Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28754 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28754 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/11/2024
ORDINANZA
nel procedimento iscritto al n. 31483/2018 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, dalla quale è rappresentata e difesa «ope legis»
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, dalla quale è rappresentato e difeso unitamente all’AVV_NOTAIO COGNOME NOME
-controricorrente-
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL’EMILIA -ROMAGNA n. 838/18 depositata il 21 marzo 2018
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 18 ottobre 2024 dal Consigliere COGNOME NOME
FATTI DI CAUSA
AVV_NOTAIO‘ing. NOME COGNOME impugnava dinanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Bologna il licenziamento intimatogli dalla RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, alla quale era stato legato da rapporto di impiego dirigenziale.
Il giudice adìto, con sentenza del 20 marzo 2007, dichiarava l’illegittimità del licenziamento e condannava la parte datoriale a corrispondere al lavoratore la somma lorda di 202.110,22 euro a titolo di indennità supplementare.
Con successiva sentenza del 30 novembre 2010, in parziale accoglimento del gravame esperito dalla RAGIONE_SOCIALE, la Sezione Lavoro RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello felsinea riduceva del 50% il «quantum» dovuto.
All’esito di tale pronuncia, il COGNOME restituiva alla prefata società la somma lorda di 80.000 euro, a definizione RAGIONE_SOCIALEe rispettive posizioni debitorie e creditorie, e quindi rivolgeva alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Reggio nell’Emilia RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE istanza di rimborso RAGIONE_SOCIALEe maggiori ritenute ai fini RAGIONE_SOCIALE‘IRPEF, quantificate in complessivi 27.320 euro, operate alla fonte dalla datrice di lavoro sulla più elevata indennità inizialmente liquidata dal Tribunale.
L’istanza in parola veniva respinta dall’Ufficio con provvedimento del 22 febbraio 2012 impugnato dal contribuente davanti alla Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE di Reggio nell’Emilia, la quale, con sentenza non appellata, dichiarava inammissibile il ricorso per tardività.
Dopo un po’ di tempo, nella dichiarazione dei redditi relativi all’anno 2011 (moRAGIONE_SOCIALEo NUMERO_DOCUMENTO), il COGNOME scomputava ritenute per un ammontare complessivo di 27.320 euro, pari a quello di cui aveva già invano richiesto il rimborso per la stessa causale.
La dichiarazione veniva sottoposta a controllo formale ex art. 36 -ter del D.P.R. n. 600 del 1973 da parte RAGIONE_SOCIALEa medesima RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, la quale, constatato che le ritenute indicate dal contribuente non si riferivano a importi che avevano concorso alla formazione del reddito imponibile, ne
disponeva il recupero mediante la notifica di una cartella di pagamento, preceduta dall’invio di una comunicazione di irregolarità (cd. avviso bonario) rimasta senza esito.
Il COGNOME contestava la pretesa erariale proponendo ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE reggiana, la quale, in accoglimento RAGIONE_SOCIALEe sue ragioni, annullava l’impugnata cartella.
La decisione veniva confermata dalla Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALE‘Emilia -Romagna, che con sentenza n. 838/18 del 21 marzo 2018 rigettava l’appello erariale sulla scorta RAGIONE_SOCIALEa seguente motivazione: «…è indubbio che l’ing. COGNOME, a fronte del ricevimento RAGIONE_SOCIALE‘importo stabilito dalla sentenza del Tribunale, pari ad € 202.110,22, abbia sopportato una trattenuta Irpef maggiore di quella successivamente calcolata e dovuta sull’importo ridotto percepito dopo la restituzione di € 80.000,00. Non si ritiene che la sentenza sia carente di motivazione in quanto ha compiutamente affrontato i temi sottoposti: in primis, per quanto concerne l’impugnabilità RAGIONE_SOCIALEa cartella, si condivide la non impugnabilità del precedente AVV_NOTAIO, ma (l’impugnabilità del) la successiva cartella. Nel merito, è altrettanto indubbio che l’importo ricevuto possa assurgere ad ‘indennità supplementare risarcitoria’ facente parte dei redditi indicati dal TUIR come esenti da imposta. Trattasi di danno subìto dal lavoratore per ingiustificato licenziamento» .
Avverso questa sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha spiegato ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Il COGNOME ha resistito con controricorso, eccependo, in via pregiudiziale, l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘avverso gravame sotto diversi profili.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1 c.p.c..
Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, del citato articolo il controricorrente ha depositato sintetica memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
«In limine litis» vanno disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso proposte dal controricorrente COGNOME.
1.1 In primo luogo, per quanto concerne l’asserito difetto di prova RAGIONE_SOCIALEa coincidenza fra la data di deposito e quella di pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa gravata sentenza, la contestazione appare mal proposta.
Dal chiaro tenore letterale RAGIONE_SOCIALE‘art. 37, comma 1, del D. Lgs. n. 546 del 1992, applicabile anche al giudizio tributario d’appello in virtù del rinvio contenuto nell’art. 61 del medesimo decreto, si ricava che la pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza coincide con il suo deposito nella segreteria RAGIONE_SOCIALEa Commissione.
Alla luce di ciò, il ricorso per cassazione ora in scrutinio è senz’altro tempestivo, essendo stato spedito per la notificazione a mezzo del servizio postale in data 22 ottobre 2018, entro il termine lungo semestrale di impugnazione decorrente dalla data di deposito e pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa decisione (21 marzo 2018), calcolato al netto del periodo di sospensione feriale di cui all’art. 1, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa L. n. 742 del 1969.
A torto il controricorrente invoca, a sostegno RAGIONE_SOCIALEa sollevata eccezione, la sentenza RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite di questa Corte n. 18569/2016, con la quale è stato enunciato il principio di diritto di cui in appresso: «Il deposito e la pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l’inserimento RAGIONE_SOCIALEa sentenza nell’elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati, dovendosi identificare tale momento con quello di venuta ad esistenza RAGIONE_SOCIALEa sentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione. Qualora, peraltro, tali momenti risultino impropriamente scissi mediante apposizione in calce alla sentenza di due diverse date, ai fini RAGIONE_SOCIALEa verifica RAGIONE_SOCIALEa tempestività RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione il giudice deve accertare -attraverso istruttoria documentale, ovvero ricorrendo a presunzioni semplici o, infine,
alla regola di cui all’art. 2697 c.c., alla stregua RAGIONE_SOCIALEa quale spetta all’impugnante provare la tempestività RAGIONE_SOCIALEa propria impugnazione -quando la sentenza sia divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria ed il suo inserimento nell’elenco cronologico con attribuzione del relativo numero identificativo» .
Il richiamato arresto nomofilattico non si attaglia, infatti, al caso di specie, in quanto sulla sentenza gravata, come può evincersi dal suo esame diretto, non risultano apposte due differenti date, una di deposito, l’altra di pubblicazione.
1.2 Riguardo, poi, alla prospettata violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 -bis n. 1) c.p.c., è appena il caso di notare che le censure sollevate in questa sede dall’RAGIONE_SOCIALE mirano a far emergere l’originaria improponibilità RAGIONE_SOCIALEe domande avanzate dal contribuente, in quanto non dirette a far valere vizi propri RAGIONE_SOCIALE‘impugnata cartella di pagamento e in ogni caso precluse dal giudicato esterno.
Su tale questione di diritto la CTR nulla ha statuito, essendosi limitata ad affermare «la non impugnabilità del precedente AVV_NOTAIO» e l’impugnabilità RAGIONE_SOCIALEa «successiva cartella» , senza avvedersi del fatto che il punto focale da risolvere non era questo -se cioè fosse astrattamente ammissibile l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa a sèguito di controllo formale ex art. 36 -ter del D.P.R. n. 600 del 1973 e preceduta dall’invio RAGIONE_SOCIALEa comunicazione di irregolarità, cd. avviso bonario -, bensì un altro, ovvero se il contribuente si fosse impropriamente avvalso RAGIONE_SOCIALEo strumento RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione RAGIONE_SOCIALEa cartella esattoriale per introdurre domande che non avrebbero potuto trovare ingresso nel relativo giudizio.
Poiché, dunque, il provvedimento impugnato non ha deciso la cennata questione, in realtà non esaminata, deve escludersi che il ricorrente fosse tenuto ad offrire argomenti rivolti a provocare il ripensamento di un indirizzo di legittimità eventualmente consolidatosi sul tema.
1.3 Nemmeno possono sussistere dubbi circa la specificità dei motivi di ricorso, mediante i quali, in ossequio alla previsione di cui all’art. 366, comma 1, n. 4) c.p.c., sono stati chiaramente posti in risalto gli errori di diritto asseritamente commessi dai giudici regionali nel ritenere ammissibili le domande proposte dal COGNOME.
1.4 Tanto premesso, con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., è denunciata l’originaria improponibilità RAGIONE_SOCIALEe domande del contribuente per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 19, commi 1 e 3, del D. Lgs. n. 546 del 1992.
1.5 Si rimprovera alla CTR di non aver rilevato che le doglianze mosse dal COGNOME erano prive di attinenza con l’impugnata cartella di pagamento, in quanto afferenti: (a)al diniego opposto dall’RAGIONE_SOCIALE all’istanza di rimborso RAGIONE_SOCIALEe ritenute IRPEF da lui anteriormente presentata; (b)alla richiesta di declaratoria RAGIONE_SOCIALEa non imponibilità «tout court» RAGIONE_SOCIALE‘indennità supplementare liquidata in suo favore dal giudice del lavoro in conseguenza RAGIONE_SOCIALE‘accertata illegittimità del licenziamento intimatogli dalla RAGIONE_SOCIALE.
Con il secondo motivo, proposto a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, nn. 3) e 4) c.p.c., è lamentata la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2909 c.c., RAGIONE_SOCIALE‘art. 38, comma 3, del D. Lgs. n. 546 del 1992, nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 327, comma 1, c.p.c..
2.1 Viene imputato al collegio d’appello di aver omesso di rilevare che le domande sottoposte al suo vaglio erano coperte dal giudicato esterno formatosi a sèguito RAGIONE_SOCIALEa mancata impugnazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza con la quale la CTP di Reggio nell’Emilia aveva dichiarato inammissibile il precedente ricorso del COGNOME avverso il provvedimento RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di diniego di rimborso RAGIONE_SOCIALEe ritenute IRPEF di cui trattasi.
I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro intima connessione, sono privi di fondamento.
3.1 Secondo quanto sostenuto dalla difesa erariale, le domande
introdotte nel presente giudizio dal COGNOME dovevano essere ritenute «ab origine» improponibili per un duplice ordine di ragioni: (1)perché non miranti a far valere eventuali vizi propri RAGIONE_SOCIALE‘atto impugnato ( id est la cartella di pagamento emessa dall’Ufficio a sèguito di controllo formale ex art. 36 -ter del D.P .R. n. 600 del 1973 effettuato sulla dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente per l’anno 2011), dall’altro, nella richiesta di una pronuncia di mero accertamento RAGIONE_SOCIALEa non imponibilità RAGIONE_SOCIALE‘indennità supplementare per ingiustificato licenziamento corrispostagli dalla datrice di lavoro e sottoposta a tassazione separata; (2)perché, in ogni caso, precluse dal giudicato esterno formatosi per effetto RAGIONE_SOCIALEa mancata impugnazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa CTP reggiana dianzi menzionata.
3.2 L’assunto non può essere condiviso.
3.3 Si è già detto che, anteriormente all’introduzione RAGIONE_SOCIALEa presente controversia, il COGNOME aveva impugnato davanti alla CTP di Reggio nell’Emilia il provvedimento RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di rigetto RAGIONE_SOCIALEa sua istanza di rimborso RAGIONE_SOCIALEe dette ritenute e che il ricorso da lui proposto era stato dichiarato inammissibile per tardività.
3.4 Ciò posto, giova rammentare che, per costante giurisprudenza di questo Supremo Collegio, la pronuncia di inammissibilità, quale decisione di puro rito, dà luogo a un giudicato meramente formale, con effetti circoscritti al solo rapporto processuale nel cui àmbito è stata emanata.
Essa, pertanto, non è idonea a produrre gli effetti del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. e non preclude la riproposizione RAGIONE_SOCIALEa domanda in altro giudizio (cfr. Cass. n. 20636/2024, Cass. n. 13603/2021, Cass. n. 23130/2020, Cass. n. 10641/2019, Cass. n. 26373/2014, nonché, con specifico riferimento alla domanda giudiziale di rimborso di somme indebitamente versate a titolo d’imposta, Cass. n. 7303/2012).
3.5 Alla stregua dei surriferiti princìpi giuridici, ai quali va data
continuità, non è sostenibile che l’omessa impugnazione RAGIONE_SOCIALEa citata sentenza RAGIONE_SOCIALEa CTP reggiana abbia determinato la formazione di un giudicato sostanziale preclusivo RAGIONE_SOCIALEa riproponibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda di rimborso in altro giudizio.
3.6 Non può, inoltre, seriamente dubitarsi del fatto che la domanda in discorso, indipendentemente dalle espressioni utilizzate nel libello introduttivo RAGIONE_SOCIALEa lite, fosse volta, nella sostanza, a denunciare l’illegittimità RAGIONE_SOCIALEa cartella esattoriale per avere l’Ufficio erroneamente escluso lo scomputo RAGIONE_SOCIALEe ritenute indicate dal COGNOME nel rigo RN32 del moRAGIONE_SOCIALEo NUMERO_DOCUMENTO.
In tal senso, avuto riguardo alla natura e all’oggetto RAGIONE_SOCIALE‘odierna controversia, deve essere intesa la locuzione .
3.7 Il contribuente ha, quindi, dedotto un vizio proprio RAGIONE_SOCIALE‘atto impugnato, sicchè non ricorre l’eccepita originaria improponibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda.
3.8 Orbene, il vizio lamentato è stato ritenuto sussistente dalla CTR, la quale ha respinto l’appello erariale riconoscendo il diritto del contribuente allo scomputo RAGIONE_SOCIALEe ritenute in discussione ( «…è indubbio che l’ing. COGNOME, a fronte del ricevimento RAGIONE_SOCIALE‘importo stabilito dalla sentenza del Tribunale, pari ad € 202.110,22, abbia sopportato una trattenuta Irpef maggiore di quella successivamente calcolata e dovuta sull’importo ridotto percepito dopo la restituzione di € 80.000,00» ).
3.9 Per il resto, le ulteriori considerazioni espresse «ad abundantiam» dalla Commissione regionale in merito alla non tassabilità «tout court» RAGIONE_SOCIALEa somma percepita dal contribuente a titolo di indennità supplementare per ingiustificato licenziamento rappresentano un mero «obiter dictum» , non tradottosi in
un’autonoma statuizione suscettibile di passare in giudicato, visto che la sentenza di appello si è limitata a confermare quella di primo grado.
3.10 In un simile contesto, la censura articolata sul punto dall’Amministrazione Finanziaria risulta priva di interesse (cfr. Cass. n. 19808/2024, Cass. n. 3170/2023, Cass. n. 18429/2022, Cass. n.
8755/2018).
Per le ragioni esposte, il ricorso va respinto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Non deve farsi luogo all’attestazione di cui all’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, essendo applicabile all’RAGIONE_SOCIALE la disposizione recata dall’art. 158, comma 1, lettera a), RAGIONE_SOCIALEo stesso decreto, prevedente la prenotazione a debito del contributo unificato in favore RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni pubbliche ( arg. ex art. 12, comma 5, del D.L. n. 16 del 2012, convertito in L. n. 44 del 2012).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l’RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , a rifondere al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 5.800 euro (di cui 200 per esborsi), oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione