Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34859 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34859 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 29/12/2024
Cartella di pagamento Irpef per socio di società persone emessa a seguito di estinzione del giudizio di rinvio sull’avviso di accertamento personale – giudicato favorevole alla società – effetti – caducazione della cartella.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7605/2016 R.G. proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME in forza di procura speciale per notaio NOME COGNOME Rep. n. 10197 p.e.c. EMAIL;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
-controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LIGURIA n. 973/2015, depositata in data 24/09/2015, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/10/2024 dal consigliere dott. NOME COGNOME
Rilevato che:
Secondo quanto riportato nella sentenza impugnata, NOME COGNOME socio accomandante della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, impugnava davanti alla Commissione tributaria provinciale di Genova (CTP) l ‘ avviso di accertamento del reddito di partecipazione ai fini dell ‘ IRPEF per l ‘ anno 1995, determinato in rapporto al maggior reddito accertato a carico della società per il medesimo anno.
Il ricorso era accolto ed il reddito di partecipazione era determinato sulla base della decisione resa, in altro giudizio, sul ricorso della società avverso l ‘ accertamento del reddito sociale.
La Commissione tributaria regionale della Liguria (CTR) rigettava l’appello erariale.
Contro tale decisione era proposto ricorso per cassazione, deciso con ordinanza 27/10/2009, n. 22705, che, accertata la mancata partecipazione al giudizio di tutti i litisconsorti necessari, trattandosi di accertamento nei confronti di società di persone, dichiaratane la nullità cassava la sentenza impugnata, rinviando per nuovo giudizio alla CTP di Genova, davanti alla quale la causa non era riassunta.
NOME COGNOME impugnava la cartella di pagamento conseguentemente emessa, per Irpef 1995, dall’Agenzia delle Entrate davanti alla medesima CTP di Genova che rigettava il ricorso.
La CTR della Liguria rigettava l’appello; in particolare evidenziava che dalla mancata riassunzione conseguiva l’estinzione dell’intero giudizio, con conseguente venir meno anche della sentenza di primo grado, ma non dell’atto impugnato, resosi quindi d efinitivo, con conseguente esigibilità delle somme e legittimità dell’emissione della cartella.
Avverso la sentenza della CTR NOME COGNOME propone ricorso affidato a due motivi.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso .
In corso di giudizio si è costituito nuovo difensore del ricorrente con memoria con allegata documentazione.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 16 ottobre 2024, per la quale il ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il ricorrente deduce omessa valutazione/pronuncia sulla richiesta giudiziale di rinvio/sospensione in attesa del passaggio in giudicato della sentenza societaria e degli altri soci, connesse a quelle del sig. COGNOME debitamente riassunte.
Con il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 62, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 2945, terzo comma, cod. civ., per errata applicazione del termine di decorrenza della prescrizione/decadenza, in quanto, data l’estinzione del giudizio, l’effetto interruttivo determinatosi dalla data dell’atto introduttivo avrebbe fatto decorrere il termine prescrizionale decennale e quello decadenziale per l ‘iscrizione a ruolo, e violazione del principio del giusto processo e del giudicato esterno, formatosi in relazione alla ripresa IVA nei confronti della società.
Con memoria tempestivamente depositata parte ricorrente ha chiesto riconoscersi l’efficacia del giudic ato favorevole formatosi nel giudizio relativo all’accertamento compiuto nei confronti della società di persone, da cui origina l’accertamento nei suoi confronti, quale socio, che ha dato luogo, estinto il relativo giudizio, all’emissione della cartella di pagamento oggetto del presente processo. A tal fine ha richiamato la sentenza della CTR della Liguria n. 94 depositata in data 20/01/2020,
che aveva già depositato nel presente giudizio in occasione della costituzione di nuovo difensore e ulteriormente ridepositando telematicamente i documenti in occasione della fissazione dell’adunanza camerale.
2.1. Il ricorso deve essere accolto alla luce delle seguenti considerazioni.
Il giudicato formatosi successivamente alla sentenza impugnata può essere dedotto nel giudizio di cassazione, anche, qualora sia sopraggiunto rispetto alla proposizione del ricorso, nei termini previsti per il deposito di memorie (Cass., Sez. U., 16/06/2006, n. 13916).
Il giudicato di annullamento, per motivi di merito non relativi alla sola società, formatosi sull’accertamento relativo alla società di persone esplica i suoi effetti anche nei confronti degli accertamenti emessi nei confronti dei soci; in altri termini, qualora, a fronte di una rettifica della dichiarazione dei redditi di una società di persone e dei soci, sia stato celebrato il giudizio introdotto dalla società, avverso l’accertamento sostanzialmente unitario per la stessa e per i soci, in violazione del litisconsorzio necessario che avvince l’una e gli altri, il giudicato di annullamento dell’avviso notificato alla società per ragioni non riguardanti esclusivamente quest’ultima fa stato nei confronti dei soci pretermessi, con conseguente immediato effetto caducatorio dell’accertamento nei confronti del socio , anche ove questi sia decaduto dal potere di impugnazione dell’avviso emesso nei suoi confronti (in tal senso già Cass., Sez. U., 4/06/2008, n. 14815; vedi da ultimo Cass. 29/11/2023, n. 33195; Cass. 20/11/2023, n. 32120; Cass. 10/12/2019, n. 32220; Cass. 28/02/2018, n. 4580).
Come le predette Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di affermare, in materia tributaria l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. n. 917 del 1986 e dei
soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario.
Si è al riguardo peraltro ulteriormente precisato che il giudicato di annullamento dell’avviso di accertamento notificato alla società, fa stato nel processo relativo ai soci, in ragione del carattere oggettivamente pregiudiziale dello stesso, in relazione al quale la mancata partecipazione al giudizio dei soci non è stato di alcun pregiudizio agli stessi (v. Cass., Sez. Un., n. 14815 del 2008 cit.); in tal caso, la pregiudizialità dell’accertamento non subisce i limiti soggettivi del giudicato nei confronti dei soggetti i quali per quanto non abbiano partecipato al contraddittorio, siano totalmente vittoriosi. In altri termini, l’annullamento dell’avviso di accertamento notificato alla società, giova ai soci che non hanno partecipato al giudizio, in quanto se avessero partecipano non avrebbero potuto fare di meglio. L’ufficio ha partecipato al giudizio (o è stato messo in condizione di parteciparvi) introdotto dal ricorso della società o di un socio e, quindi, non può invocare alcun limite del giudicato nei propri confronti (v. Cass., Sez. Un., n. 14815 del 2008 cit.).
In definitiva, i limiti soggettivi del giudicato garantiscono che nessuna statuizione pregiudizievole venga adottata senza che il destinatario di tali statuizioni si sia potuto difendere.
Ne consegue che l’annullamento dell’avviso di accertamento notificato alla società, sancito con sentenza passata in giudicato, spiega i suoi effetti a favore di tutti i soci, i quali possono opporlo all’Amministrazione finanziaria, che è stata parte in causa nel relativo processo, esercitando quindi senza limitazioni di sorta il diritto di difesa (v. anche Cass. n. 4580 del 2018).
I l venir meno dell’accertamento della società, caducando anche l’accertamento emesso nei confronti del socio, è idoneo poi a incidere anche sulla cartella emessa in relazione a quest’ultimo (Cass. 18/04/2019, n. 10918), in considerazione della modifica dell’obbligazione che ne è alla base ( Cass. 30/11/2023, n. 33425; Cass. 10/12/2019, n. 32187; Cass. 13/01/2017, n. 718).
2.2. Ciò premesso, il ricorrente ha depositato la sentenza n. 94/2020 della CTR della Liguria emessa in sede di riassunzione a seguito della cassazione con rinvio, operata dalla sentenza n. 22935/2008, del giudizio avente ad oggetto l’accertamento nei confronti della socie tà per l’anno di imposta 1995 , ove si si afferma che i presupposti di imposta su cui si fondano gli avvisi di accertamento sono stati ritenuti infondati con sentenze passate in giudicato; tale sentenza , munita dell’attestazione di passaggi o in giudicato, relativa all’avviso di accertamento nei confronti della società determina la caducazione dell’accertamento nei confronti del socio e la conseguente caducazione della cartella.
Pertanto il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza impugnata; la causa va decisa nel merito, con l’accoglimento dell’originario ricorso del contribuente.
In ragione di quanto esposto e delle sopravvenienze valorizzate ai fini della decisione, appare necessario compensare le spese dei giudizi di merito; le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso del contribuente; compensa le spese dei gradi di merito e condanna l’ Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite del giudizio di legittimità in favore di NOME COGNOME spese che liquida in euro 5.500,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15 per cento, IVA e CPA.
Così deciso in Roma il 16 ottobre 2024.