Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2580 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2580 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5364/2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale allegata al ricorso, da ll’AVV_NOTAIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale
CARTELLE DI PAGAMENTO
dello Stato, presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla INDIRIZZO;
-controricorrente –
Avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DEL LAZIO n. 4715/2023, depositata in data 2/8/2023;
Udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025;
Fatti di causa
Con ricorso avanti al Tribunale di Roma R.G. 80684/2018 la RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi, anche ‘la società ricorrente ‘ ) proponeva opposizione all’esecuzione con riferimento al pignoramento di un credito di € 11.958,79 della società contribuente verso il RAGIONE_SOCIALE.
La pretesa tributaria si fondava sulla riscossione di € 63.538,39 (di cui € 32.568,77 per tributi non riscossi e sanzioni ed € 29.119,04 per interessi), nascente da numerose cartelle esattoriali.
La società ricorrente rilevava l’omessa notifica dell’avviso di intimazione, precedente all’inizio dell’esecuzione, e la prescrizione ed inesigibilità dei crediti azionati, nonché la violazione dell’art. 48 bis DPR 602/1973, quindi l’impignorabilità del credito.
All’esito della discussione sull’istanza di sospensione dell’esecuzione con ordinanza del 15 maggio 2019 il Tribunale di Roma R.G. 80684/ 2018 AVV_NOTAIO rigettava la stessa, assumendo che i motivi di opposizione (omessa notifica dell’avviso di intimazione e RAGIONE_SOCIALE cartelle -prescrizione avente ad oggetto crediti tributari) dovessero essere rimessi alla giurisdizione tributaria.
In particolare, il Tribunale di Roma con la sua ordinanza assumeva che ‘q uanto alla dedotta prescrizione dei crediti, occorre ricordare come un
tale vizio, laddove si verta in merito a tributi e vi sia prova di avvenuta notifica dell’avviso di intimazione, non possa essere validamente sollevato dinanzi alla giurisdizione ordinaria, a norma dell’art. 57 del D.P.R. 602/1973 ‘, e assegnava termine sino al 22 luglio 2019 per l’eventuale inizio del giudizio di merito.
Sulla scorta del rilievo di attribuzione del contenzioso alla giurisdizione tributaria, il RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Roma, reiterando l’opposizione all’esecuzione avverso le cartelle esattoriali, sottese al presente giudizio, e domandandone l’annullamento per intervenuta estinzione dei crediti tributari stante la sopravvenuta prescrizione in itinere , breve quinquennale e in subordine quella ordinaria decennale, maturata a decorrere dalla data della notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle esattoriali, e in alcuni casi per l’annullamento d’ufficio ex art. 4 del D.L. 119/2018.
Con la sentenza n. 9583/2020, depositata l’1 dicembre 2020, non notificata, nel procedimento R.G. 16222/2019 la Commissione Tributaria Provinciale di Roma Sez. 18 dichiarava inammissibile il ricorso e condannava il ricorrente alle spese di lite in favore del procuratore antistatario dell’RAGIONE_SOCIALE, liquidate in complessivi € 1.500,00.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE appellava la predetta sentenza avanti la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, allora ancora Commissione Tributaria Regionale, per i seguenti motivi:
Nullità e/o errore per violazione e/o falsa applicazione della normativa sub artt. 18,21, 22, 24 D.LGS 546/1992 in tema di ammissibilità del ricorso con illogicità manifesta.
Nullità per omessa motivazione con violazione di legge sub art. 111 costituzione e artt. 132 e 360 c.p.c. nonché dell’art. 36 D. Lgs. 546/1992, laddove il Giudice tributario di primo grado ometteva del tutto l’esame dell’eccepita prescrizione RAGIONE_SOCIALE cartelle e produceva una
motivazione inidonea a consentire l’individuazione del procedimento logico adottato per giungere alla individuazione della norma applicabile al caso oggetto di causa. Ipotesi dunque di motivazione apparente.
3. Violazione e/o omessa applicazione dell’art. 4 D.L. 119/2018 conv.
in Legge 136 del 2018, oltre all’omesso esame su di un punto decisivo della controversia per omessa applicazione della normativa sopravvenuta, che aveva determinato l’annullamento ex lege di alcune cartelle esattoriali.
4. L’omesso esame e valutazione di documenti, determinanti per la decisione della controversia, errore e/o travisamento di fatti e documenti probatori, omessa e/o insufficiente motivazione, nonché violazione di legge sub art. 2946 c.c. e art. 2947 c.c. laddove il Giudice di prima istanza non analizzava alcun elemento temporale, dedotto dal ricorrente, inerente alla sopravvenuta prescrizione RAGIONE_SOCIALE cartelle sottese al pignoramento ed invece assumeva apoditticamente come la notificazione RAGIONE_SOCIALE stesse, ma anche degli atti di intimazione, successivi, fosse idonea ad interrompere la prescrizione.
All’esito della discussione in pubblica udienza del 22 giugno 2023 e del dispositivo, con sentenza 4715/2023, depositata in forma integrale con le motivazioni il 2 agosto 2023, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio rigettava l’appello .
Avverso la sentenza d’appello, la società propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Resiste l’RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Il Consigliere delegato ha proposto la decisione accelerata della controversia, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ma il contribuente ha chiesto la decisione nelle forme ordinarie, depositando anche memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.
Ragioni della decisione
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione dell’art. 360 n. 1 c.p.c. e dell’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 -Omessa eccezione ‘ex officio’ del difetto di giurisdizione , attribuibile al giudice ordinario -Falsa applicazione dell’art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 ed art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 -Violazione del principio generale del giusto processo ex art. 111 Cost.’ , la società ricorrente ha dedotto che le Commissioni tributarie hanno piena giurisdizione sul rapporto dell’obbligazione tributaria e non una semplice competenza specializzata nell’ambito della giurisdizione ordinaria, sicché la divisione RAGIONE_SOCIALE materie comporta non una ripartizione di competenza, ma una questione di giurisdizione.
All’esposto principio si ispira l’articolo 3, primo comma, del Dlgs n. 546/1992, il quale ribadisce la regola stabilita dall’articolo 37 cpc, affermando che il difetto di giurisdizione RAGIONE_SOCIALE Commissioni tributarie è rilevato anche di ufficio, in ogni stato e grado del processo. Si tratterebbe quindi di materia sottratta alla disponibilità RAGIONE_SOCIALE parti, le quali possono prospettarla al giudice, che è libero di decidere, non essendo vincolato dalle richieste RAGIONE_SOCIALE stesse parti. Se il giudice tributario rileva che la causa, oggetto della sua decisione, attiene a una materia che non appartiene alla sua giurisdizione deve dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, per l’impossibilità di decidere la causa, perché questa non rientra nell’ambito del proprio potere decisorio. Il che vuol dire che la Commissione può dichiarare il difetto di giurisdizione in qualsiasi stato e grado del processo.
Lo stato (fase) del processo indicherebbe, secondo la ricorrente, che in qualsiasi momento del processo la Commissione tributaria potrebbe dichiarare il proprio difetto di giurisdizione. Dunque, il difetto di giurisdizione sarebbe rilevabile in ogni stato e grado del processo, e quindi anche in sede di rinvio, finché non interviene il giudicato.
Per espressa previsione normativa si applica, anche nel processo tributario, l’articolo 59 della legge n. 69/2009, secondo cui il giudice che dichiara il proprio difetto di giurisdizione deve indicare il giudice che ritiene munito di giurisdizione. A fronte di tale dichiarazione, la causa proposta al giudice dichiaratosi carente di giurisdizione deve essere riassunta, davanti al nuovo giudice, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato del provvedimento che dichiara il difetto di giu risdizione. Nel giudizio riassunto ‘sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall’instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute’.
Orbene, nella fattispecie in esame le Corti di Giustizia tributaria dei precedenti gradi sarebbero incorse nella violazione dell’art. 3, primo comma, del Dlgs n. 546/1992, per omesso rilievo ex officio del proprio difetto di giurisdizione.
Il rilievo d’ ufficio in esame è infatti pregiudiziale alla decisione in ordine all’inammissibilità del ricorso secondo l’inquadramento normativo RAGIONE_SOCIALE impugnazioni dell’art. 19, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992.
Pertanto, i giudici dei precedenti gradi avrebbero fatto falsa applicazione dell’art. 57 D.P.R. 602/1992, incamerando la decisione del ricorso come se lo stesso fosse stato proposto direttamente al Giudice Tributario, senza avvedersi che invece lo stesso era frutto di una rimessione nel merito della causa da parte del Tribunale di Roma in funzione di Giudice dell’Esecuzione, spogliatosi della giurisdizione per attribuirla al Giudice Tributario.
Tale circostanza, non esaminata dalle Corti di Giustizia Tributaria dei precedenti gradi, sarebbe stata agevolmente rilevabile dall’ordinanza del 15 maggio 2019 con cui il Tribunale di Roma R.G. 80684/ 2018 AVV_NOTAIO rigettava la domanda, assumendo con funzione
anticipatoria, che i motivi di opposizione (omessa notifica dell’avviso di intimazione e RAGIONE_SOCIALE cartelle -prescrizione avente ad oggetto crediti tributari) dovessero essere rimessi alla giurisdizione tributaria: in particolare che <>.
Tale passaggio, determinante ai fini della questione pregiudiziale sulla giurisdizione, era stato inoltre rappresentato nel ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Roma, dove a pag. 2-3, si legge <>. Pertanto, laddove la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio – e in ipotesi quella del primo grado di Roma – avessero ritenuto il ricorso estraneo al perimetro della loro giurisdizione, le stesse avrebbero dovuto fare corretta applicazione dell’art. 57 d.P.R. n. 602 del 1973 in materia di opposizioni all’esecuzione, alla stregua della sentenza n. 114 del 2018 della Corte Costituzionale, e sollevare in via pregiudiziale il loro difetto di giurisdizione senza provvedere in ordine al merito ed alle spese del giudizio, rimettendo il ricorrente in termini per riassumere avanti al Giudice Ordinario, nella fattispecie il Tribunale di Roma.
Avrebbero altresì potuto sollevare d’ufficio il conflitto di giurisdizione e rimettere alla Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione.
In buona sostanza le Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado avrebbero, per la società ricorrente, disatteso l’art. 111 Cost., sviando l’applicazione del principio generale del giusto processo.
Occorrerebbe quindi, per la società ricorrente, ‘ sottoporre in questa sede alla Suprema Corte di Cassazione di appurare la violazione della normativa, che governa la questione in esame, e riformare le sentenze dei precedenti gradi anche in ordine alla condanna alle spese di lite, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione collegiale, affinché eccepisca il difetto di giurisdizione del Giudice Tributario e rimetta integralmente la causa al Tribunale di Roma in funzione del giudice dell’Esecuzione sulla scorta del principio di diritto e di legge (art. 57 d.P.R. n. 602 del 1973) per cui le opposizioni all’esecuzione inerenti a fatti estintivi, modificativi o atti dell’esecuzione, a valle della notificazione della cartella esattoriale , rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario ‘ .
1.1. Il motivo è inammissibile.
Dopo la translatio iudicii al giudice tributario, l’odierna ricorrente (quand’anche si voglia ritenere che sarebbe stata legittimata a proporlo, nonostante che la riassunzione dinanzi alla C.T.P. di Roma fosse avvenuta per suo impulso) non ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione, mentre il giudice tributario, dichiarando inammissibile il ricorso, ha ritenuto implicitamente sussistente la sua giurisdizione in subiecta materia .
Orbene, non avendo contestato la società ricorrente la giurisdizione del giudice tributario nemmeno con l’atto di appello, sulla sussistenza della giurisdizione in capo al plesso tributario si è formato il giudicato implicito (essendo la sussistenza della giurisdizione il presupposto processuale affinché il giudice si pronunci sul ricorso, anche ritenendolo
inammissibile in rito), con la conseguenza che né il giudice tributario di appello avrebbe potuto rilevare il difetto di giurisdizione, né l’odierna ricorrente può, in sede di ricorso per cassazione, contestare la sussistenza della giurisdizione in capo al giudice tributario (cfr. SS.UU., n. 21972/2021 e gli altri arresti ivi citati).
2.Con il secondo motivo di ricorso, proposto in subordine, rubricato ‘ Art. 360 n. 3 c.p.c. Violazione e/o falsa applicazione di legge sub artt. 91 e 92 comma 2 c.p.c.’ , la società ricorrente si duole che il giudice di primo grado e di secondo grado non abbiano disposto la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese.
2.1. Il motivo è inammissibile.
La compensazione RAGIONE_SOCIALE spese è oggetto di un potere discrezionale del giudice, il cui esercizio costituisce una deroga alla regola generale secondo la quale le spese, in base al principio di causalità, seguono la soccombenza.
Nel caso di specie, la società ricorrente è rimasta soccombente sia in primo che in secondo grado, e correttamente i giudici di merito hanno regolato le spese in base alla soccombenza, senza che fosse necessario motivare circa il mancato esercizio del potere di compensazione (Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 11329 del 26/04/2019, Rv. 653610 – 01; Cass., Sez. U, Sentenza n. 14989 del 15/07/2005, Rv. 582306 – 01).
Peraltro, deve rilevarsi che, con riferimento alla sentenza di primo grado, confermata nel secondo grado, la contestazione in sede di legittimità del capo relativo alle spese è preclusa dalla circostanza che la odierna ricorrente non ha specificamente dedotto , nell’odierno ricorso, di aver proposto appello, quantomeno con un motivo in subordine, con precipuo riferimento alla regolazione RAGIONE_SOCIALE spese contenuta nella sentenza di primo grado, sicché la mancata compensazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio dinanzi alla C.T.P. è coperta da
giudicato interno (Cass., Sez. 3 -, Ordinanza n. 16526 del 13/06/2024, Rv. 671298 – 03).
3.Il ricorso è inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
La società ricorrente va altresì condannata al pagamento RAGIONE_SOCIALE somme rispettivamente previste nell’art . 96, commi 3 e 4 c.p.c., liquidate in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio, che si liquidano in euro duemilaquattrocento per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Condanna RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, della somma di euro milleduecento.
Condanna RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, della somma di euro cinquecento.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, d à atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025.
Il Presidente (NOME COGNOME)