il tutto oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da