Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3305 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3305 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 10/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22073/2019 R.G. proposto da :
COGNOME con gli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME Rosa
-ricorrente-
AGENZIA DELLE ENTRATE, difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato
-resistente- avverso la Sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 798/2018 depositata il 19/04/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Come si desume dagli atti di causa, NOME COGNOME con atto di compravendita registrato a Prato il 28 gennaio 2009, cedeva alla società RAGIONE_SOCIALE la quota del 30% della piena proprietà di due fabbricati industriali (laboratori artigianali) posti in località Coiano (PO), incassando, nel 2007, l’importo di euro 100.000,00 a titolo di acconto e, in data 28 gennaio 2009, al rogito, la somma di euro 245.702,00 a titolo di saldo del prezzo.
L’Agenzia delle Entrate, da un lato, con l’avviso di accertamento n. T8T01T102031/2012, qui in discussione, riqualificava la vendita come cessione di area edificabile e riprendeva a tassazione la
plusvalenza asseritamente realizzata nel 2007 con l’incasso dell’acconto del prezzo; dall’altro, con il successivo avviso di accertamento n. CODICE_FISCALE/2014, recuperava a tassazione la plusvalenza che la signora COGNOME avrebbe realizzato nel 2009, al rogito, con l’incasso del saldo del prezzo.
La contribuente impugnava entrambi gli atti impositivi, sostenendo che fosse irrilevante la circostanza che l’edificio esistente dovesse poi essere abbattuto, con previsione di costruzione di un edificio residenziale.
Per quanto attiene all’avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2007, qui in discussione, la CTP di Prato adita accoglieva il ricorso della contribuente. Quindi, con la sentenza in epigrafe indicata, la CTR della Toscana accoglieva l’appello dell’Amministrazione finanziaria .
Avverso la predetta sentenza ricorre la contribuente, con quattro motivi.
L’Agenzia delle entrate ha depositato foglio di costituzione per l’eventuale discussione in pubblica udienza.
Infine, parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si rileva che la ricorrente ha invocato il giudicato rappresentato dalla sentenza n. 45/6/2018 del 16/01/2018 della CTR della Toscana che , in relazione all’anno di imposta 2009, ha annullato la pretesa dell’Ufficio.
L’eccezione è, in primo luogo, ammissibile, sussistendone i presupposti formali. La pronuncia invocata è stata prodotta in giudizio dalla ricorrente con il corredo della attestazione di definitività, ed il giudicato si è formato, in data 16/07/2018, dopo la conclusione del giudizio di merito in grado di appello, che è stato discusso all’udienza delli 23/03/2018.
Sussistono, inoltre, nella specie i presupposti per l’estensione del giudicato alla presente controversia.
Va infatti osservato che le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. U, 16/06/2006, n. 13916) hanno affermato il principio secondo cui: «Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo. Tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell’autonomia dei periodi d’imposta, in quanto l’indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente» (conf.: Cass. 8 aprile 2015, n. 6953; di recente Cass. Sez. 5, 06/06/2023, n. 15753).
Il principio è puntualmente applicabile alla presente fattispecie, rilevandosi che: i) la CTR, nella sentenza invocata, si è pronunciata, escludendola, in merito alla tassabilità del saldo del
prezzo, mentre la pronuncia qui impugnata si occupa della tassazione dell’acconto percepito in occasione della medesima vendita; ii) la sentenza è stata pronunciata fra le stesse parti del presente giudizio e ha ad oggetto il medesimo rapporto giuridico rappresentato dagli effetti della compravendita dei due fabbricati industriali posti in località Coiano (PO) di cui si tratta.
Da ciò consegue che deve ritenersi definitivamente accertato fra le parti il fatto che la vendita in esame ha avuto ad oggetto i fabbricati e non l’area edificabile su cui essi insistevano, con esclusione della tassabilità, a titolo di plusvalenza, del corrispettivo percepito.
In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza deve essere cassata e la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con l’accoglimento dell’originario ricorso della contribuente.
Si compensano le spese dei gradi di merito, stante la peculiarità delle questioni trattate.
Le spese relative al presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie il ricorso originario della contribuente.
Compensa le spese dei gradi di merito.
Condanna la resistente amministrazione al pagamento delle spese che liquida in euro 5.600,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % dell’onorario, anticipazioni per € 200,00, accessori per IVA e CPA, se dovuti.
Così deciso in Roma, il 21/01/2025.