Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33286 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33286 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26042/2021 R.G. proposto da: NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB. REG. CALABRIA n. 2773/2021 depositata il 10/08/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, con istanza di sollecito del 3/05/2013, chiedeva all’RAGIONE_SOCIALE il rimborso di importi versati a titolo di Irpef a partire dall’anno 2000, affermando di essere ancora
nei termini di legge per adire la Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE avverso il silenzio rifiuto in relazione all’istanza di rimborso a suo tempo presentata con raccomandata del 13/12/2004.
Avverso il silenzio-rifiuto formatosi in merito alla predetta istanza, proponeva ricorso avanti alla Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE si costituiva in giudizio, contestando la richiesta della ricorrente.
La Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza n. 1192/04/15 accoglieva il ricorso nel merito, ritenendo fondata la richiesta di rimborso di somme Irpef trattenute illegittimamente, dopo averne dichiarato l’ammissibilità, in quanto tra la prima istanza del 2004 e la presentazione del ricorso nel 2013 non era trascorso il termine ordinario decennale di prescrizione.
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE proponeva appello avverso la sentenza della Commissione RAGIONE_SOCIALE, eccependo: l’inidoneità della istanza di rimborso perché generica; la violazione del ne bis in idem in quanto l’appellata aveva già adito la Commissione Tributaria per ottenere il rimborso e la richiesta era stata dichiarata inammissibile; la violazione del contraddittorio per mancata comunicazione della fissazione dell’udienza di merito.
La Commissione Tributaria Regionale, con sentenza n.923/18 dell’ 08/05/18 rigettava l’appello.
Avverso detta sentenza l’RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per Cassazione, lamentando l’omessa pronuncia da parte della Commissione Regionale sulla eccezione di violazione del ne bis in idem.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 16237/2020 del 29/07/2020, ha accolto il ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE in riferimento al primo motivo per non essersi la
Commissione Tributaria Regionale della Calabria pronunciata espressamente sulla eccezione del ne bis in idem, essendosi in precedenza formato il giudicato sulla questione controversa in causa, sollevata dall’RAGIONE_SOCIALE nell’atto di appello, ed ha quindi cassato la sentenza con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria in diversa composizione.
A seguito di riassunzione del giudizio da parte della contribuente, la CTR della Calabria, con sentenza n. 2773/2021, depositata il 10/08/2021, ha accolto l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, osservando che in relazione alla stessa richiesta di rimborso la contribuente aveva già impugnato il ‘silenzio rifiuto’ dell’Amministrazione e che le Commissioni Tributarie, sia di primo sia che di secondo grado, avevano emesso due sentenze favorevoli all’amministrazione.
Avverso la predetta sentenza ricorre la contribuente, con due motivi, illustrati da memoria difensiva ex art. 380.1 bis cod. proc. civ.
Resiste l’Amministrazione con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, rubricato ‘Violazione D.lgs. 546 del 1992, art. 21, comma 2; Violazione e falsa applicazione art. 2909 c.c.’, proposto in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c., la ricorrente lamenta che erroneamente la CTR avrebbe dichiarato l’inammissibilità del ricorso in quanto il primo ricorso sarebbe stato rigettato con pronuncia in rito, senza esame del merito, e che dunque non si sarebbe formato sulla domanda di rimborso il giudicato sostanziale.
1.1. Va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità per difetto di autosufficienza del motivo, stanti gli specifici richiami operati nel ricorso ai punti salienti della motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenze afferenti al primo giudizio (la sentenza n. 42/2013 della Commissione Regionale della Calabria e la
sentenza n. 1192/2015 della CTP di RAGIONE_SOCIALE), comunque prodotte in versione integrale dalla ricorrente.
1.2. Il motivo è, inoltre, fondato.
1.3. Si afferma nella sentenza impugnata che ‘La Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza n.369/03/09 aveva dichiarato inammissibile il ricorso’, che ‘La pronuncia di inammissibilità per carenza di documentazione veniva confermata in sede di appello con la sentenza della Commissione Regionale della Calabria n. 42/13, passata in giudicato per mancata impugnazione (…), che ‘la sentenza n.42/2013 della Commissione Regionale della Calabria, del primo giudicato ha ritenuto il ricorso (….) inammissibile, rigettando di fatto la richiesta di rimborso dei tributi versati’ e che ‘l’impugnazione, oggetto del presente ricorso, azionata nel 2014, a seguito dell’ulteriore richiesta di rimborso ed il conseguente silenzio diniego, viola senza ombra di dubbio, il principio ne bis in idem’ (p. 4 sentenza).
1.4. Questa Corte ha affermato in via generale, che ‘La pronuncia “in rito” dà luogo soltanto al giudicato formale, con la conseguenza che essa produce effetto limitato al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata e, pertanto, non è idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale’ (ex multis Cass n. 13603 del 19/05/2021).
1.5. Non si applica inoltre al caso di specie, trattandosi di giudizio in tema di rimborso, il corollario per cui ‘ In relazione alla natura impugnatoria del processo tributario, quantunque nella forma di impugnazione – merito, l’effetto del giudicato formale, ancorché conseguito in forza di una pronuncia “in rito”, comporta la definitività dell’atto impugnato, che non può essere rimessa in discussione da una pronuncia successiva del tutto identica, sicché resta preclusa la proposizione della stessa domanda davanti al medesimo giudice’ (Cass. n. 18382 del 04/09/2020).
1.6. Nel caso di specie, nel precedente giudizio, la CTP nel dichiarare l’inammissibilità del primo -ricorso della contribuente ha espressamente affermato che ‘il ricorso è inammissibile e, pertanto, non può essere esaminato nel merito’ e la decisione è stata confermata in sede di appello.
1.7. A fronte di tale chiara determinazione non può dunque accogliersi la tesi della controricorrente, secondo cui la pronuncia in esame, riguardando implicitamente (in primo grado) ed esplicitamente (in appello) la carenza di documentazione avrebbe il contenuto di accertamento negativo del diritto al rimborso.
In conclusione, assorbito il secondo motivo, il ricorso il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 25/10/2023.