Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8899 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8899 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 33808/2018 R.G., proposto
DA
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME entrambi c on studio in Roma, ove elettivamente domiciliato (indirizzo pec per comunicazioni e notifiche del presente procedimento: EMAIL, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
‘ RAGIONE_SOCIALE (già ‘ RAGIONE_SOCIALE ), con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore , in qualità di agente della riscossione per la Provincia di Roma;
INTIMATA
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Lazio il 23 aprile 2018, n. 2621/06/2018; udita la relazione della causa svolta nelle camere di consiglio non partecipate del 30 gennaio 2025 e, a seguito di
PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO DI AUTOVETTURA NOTIFICA INTIMAZIONE AD ADEMPIERE GIUDICATO INTERNO
riconvocazione, del 18 marzo 2025 dal Dott. NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Lazio il 23 aprile 2018, n. 2621/06/2018, che, in controversia su impugnazione di preavviso di fermo amministrativo n. NUMERO_CARTA su autoveicolo del quale lo stesso era proprietario, a cautela del l’importo di € 5.025,00, in dipendenza di cartella di pagamento n. 09720150008678400, su incarico del Comune di Avellino, ha accolto l’appello proposto dal l” Equitalia RAGIONE_SOCIALE (già ‘ RAGIONE_SOCIALE, nella qualità di agente per la riscossione della Provincia di Roma, nei confronti del medesimo avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma il 4 novembre 2016, n. 24968/22/2016, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.
La Commissione tributaria regionale ha riformato la decisione di prime cure -che aveva accolto il ricorso originario del contribuente – sul rilievo che gli atti presupposti fossero stati regolarmente notificati al contribuente.
L” RAGIONE_SOCIALE‘ è rimasta intimata.
CONSIDERATO CHE:
Il ricorso è affidato a sette motivi.
1.1 Con il primo motivo, si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 ), cod. proc. civ ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 ), cod. proc. civ., per essere stato accolto dal giudice di secondo grado l’appello dell’agente per la riscossione con motivazione meramente apparente.
1.2 Con il secondo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 111, sesto comma, Cost., 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stato accolto dal giudice di secondo grado l’appello de ll’agente per la riscossione con sentenza affetta da nullità per motivazione meramente apparente.
1.3 Con il terzo motivo, si denunciano, al contempo, omessa motivazione ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., per essere stato accolto dal giudice di secondo grado l’appello dell’agente della riscossione senza dare risposta alle eccezioni e difese del contribuente e senza rilevarne l’inammissibilità per l’omessa impugnazione dell’unico capo della decisione a favore del contribuente.
1.4 Con il quarto motivo, si denunciano, al contempo, violazione o falsa applicazione degli artt. 324 e 329 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., nonché nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 324 e 329 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per non essere stata rilevata dal giudice di secondo grado l’inammissibilità dell’appello in conseguenza della formazione del giudicato interno per l’acquiescenza prestata dall’agente della riscossione al l’unico capo della decisione a favore del contribuente (con riguardo alla nullità del preavviso di fermo amministrativo per carenza dell’intimazione a l pagamento).
1.5 Con il quinto motivo, si denunciano, al contempo, violazione o falsa applicazione dell’art. 329 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.,
nonché violazione o falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non essere stata rilevata dal giudice di secondo grado l’inammissibilità dell’appello in conseguenza della formazione del giudicato sulle questioni assorbite dalla decisione di prime cure (con particolare riguardo alla carente motivazione del preavviso di fermo amministrativo in ordine al periculum per la riscossione del credito tributario).
1.6 Con il sesto motivo, si denunciano, al contempo, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., nonché nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di esaminare tutte le eccezioni sollevate dall’appellato .
1.7 Con il settimo motivo, si denunciano, al contemporaneo, omessa motivazione ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., per non essere stato tenuto conto dal giudice di secondo grado che la notifica del preavviso di fermo amministrativo era inesistente o nulla, essendo stata effettuata dall’agente della riscossione a mezzo del servizio postale mediante centro SIN o CMP, e quindi da soggetti non abilitati a compiere tali operazioni, in violazione dell’art. 26 del dPR 29 settembre 1973, n. 602.
Ragioni di pregiudizialità logico-giuridica suggeriscono di esaminare in via prioritaria il quarto motivo, essendo idonea la
dedotta formazione del giudicato interno alla definizione del presente procedimento.
2.1 Il predetto motivo è fondato, derivandone l’assorbimento dei restanti motivi, il cui scrutinio si rivela, pertanto, superfluo ed ultroneo.
2.2 Secondo il tenore della censura, il giudice di secondo grado avrebbe omesso di rilevare , nonostante l’eccezione del contribuente, l’inammissibilità dell’appello proposto dall’agente della riscossione (con la conseguente formazione del giudicato interno) per non aver attinto in alcun modo la ratio decidendi della sentenza di primo grado.
2.3 Come si evince dalla documentazione prodotta in sede di legittimità, la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma il 4 novembre 2016, n. 24968/22/2016, aveva accolto il ricorso originario del contribuente in relazione alla dedotta nullità del preavviso di fermo amministrativo dell’autoveicolo il cui annullamento esauriva il petitum impugnatorio – a causa della carenza di preventiva intimazione ad adempiere dopo il decorso di oltre un anno dalla notifica della prodromica cartella di pagamento (in base al secondo motivo illustrato alle pagine 5 e 6 del ricorso originario).
In particolare, secondo la trascrizione fattane dallo stesso agente della riscossione nell’atto di appello , la decisione di prime cure era esclusivamente fondata sulla seguente argomentazione: « Per quanto in atti, il ricorso è da accogliere. La dedotta censura afferente la mancata prescritta intimazione, con conseguenziale decadenza dal potere di procedere al fermo (…) appare infatti da sola sufficiente a determinare la caducazione dell’atto gravato ».
A fronte di tale motivazione, l’atto di appello è stato interamente incentrato -attraverso una ridondante sequenza
di massime riferibili a vari precedenti della giurisprudenza di legittimità – sulla regolarità della notifica della prodromica cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA dalla quale, a suo dire, conseguirebbe la legittimità del successivo preavviso di fermo amministrativo n. NUMERO_CARTA senza investire con un’apposit a c ensura l’affermata nullità del preavviso di fermo amministrativo per la carenza della preventiva intimazione ad adempiere, che costituiva il nucleo essenziale della sentenza appellata.
2.4 Ne deriva che, n on essendo stata aggredita l’unica ratio decidendi della sentenza di prime cure , l’appello era inammissibile con l ‘inevitabile formazione del giudicato interno sul decisum (artt. 324 e 329 cod. proc. civ., 2909 cod. civ.).
Tuttavia, nonostante la specifica eccezione dell’appellato (come pure risulta dalla sintetica esposizione delle vicende processuali nella sentenza impugnata), il giudice di secondo grado si è laconicamente limitato ad affermare, senza fornire alcuna giustificazione al riguardo, che: « Non risulta che l’Agenzia della Riscossione sia acquiescente, come sostenuto dal contribuente, anzi l’opposto ».
2.5 Peraltro, l’eventuale inammissibilità dell’appello, che non sia stata rilevata dal giudice di secondo grado, ben può essere fatta valere dalla parte appellata come specifico motivo di ricorso (principale o incidentale) per cassazione (Cass., Sez. 6^-5, 19 ottobre 2021, n. 28825).
Del pari, il giudicato interno eventualmente formatosi a seguito della sentenza di primo grado può essere rilevato anche d’ufficio in sede di legittimità, a meno che il giudice di secondo grado non abbia deciso, pur se implicitamente, sulla portata dell’atto di appello e, quindi, sull’esistenza o meno del suddetto giudicato, poiché, in tal caso, la pronuncia non può
essere rimossa se non per effetto di espressa impugnazione, restando altrimenti preclusa ogni questione al riguardo (Cass., Sez. 2^, 21 febbraio 2019, n. 5133; Cass., Sez. 5^, 10 ottobre 2019, n. 25493; Cass., Sez. 1^, 14 ottobre 2021, n. 27978; Cass., Sez. Trib., 16 dicembre 2022, n. 36910; Cass., Sez. 2^, 2 ottobre 2023, n. 27773; Cass., Sez. Trib., 23 febbraio 2024, n. 4873; Cass., Sez. Trib., 22 ottobre 2024, n. 27326).
2.6 Pertanto, la preclusione pro iudicato avrebbe dovuto indurre il giudice del gravame a dichiarare, in applicazione del combinato disposto degli artt. 324 e 329 cod. proc. civ., l’inammissibilità dell’appello, non essendo stata fatta oggetto di impugnazione la ragione posta dal giudice di primo grado a fondamento della propria decisione. Non averlo fatto vizia irrimediabilmente la sentenza di secondo grado in quanto essa, estendendo indebitamente il proprio sindacato oltre i limiti imposti dal gravame proposto, ha adottato la propria decisione in chiara violazione del principio tantum devolutum quantum appellatum .
Alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi la fondatezza del quarto motivo e l’assorbimento dei restanti motivi, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio in relazione al motivo accolto per l’inammissibilità dell’appello; difatti, il processo non poteva essere proseguito (art. 382, terzo comma, cod. proc. civ.) con conseguente definitività della sentenza di primo grado.
Le spese dei giudizi di merito possono essere interamente compensate tra le parti in ragione sia dell’andamento processuale che della rilevabilità ex officio della questione pregiudiziale, mentre le spese del giudizio di legittimità
seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo e dichiara l’assorbimento dei restanti motivi; cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara l’inammissibilità dell’appello; compensa tra le parti le spese dei giudizi di merito; condanna l’intimata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del ricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 1.800,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge.
Così deciso a Roma nelle camere di consiglio del 30 gennaio