Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29692 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29692 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 10/11/2025
COGNOME ambiente -detassazione – principio di non contestazione -giudicato esterno
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18939/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dal l’Avvocatura generale dello Stato ,
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO,
-controricorrente – avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA, n. 5339/2017, depositata il 15/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025 dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni rassegnate dal Sostituto Procuratore Generale, NOME
NOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE -dopo aver emesso comunicazione di irregolarità nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, in relazione alla dichiarazione integrativa, c.d. a favore, presentata da quest’ultima per il periodo di imposta 2012 -le notificava cartella di pagamento ex artt. 36bis d.P.R. n. 600 del 1973 e 54bis d.P.R. n. 633 del 1972 con la quale le intimava il pagamento di quanto dovuto in ragione del disconoscimento del credito di imposta ivi esposto.
La società, con la dichiarazione integrativa, dopo aver provveduto autonomamente a riliquidare le dichiarazioni degli anni 2010, 2011 e 2012, aveva usufruito dei benefici della c.d. COGNOME ambiente (art. 6 legge n. 388 del 2000), in relazione ad un investimento per un impianto fotovoltaico realizzato in INDIRIZZO, nel l’anno 2010; dell’agevolazione non si era avvalsa in precedenza, stante i dubbi interpretativi in ordine alla cumulabilità con i benefici previsti dai c.d. conti energia, poi risolti in senso favorevole dal legislatore con l’art. 19 d.m. 5 luglio 2012 (c.d. V conto energia).
La contribuente impugnava la cartella innanzi alla C.t.p. di Milano che accoglieva il ricorso con sentenza confermata in appello.
Avverso la sentenza della C.t.r. l ‘RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione nei confronti della società che si difende a mezzo controricorso.
La contribuente ha depositato memoria con la quale ha chiesto di rilevare il giudicato esterno favorevole formatosi con riferimento alla medesima questione per gli anni di imposta 2014, 2015, 2016; più precisamente, per gli anni 2014 e 2015 ha richiamato i decreti di
estinzione di questa Corte nn. 29403 e 29404 de 2023 che, a seguito di c.d. proposta di inammissibilità ex art. 380bis cod. proc. civ. hanno dichiarato estinti i giudizi avverso le sentenze della C.t.r. Lombardia n. 2087 e 2088 del 2021; per l’anno 2016 ha richiamato sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia n. 3427 del 2023 passata in giudicato per mancata impugnazione, come da attestazione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l’RAGIONE_SOCIALE denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 115 cod. proc. civ.
Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che la sussistenza del credito di imposta non fosse controversa e che l’oggetto del contendere fosse relativo alle sole modalità di recupero. Osserva che, al contrario, con l’atto di appello aveva rilevato, in subordine, che la documentazione presentata dalla parte non era idonea a corroborare il diritto ad usufruire dei benefici invocati.
Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione degli art. 1, comma 2, e 53 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 112 cod. proc. civ.
Il motivo è proposto in subordine, per l’ipotesi in cui nella statuizione della C.t.r. fosse ravvisabile una pronuncia implicita di inammissibilità della contestazione sull’inesistenza del credito e di accoglimento della eccezione sollevata in tal senso dalla controparte. Per tale evenienza, l’Ufficio assume che la C.t.r. avrebbe omesso di pronunciarsi sul merito della spettanza del credito di imposta, nonostante fosse stato formulato uno specifico motivo di appello. Osserva, in proposito, che non potrebbe obiettarsi che in primo grado
non erano stati mossi rilievi in ordine ai profili sostanziali del credito in quanto il divieto di nova in appello riguarda le eccezioni in senso stretto e non la contestazione dei fatti costitutivi del credito tributario, sempre deducibili.
I motivi di ricorso vanno disattesi, apprendo fondata l ‘eccezione di giudicato esterno, formatosi successivamente alla sentenza impugnata, sollevata dalla contribuente con le memorie ex art. 380 cod. proc. civ.
Non è fondata, invece, l’eccezione di inammissibilità dell’intero ricorso sollevata dalla controricorrente, la quale assume che i motivi sarebbero stati erroneamente qualificati rispetto ai paradigmi di cui all’art. 360, primo comma, cod. proc. civ. Infatti ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, non costituisce condizione necessaria la corretta menzione dell’ipotesi appropriata, tra quelle in cui è consentito adire il giudice di legittimità, purché si faccia valere un vizio della decisione astrattamente idoneo a inficiare la pronuncia.
3.1. La questione tuttora controversa tra le parti attiene esclusivamente alla sussistenza dei presupposti di merito per godere del beneficio della detassazione di cui alla c.d. COGNOME ambiente con riferimento ad un investimento relativo ad un impianto fotovoltaico sito in INDIRIZZO.
Sulla legittimità RAGIONE_SOCIALE modalità utilizzate per poter usufruire dei benefici della COGNOME ambiente, a suo tempo non sfruttati per i dubbi normativi esistenti, la C.t.r. si è pronunciata espressamente affermando che la contribuente aveva seguito alla lettera le indicazioni fornite dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con la circolare n. 31/E del 2013 e condivise dalla stessa Direzione Regionale del Veneto con la risposta all’interpello prot. N. 907 -12363/2014 e tale statuizione non è stata impugnata dall’RAGIONE_SOCIALE de lle RAGIONE_SOCIALE sicché sulla medesima si è formato il giudicato interno.
Di contro, i due motivi di ricorso per cassazione censurano la sentenza impugnata esclusivamente nella parte in cui ha ritento che l’esistenza del credito non fosse posta in discussione. L’RAGIONE_SOCIALE osserva, infatti, che la RAGIONE_SOCIALE.t.RAGIONE_SOCIALE ha errato nel ritenere che il diritto all’agevolazione non fosse stato contestato nel merito sia perché ha fatto mal governo del principio di non contestazione, sia, in via subordinata, perché proprio sull’insussistenza nel merito del diritto all’agevolazione aveva for mulato uno specifico mezzo di appello.
3.2. Come rilevato dalla contribuente nella memoria, questa Corte è stata già chiamata ad occuparsi della medesima questione, se pure con riferimento al credito maturato nei successivi anni di imposta 2014 e 2015.
Con il ricorso di cui al giudizio iscritto presso questa Corte al n. RG 417 del 2022 l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE impugnava la sentenza della C.t.r. della Lombardia n. 2087 del 2021 che aveva ad oggetto il credito di imposta fatto valere dalla contribuente per l ‘anno di imposta 201 5, con riferimento al medesimo impianto. In quel caso la C.t.r. aveva ugualmente affermato che le modalità seguite dalla contribuente per recuperare il beneficio non goduto erano corrette e che nel merito le eccezioni sollevate dall’U fficio, in ordine alla carenza documentale, dovevano essere respinte perché era precluso al l’Ufficio sollevare contestazioni diverse da quelle contenute nell’originario atto impositivo.
In quel giudizio l’RAGIONE_SOCIALE censurava la sen tenza di secondo grado per aver omesso di pronunziare sul motivo di appello con il quale aveva evidenziato che gli assunti della società contribuente in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’ottenim ento dell’invocata agevolazione non erano stati supportati da adeguata prova. Il giudizio di legittimità, tuttavia, è stato dichiarato estinto da questa Corte con decreto n. 29404 del 2023 a seguito di proposta di
inammissibilità ex art. 380-bis cod. proc. civ. alla quale non ha fatto seguito istanza di decisione.
È analoga la vicenda processuale relativa al l’anno di imposta 2014. Con il ricorso di cui al giudizio iscritto presso questa Corte al n. RG 531 del 2022 l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE impugnava la sentenza della C.t.r. della Lombardia n. 2088 del 2021 di identico tenore e relativa al medesimo impianto. Il giudizio è stato dichiarato estinto con decreto n. 29403 del 2023.
3.3. Con riferimento al credito di imposta maturato dalla società nel 2016 infine, la contribuente con la memoria, ha versato in atti la sentenza della C.t.r. n. 3427 depositata il 20 novembre 2023, munita di attestazione di mancata impugnazione in data 26 marzo 2025 che ha, anch’essa, accertato la spettanza nel merito dell’agevolazione , non essendo stato contestato dall’Ufficio il costo sostenuto per il nuovo impianto ed anzi, essendo stato dimostrato l’esatto contrario dalla parte privata a mezzo del contratto e della relazione tecnica.
3.4. Con ben tre sentenze, tutte passate in giudicato, e relative al medesimo impianto per il quale il contribuente vanta, nel merito, il diritto all’agevolazione , è stata, pertanto, accertata la sussistenza dei presupposti per goderne che, invece, l’Ufficio nega in questo giudizio .
3.5. In merito all ‘ammissibilità dell’eccezione, va ribadito che nel giudizio di cassazione, l’esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile, anche d’ufficio, nell’ipotesi in cui si sia formato dopo la scadenza del termine ultimo per ogni allegazione difensiva in grado di appello (Cass. 02/09/2022, n. 25863).
3.6. In merito agli effetti del giudicato esterno così formatosi, va rilevato che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, se uno dei giudizi tra le stesse parti e riguardanti il medesimo rapporto giuridico è definito con sentenza passata in giudicato, poiché l’accertamento compiuto in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di
questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, forma la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della decisione, di detto accertamento è precluso il riesame; tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell’autonomia dei periodi d’imposta, in quanto l’indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si sono verificati al di fuori dello stesso, non opera rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta, assumono carattere tendenzialmente permanente (Cass. 29/03/2025, n. 8291).
La sentenza con la quale si accertano il contenuto e l’entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d’imposta fa stato, nei giudizi relativi ad imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti, per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente (Cass. Sez. U. 16/06/2006, Cass. 07/12/2021, n. 38950). In particolare, le Sezioni Unite hanno rilevato che, se è vero che l’autonomia dei periodi d’imposta comporta l’indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori del periodo considerato, è altrettanto vero che una siffatta indifferenza trova ragionevole giustificazione solo in relazione a quei fatti che non abbiano caratteristica di durata e che comunque siano variabili da periodo a periodo; diversamente accade per gli elementi costitutivi della fattispecie a carattere (tendenzialmente) permanente, in quanto entrano a comporre la fattispecie medesima per una pluralità di periodi di imposta. Tali elementi possono essere oggetto di accertamento e l’eventuale giudicato formatosi in un giudizio relativo ad un periodo di
imposta può (e deve) avere efficacia preclusiva nel giudizio relativo al medesimo tributo per altro periodo d’imposta. Altrimenti si verrebbe a porre in discussione lo stesso principio di effettività della tutela, alla cui asseverazione risponde la c.d. efficacia regolamentare del giudicato (e del giudicato tributario, in particolare) e, quindi, all’efficacia regolamentare del giudicato che su di essi si sia formato (Cass. Sez. U. n. 13916 del 2006 cit.).
3.7. A fronte dell’unicità dell’investimento realizzato nel 2010 la sussistenza dei presupposti per la spettanza del beneficio fiscale costituisce elemento comune e permanente con riferimento tutte le annualità in cui il beneficio è stato fruito o la relativa perdita riportata. Non si tratta, viceversa, di un elemento variabile di anno in anno. Di qui la rilevanza del giudicato esterno.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
In ragione della sopravvenienza del giudicato esterno, le spese del giudizio di legittimità restano compensate.
Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13 comma 1quater , d.P.R., 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2025 e, a seguito di riconvocazione, il 3 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME