Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14459 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 14459 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/05/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 9784/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che lo rappresenta e difende.
–
ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato RAGIONE_SOCIALE (-) rappresentato e difeso dagli avvocati NOME (CODICE_FISCALE), NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE).
–
contro
ricorrente – avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 2250/2020, depositata il 08/10/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Uditi i difensori RAGIONE_SOCIALE parti.
FATTI DI CAUSA
L’RAGIONE_SOCIALE ricorre, con un articolato motivo d’impugnazione, per la cassazione della sentenza n. 2250/2020, depositata in data 8/10/2020, con cui la CTR della Lombardia, ha respinto tanto l’appello erariale, quanto quello incidentale proposto dalla contribuente RAGIONE_SOCIALE, per l’effetto, confermando la decisione di primo grado, con cui la CTP di Milano aveva annullato l’avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, emesso, ex art. 51, comma 3, d.P.R. n. 131 del 1986, in relazione all’atto di compravendita, registrato in data 18/7/2016, presso l’Ufficio territoriale di Milano 1, con il quale la RAGIONE_SOCIALE, parte cedente, trasferiva alla controllante RAGIONE_SOCIALE, parte cessionaria, un compendio immobiliare, poi valorizzato dall’Ufficio sulla base del metodo OMI.
Parallelo, ma distinto, contenzioso veniva intrapreso da RAGIONE_SOCIALE e l’adita CTR della Lombardia, con sentenza n. 2271/2020, rigettando l’appello erariale, riteneva la rideterminazione del valore operata dall’Ufficio gravemente viziata sotto plurimi profili. La decisione è divenuta definitiva a seguito dell’ordinanza n. 41365/2021 con cui questa Corte di Cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE.
La società contribuente si è costituita depositando controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 51, comma 3, d.P.R. n. 131 del 1986, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod.proc.civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto non assolto l’onere della prova gravante sull’Amministrazione finanziaria in ordine al valore venale del compendio immobiliare ceduto, avuto riguardo all’assoluta legittimità del criterio comparativo utilizzato.
Con istanza datata 6/9/2023 la società controricorrente ha chiesto la sollecita definizione della controversia, invocando l’ordinanza n. 4136572021, con cui questa Corte – nelle more – ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione proposto dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avverso la suddetta sentenza n. 2271/2020 pronunciata dalla CTR della Lombardia, nel parallelo giudizio intentato dalla coobbligata RAGIONE_SOCIALE, decisione quest’ultima favorevole alle contribuenti e divenuta definitiva.
Si è , invero, in presenza di un fascio di obbligazioni collegate, ovvero ciascun condebitore è soggetto del potere di accertamento e di riscossione dell’Amministrazione finanziaria, e proprio al fine di meglio delimitare l’ambito di applicazione dell’art. 1306 cod.civ., comma 2, va ricordato il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui «In tema di solidarietà tributaria, la facoltà per il coobbligato, destinatario di un atto impositivo, di avvalersi del giudicato favorevole formatosi in un giudizio promosso da altro coobbligato, secondo la regola generale stabilita dall’art. 1306 cod.civ., non è preclusa per il solo fatto di avere autonomamente impugnato l’avviso di accertamento, essendo di ostacolo al suo esercizio solo la definitiva conclusione del giudizio da lui instaurato con sentenza sfavorevole passata in giudicato atteso che, ex 324 cod.proc.civ., il giudicato stacca il rapporto tra il contribuente ed il fisco dalla propria causa originaria, integrandone una nuova, riguardante esclusivamente la parte a cui la decisione definitiva si riferisce.»
Pertanto, nel caso di specie, non v’è alcun impedimento alla facoltà del debitore solidale di avvalersi della sentenza favorevole intervenuta tra creditore
ed altro coobbligato solidale dopo la conclusione del giudizio di appello (Cass. n. 8816/2012).
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Non ricorrono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi di ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di giudizio che liquida in € 7.0 00,00 per compensi, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il giorno 17 maggio 2024.