Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 27094 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 27094 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/10/2024
sul ricorso 23546/2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende
– ricorrente –
contro
REGIONE CAMPANIA, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende
-controricorrente – avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA n. 1315/2021 depositata il 11/02/2021;
udita la relazione della causa svolta all’adunanza non partecipata del 24/09/2024 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione avverso l’epigrafata sentenza con la quale la Commissione Tributaria Regionale Campania, attinta in appello per la riforma della decisione che in primo grado aveva respinto l’impugnazione della COGNOME a fronte dell’ingiunzione notificatale dalla Regione Campania per il pagamento del contributo ambientale dovuto per l’attività estrattiva, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario richiamandosi al principio in tal senso affermato da SS.UU. 1182/2020.
Il mezzo azionato dalla RAGIONE_SOCIALE si vale di un solo motivo, seguito da memoria, al quale replica con controricorso l’intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’unico motivo di ricorso, con cui si lamenta l’erroneità dell’impugnato pronunciamento per violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., degli artt. 37 e 38 cod. proc. civ. e dell’art. 3 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 perché, declinando la propria giurisdizione, la CTR Campania aveva ignorato il giudicato implicito formatosi sulla giurisdizione a seguito della decisione nel merito del ricorso pronunciata dal giudice di primo grado, atteso che riguardo ad essa nessuna contestazione era stata sollevata dalle parti nel giudizio di appello, è fondato e va pertanto accolto.
Fermo, infatti, nella specie, che il giudice di primo grado ebbe a decidere la causa avanti a sé pronunciando nel merito e che la statuizione così implicitamente enunciata in punto di giurisdizione non è stata contestata da alcune delle parti, va infatti ricordato che è stabile insegnamento di questa Corte che «allorché il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione e le parti abbiano prestato
acquiescenza, non contestando la relativa sentenza sotto tale profilo, non è consentito al giudice della successiva fase impugnatoria rilevare d’ufficio il difetto di giurisdizione, trattandosi di questione ormai coperta dal giudicato implicito» (Cass., Sez. U, 20/11/2008, n. 27531; Cass., Sez. IV, 20/03/2013, n. 6966: Cass., Sez. 3, 28/09/2011, n. 19792).
Né l’assorbenza di questo rilievo è revocabile in dubbio considerando che l’enunciato pronunciato dal giudice d’appello, allorché ha ritenuto di dover dichiarare il difetto della propria giurisdizione in materia, riflette esattamente un principio stabilmente affermato dalle SS.UU. di questa Corte, sicché, in diritto, la decisione impugnata è senz’altro corretta, ma questo è uno di quei casi in cui la forza del giudicato sopravanza la correttezza nel merito della decisione di diritto, tanto che si può ben dire, ripetendo un antico brocardo, che “res iudicata facit de albo nigrum …”.
Il ricorso va dunque accolto, la sentenza impugnata va conseguentemente cassata e la causa va rinviata alla CTR -ora Corte di Giustizia Tributaria di II grado -pronunciante per il dovuto seguito.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 24 settembre 2024.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOMENOME COGNOME