Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15789 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15789 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 12/06/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere – rel.-
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
Ud. 11/04/2025
SPESE GIUDIZIO – IMPUGNAZIONE ESTRATTO RUOLO – GIUDICATO IMPLICITO
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 10459/2022 del ruolo generale, proposto
DA
NOME (codice fiscale CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina da considerarsi poste in calce poste al ricorso, dall’avv. NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– RICORRENTE –
CONTRO
l ‘A RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE, in persona del Direttore pro tempore.
– INTIMATA – per la cassazione della sentenza n. 1226/5/2022 della Commissione tributaria regionale del Lazio depositata in data 15 marzo 2022.
UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio celebratasi in data 11 aprile 2025. Numero sezionale 2701/2025 Numero di raccolta generale 15789/2025 Data pubblicazione 12/06/2025
CONSIDERATO CHE
oggetto di controversia è la liquidazione delle spese di giudizio adottata dalla suindicata pronuncia con cui il Giudice regionale, chiamato a decidere sull’appello interposto dalla contribuente avverso la sentenza n. 15327/23/2019 della Commissione tributaria provinciale di Roma nella parte in cui aveva compensato le spese di giudizio, in riforma parziale di detta pronuncia, lo accoglieva, condannando L’Agenzia delle Entrate -Riscossione « al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in complessive € 600,00 da distrarsi in favore dell’Avv. NOME COGNOME dichiaratosi antistatario» (così nella sentenza impugnata);
avverso tale pronuncia NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, notificandolo in data 26 aprile 2022, formulando un unico motivo d’impugnazione, depositando in data 26 marzo 2025 memoria ex art. 380bis .1., c.p.c.;
l’Agenzia delle Entrate -Riscossione è restata intimata;
RITENUTO CHE
con l’unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 37/2018, e dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992, assumendo l’erroneità della pronuncia impugnata per avere liquidato in termini omnicomprensivi le spese dei due gradi di giudizio, in misura, peraltro, inferiore ai minimi tariffari, segnalando che, in relazione al valore della controversia (corrispondente per il primo grado allo scaglione tra 1.100,01 € a 5.200,01 € e per il secondo grado tra
1.100,01 € e 5.200 €), i compensi medi e minimi per il primo grado ammontavano, rispettivamente a 2.025,00 € e 2.290,00 €, mentre per il grado di appello corrispondevano a 1.067,00 € e 1.228,00 €; Numero di raccolta generale 15789/2025 Data pubblicazione 12/06/2025
si apprende dal contenuto dell’impugnazione in esame che l’originario oggetto del contendere riguardava le pretese consacrate nei ruoli esattoriali, di cui l’istante assumeva essere venuto occasionalmente a conoscenza, per cui impugnava le relative cartelle di pagamento che sosteneva non esserle mai stata notificate;
2.2. il primo giudice accoglieva il ricorso, per prescrizione dei crediti e compensava le spese di giudizio;
2.3. la Commissione regionale pronunciava nei termini sopra esposti;
con la memoria di cui all’art. 380 -bis .1. c.p.c. la difesa della ricorrente ha sostenuto la sussistenza di un giudicato interno implicito sul tema dell’ammissibilità del ricorso originario ad onta della previsione dell’art. 3 -bis d.l. 146/2021 (introdotto dalla legge di conversione n. 215/2021, che ha inserito il comma 4bis nell’art. 12 d.P.R. 602/1973) e dell’interpretazione della citata disposizione, anche in ordine alla sua applicabilità nei giudizi pendenti, fornita dalla pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (v. Cass. n. 26283/2022);
sul tema, in tesi dirimente, si registrano vari orientamenti di questa Corte, in parte citati dalla ricorrente (Cass. 19654/2024; Cass. 3812/2023; Cass. 18001/2024 e Casas. 17989/2024), a cui si aggiungono altre pronunce (tra tutte v. Cass. 30952/2024 e le varie pronunce ivi menzionate; Cass. 292/2025);
con ordinanza 6271/2025 questa Sezione, nel dar conto dei vari orientamenti sviluppati sul tema, ha segnato che con ordinanza
Numero sezionale 2701/2025
interlocutoria 17925/2024, è stata rimessa alle Sezioni unite la questione relativa alla sussistenza del giudicato interno, in relazione al mancato esame di questione pregiudiziale di rito non rilevata nel precedente grado di giudizio nonché in merito alla rilevabilità d’ufficio nel successivo grado di giudizio, per cui ha ritenuto opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite; Numero di raccolta generale 15789/2025 Data pubblicazione 12/06/2025
che per i medesimi motivi anche al presenta causa va rinviata a nuovo ruolo;
P.Q.M.
la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione elle Sezioni Unite sulla questione posta dall’ordinanza interlocutoria n. 17925/2024.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 aprile 2025.
IL PRESIDENTE
NOME COGNOME