Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17471 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17471 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 23180-2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME , elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale estesa a margine del ricorso
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che la rappresenta e difende ope legis
-resistente-
avverso la sentenza n. 119/17/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 9/1/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/6/2024 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME
RILEVATO CHE
NOME COGNOME propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 19076/2018 della Commissione tributaria provinciale di Roma, in rigetto del ricorso avverso avviso di liquidazione di imposta di donazione, ipotecaria e catastale in conseguenza di atto, stipulato dal ricorrente, in qualità di Notaio, in data 18/3/2016, di risoluzione di un trust immobiliare, istituito per provvedere alle esigenze di NOME COGNOME;
l ‘ RAGIONE_SOCIALE si è costituita al solo scopo di partecipare all’udienza di discussione ;
il ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva
CONSIDERATO CHE
1.1 con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione di norme di diritto (art. 2, comma 47, d.l. n. 262 del 2006, art. 28 n. 131/1986) e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia respinto l’appello senza valutare che nel caso di specie, l’atto aveva determinato, con efficacia ex tunc , l’ impossibilita di realizzare il programma negoziale predisposto dal disponente, cosicché la retrocessione dei beni era stato solo un effetto automatico della cessazione del trust , in nessun modo rilevante ai fini impositivi, perché mero riflesso di quella sopravvenuta inadeguatezza del «vincolo di destinazione» diretto a realizzare l’arricchimento (prospettico o attuale) del beneficiario»;
1.2 con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., nullità della sentenza impugnata per «omessa e/o comunque errata valutazione di elementi istruttori offerti
nei gradi di merito del presente giudizio … (circa)… i reali intenti perseguiti dai soggetti contraenti»;
1.3. con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione di norme di diritto (art. 2697 cod. civ.) laddove la Commissione tributaria regionale aveva affermato che il ricorrente non aveva «prodotto l’originario contratto traslativo al trustee dei beni e fornito prova dei reali intenti perseguiti dalle parti contraenti»;
2.1. va preliminarmente evidenziato che il ricorrente, con la memoria difensiva da ultimo depositata, ha invocato, nel presente giudizio, il giudicato favorevole ai coobbligati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (debitori in solido dell’imposta afferente l’atto notarile di risoluzione di un trust immobiliare, citato in premessa), che avevano autonomamente e separatamente impugnato l’avviso di liquidazione notificato nei loro confronti;
2.2. la sentenza n.3442/2021, emessa dalla Commissione tributaria regionale del Lazio in data 8/7/2021, che ha riformato la sentenza di primo grado di rigetto del ricorso avverso l’atto impositivo sulla scorta della richiamata giurisprudenza di legittimità in materia di tassazione della cessazione anticipata del trust (cfr. Cass. n. 8719/2021), è stata prodotta in allegato alla memoria difensiva con attestazione di passaggio in giudicato;
2.3. osserva il Collegio che il tema dei limiti soggettivi del giudicato tributario è stato discusso con riguardo all’applicabilità all’istituto della solidarietà tributaria, dell’art. 1306, 2° comma, cod. civ., che – in deroga ai limiti soggettivi del giudicato – consente al condebitore di opporre al creditore il giudicato intervenuto nel giudizio tra il creditore ed un altro condebitore;
2.4. ai sensi dell’art. 1306 cod. civ. «la sentenza, pronunciata tra il creditore ed uno dei debitori in solido non ha effetto contro gli altri debitori»;
2.5. tale norma riflette il principio secondo cui la sentenza vale solo tra le parti del processo, e non ultra partes , al che consegue che la sentenza che abbia respinto il ricorso contro l’accertamento proposto da un coobbligato non ha effetti nei processi promossi da altri coobbligati, mentre, in deroga a tale principio, il secondo comma dell’art. 1306 cod. civ. prevede che i debitori, che non hanno partecipato al processo, possono opporre al creditore la sentenza favorevole ottenuta da un altro condebitore (salvo che sia fondata su ragioni personali, ipotesi che non ricorre nel caso in esame);
2.6. la giurisprudenza di questa Corte ritiene applicabile l’art. 1306 cod. civ. facendo prevalere l’effetto del giudicato (riguardante un condebitore) sull’avviso di accertamento con il solo limite che il giudicato non può esser fatto valere dal coobbligato nei cui confronti si sia direttamente formato un giudicato (cfr. Cass. n. 7255/1994 che ha precisato che la facoltà del singolo condebitore, che non abbia impugnato l’avviso di accertamento di maggior valore, di opporre all’Amministrazione Finanziaria, in sede di ricorso contro l’avviso di liquidazione, il giudicato favorevole intervenuto a favore di altro coobbligato, sussiste anche se il giudicato sopravvenga nelle more del processo contro l’avviso di liquidazione, «vertendosi in materia di condizione del diritto fatto valere in giudizio, da riscontrarsi con riferimento all’epoca della decisione», Cass. n. 22885/2005; Cass. n. 14696/2008; Cass. n. 14814/2011; Cass. n. 9577/2013; Cass. n. 31807/2019; Cass. n. 6411/2021; Cass. n. 21305/2022);
2.7. il Collegio non ha ragione di discostarsi da tale indirizzo;
2.8. nella specie il ricorrente ha invocato correttamente, nel presente giudizio, il giudicato favorevole ottenuto dagli altri condebitori nel giudizio sullo stesso avviso di liquidazione posto a base della pretesa erariale;
2.9. va inoltre evidenziato che il processo tributario è un processo costitutivo rivolto all’annullamento di atti autoritativi, e considerato che la pretesa si fonda sullo stesso atto impositivo, l’annullamento o la rettifica di un atto non può che valere erga omnes ;
2.10. l’annullamento ottenuto dal condebitore impugnante è dunque di annullamento dell’unico atto impositivo che sorregge il rapporto ed esplica i suoi effetti verso tutti i condebitori cui sia stato notificato;
quanto sin qui illustrato comporta l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata;
inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 cod. proc. civ. , comma 1, con l’accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente;
poiché il giudicato esterno, in base al quale si è decisa la causa, si è formato nel corso del giudizio di legittimità, si ritiene opportuno compensare tra le parti le spese processuali RAGIONE_SOCIALE fasi di merito e di legittimità
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente; compensa tra le parti le spese processuali dei gradi di merito e di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità