Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15786 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15786 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 12/06/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere – rel.-
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
Ud. 11/04/2025
SPESE GIUDIZIO – IMPUGNAZIONE ESTRATTO RUOLO – GIUDICATO IMPLICITO
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 15993/2022 del ruolo generale, proposto
DA
COGNOME COGNOME NOME (codice fiscale CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina da considerarsi poste in calce poste al ricorso, dall’avv. NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– RICORRENTE –
CONTRO
ROMA CAPITALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina da considerarsi poste in calce al controricorso, dall’avv. NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE).
per la cassazione della sentenza n. 1494/4/2022ella Commissione tributaria regionale del Lazio depositata in data 29 marzo 2022. UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME Numero sezionale 2706/2025 Numero di raccolta generale 15786/2025 Data pubblicazione 12/06/2025
nella camera di consiglio celebratasi in data 11 aprile 2025.
CONSIDERATO CHE:
oggetto di controversia è la suindicata pronuncia con cui il Giudice regionale rigettava l’appello interposto dal contribuente avverso la sentenza n. 1547/35/2020 della Commissione tributaria provinciale di Roma, considerando che i minimi tariffari in tema di spese di giudizio fossero derogabili, compensando le spese del giudizio di appello in ragione della ritenuta novità della questione;
avverso tale pronuncia NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione notificandolo in data 23 giugno 2022, formulando un unico motivo d’impugnazione, depositando in data 26 marzo 2025 memoria ex art. 380bis .1., c.p.c.
Roma Capitale resisteva con controricorso notificato il 1 settembre 2022;
RITENUTO CHE:
con l’unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 37/2018, e dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992, assumendo l’erroneità della pronuncia impugnata per aver rigettato l’appello, ritenendo che i minimi tariffari di cui alle tabelle dei menzionato decreti fossero derogabili, con ciò confermando la decisione del primo Giudice che aveva liquidato le spese con importo inferiore al predetto limite;
Numero di raccolta generale 15786/2025
si apprende dal contenuto dell’impugnazione in esame che l’originario oggetto del contendere riguardava le pretese consacrate nei ruoli esattoriali, di cui l’istante assumeva essere venuto occasionalmente a conoscenza, per cui impugnava le relative cartelle di pagamento che sosteneva non esserle mai stata notificate; Data pubblicazione 12/06/2025
2.2. il primo giudice accoglieva il ricorso per la ritenuta prescrizione delle residue pretese e liquidava la somma di 100,00 € a titolo di spese giudiziali a fronte di un valore della controversia di 499,04 €
2.3. la Commissione regionale pronunciava nei termini sopra esposti;
con la memoria di cui all’art. 380 -bis .1. c.p.c. la difesa della ricorrente ha sostenuto la sussistenza di un giudicato interno implicito sul tema dell’ammissibilità del ricorso originario ad onta della previsione dell’art. 3 -bis d.l. 146/2021 (introdotto dalla legge di conversione n. 215/2021, che ha inserito il comma 4bis nell’art. 12 d.P.R. 602/1973) e dell’interpretazione della citata disposizione, anche in ordine alla sua applicabilità nei giudizi pendenti, fornita dalla pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (v. Cass. n. 26283/2022);
sul tema, in tesi dirimente, si registrano vari orientamenti di questa Corte, in pate citati dalla ricorrente (Cass. 19654/2024; Cass. 3812/2023; Cass. 18001/2024 e Casas. 17989/2024), a cui si aggiungono altre pronunce (tra tutte v. Cass. 30952/2024 e le varie pronunce ivi menzionate; Cass. 292/2025);
con ordinanza n. 6271/2025 questa Sezione, nel dar conto dei vari orientamenti sviluppati sul tema, ha segnato che con ordinanza interlocutoria n. 17925/2024, è stata rimessa alle Sezioni unite la questione relativa alla sussistenza del giudicato interno, in
Numero sezionale 2706/2025
relazione al mancato esame di questione pregiudiziale di rito non rilevata nel precedente grado di giudizio nonché in merito alla rilevabilità d’ufficio nel successivo grado di giudizio, per cui ha ritenuto opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite; Numero di raccolta generale 15786/2025 Data pubblicazione 12/06/2025
che per i medesimi motivi anche al presenta causa va rinviata a nuovo ruolo;
P.Q.M.
la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione elle Sezioni Unite sulla questione posta dall’ordinanza interlocutoria n. 17925/2024.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 aprile 2025.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME