Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19645 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19645 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2309/2020 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende EMAIL
-ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA, che la rappresenta e difende
-resistente- avverso SENTENZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 27119/2019, depositata il 23/10/2019,
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO
1.NOME COGNOME ha impugnato l’avviso di liquidazione con cui l’RAGIONE_SOCIALE ha rideterminato il valore del terreno venduto a COGNOME NOME.
2.Il ricorso è stato rigettato in primo grado con sentenza confermata in appello.
3.Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello della Commissione tributaria regionale della Campania n. 283 del 2012 (r.g. 10310/2013) è stato rigettato. In ordine al giudicato esterno formatosi nei confronti della coobbligata solidale NOME COGNOME e invocato dinanzi alla Corte, nella sentenza si legge «non si rinvengono agli atti di causa la copia autentica della sentenza (ma una copia semplice) e l’attestazione dell’avvenuto passaggio in giudicato».
Il contribuente ha proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis e 395 n. 4 cod.proc.civ. avverso la sentenza di questa Corte, Sez. 5, n. 27119 del 2019.
L’RAGIONE_SOCIALE non si è tempestivamente costituita ed ha depositato memoria al solo fine di intervenire eventualmente all’udienza.
6.La causa è stata trattata e decisa all’adunanza camerale del 26 giugno 2024.
CONSIDERATO
Il ricorrente ha proposto un unico motivo, ai sensi dell’art. 395 n. 4, cod.proc.civ., allegando che nel fascicolo di parte, contrariamente a quanto affermato nella sentenza, era presente la sentenza invocata, resa nei confronti del coobbligato solidale, con attestazione del passaggio in giudicato, e che, dunque, il rigetto del ricorso è dipeso da un mero errore percettivo.
2.In effetti, come risulta dalle copie conformi dei documenti presenti nel fascicolo di parte, al momento della decisione del ricorso r.g. 10310/2013 (copie estratte dalla cancelleria della Corte
di cassazione), parte ricorrente aveva prodotto copia conforme della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Caserta n. 56 del 2012, adottata nei confronti della coobbligata solidale NOME COGNOME, con attestazione del passaggio in giudicato in data 27 luglio 2012.
Pertanto, la revocazione è fondata, in quanto la decisione è fondata su un mero errore percettivo, consistente nella mancata percezione della presenza, nel fascicolo di parte ricorrente, della copia conforme della sentenza invocata e dell’attestazione del suo passaggio in giudicato. Si è, difatti, già chiarito che l’affermazione contenuta nella sentenza circa l’inesistenza, nei fascicoli processuali (d’ufficio o di parte), di documenti che, invece, risultino esservi incontestabilmente inseriti, non si concreta in un errore di giudizio, bensì in una mera svista di carattere materiale, costituente errore di fatto e, quindi, motivo di revocazione a norma dell’art. 395, n. 4, c.p.c., e non di ricorso per cassazione (Cass., 26 gennaio 2021, n. 1562).
Quanto alla fase rescissoria, il ricorso per cassazione r.g. 10310/2013 deve essere accolto, avendo parte ricorrente chiesto di avvalersi del giudicato favorevole formatosi nel giudizio promosso dalla coobbligata solidale NOME COGNOME, successivamente al giudizio di appello.
Ai sensi dell’art. 1306, primo comma, cod.civ., ” la sentenza, pronunciata tra il creditore ed uno dei debitori in solido non ha effetto contro gli altri debitori”. Tale norma riflette il principio secondo cui la sentenza vale solo tra le parti del processo e non ultra partes , per cui la sentenza che abbia respinto il ricorso contro l’accertamento proposto da un coobbligato non ha effetti nei processi promossi da altri coobbligati. In deroga a tale principio, il secondo comma dell’art. 1306 cod.civ. prevede che i debitori che non hanno partecipato al processo possono opporre al creditore la sentenza favorevole ottenuta da un altro condebitore (salvo che sia
fondata su ragioni personali). La giurisprudenza di questa Corte ritiene applicabile l’art. 1306 cod.civ. nel giudizio tributario, facendo prevalere l’effetto del giudicato esterno (riguardante un condebitore) sull’avviso di accertamento, con il solo limite che il giudicato esterno non può esser fatto valere dal coobbligato nei cui confronti si sia direttamente formato un giudicato di segno contrario.
Va osservato che il processo tributario è un processo costitutivo rivolto all’annullamento di atti autoritativi: considerato che i ricorsi dei condebitori in solido hanno per oggetto un identico atto impositivo, l’annullamento o la rettifica di un atto non può che valere erga omnes. In pratica, l’annullamento ottenuto dal condebitore impugnante concerne l’unico atto impositivo che sorregge il rapporto ed esplica i suoi effetti verso tutti i condebitori cui sia stato notificato. Per tale motivo, del giudicato potrà giovarsi anche il condebitore che ha opposto lo stesso avviso. Tuttavia, solo il co-obbligato solidale può chiedere di far valere nel giudizio contro l’ente impositore la sentenza (da lui reputata favorevole) emessa in altro giudizio nei confronti di altro co-obbligato. Anche in tema di solidarietà passiva d’imposta, il meccanismo previsto dall’art. 1306 cod. civ., costituente una deroga ai principi in materia di limiti del giudicato, non può operare ipso iure : spetta esclusivamente al debitore decidere se la sentenza resa nei confronti di un condebitore solidale debba considerarsi a sè favorevole. Si tratta, quindi, di una valutazione che, in assenza di una precisa manifestazione di volontà del debitore, non può essere fatta dal giudice. L’applicazione dell’art. 1306, secondo comma, cod. civ., presuppone, pertanto, che il debitore abbia espressamente chiesto che a lui si estendano gli effetti della sentenza resa nei confronti del condebitore, esercitando un diritto potestativo sostanziale che presuppone la mancata formazione di specifico giudicato (o comunque di preclusioni processuali) a carico di colui che intende
esercitarlo. Difatti, in tema di solidarietà tributaria, la facoltà per il coobbligato, destinatario di un atto impositivo, di avvalersi del giudicato favorevole formatosi in un giudizio promosso da altro coobbligato, secondo la regola generale stabilita dall’art. 1306 cod.civ., non è preclusa per il solo fatto di avere autonomamente impugnato l’avviso di accertamento, essendo di ostacolo al suo esercizio solo la definitiva conclusione del giudizio da lui instaurato con sentenza sfavorevole passata in giudicato, visto che il giudicato stacca il rapporto tra il contribuente ed il fisco dalla propria causa originaria, integrandone una nuova, riguardante esclusivamente la parte a cui la decisione definitiva si riferisce (Cass., Sez. Sez. 5, 9 marzo 2021, n. 6411).
4.In conclusione, il ricorso per revocazione r.g. 2309/2019 deve essere accolto e la sentenza di questa Corte n. 27119 del 2019 deve essere revocata. L’originario ricorso per cassazione r.g. 10310/2013 deve essere accolto e la sentenza impugnata della Commissione tributaria regionale della Campania n. 283/2012 cassata, con accoglimento dell’originario ricorso in estensione del giudicato favorevole formatosi nei confronti della coobbligata solidale, di cui parte ricorrente si è avvalsa.
Le spese devono essere integralmente compensate, tenuto conto che l’esito della lite è stato condizionato da un fatto sopravvenuto ed esterno al giudizio.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie ricorso ex art. 395 cod.proc.civ. r.g.2309/2020 e revoca la sentenza di questa Corte, Sez. 5, n. 27119 del 23 ottobre 2019; accoglie il ricorso r.g. 10310/2013, cassa la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 283/2012 e, decidendo nel merito la causa, annulla l’avviso impugnato; dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti. Così deciso in Roma, il 26/06/2024.